§ 93.9.2a - Legge 18 dicembre 1962, n. 1748.
Modifiche alla legge 13 agosto 1959, n. 904.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:18/12/1962
Numero:1748


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904 è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo precedente è incrementata di lire 15 miliardi, da ripartirsi in ragione di lire 10 miliardi nell'esercizio 1962-63 e 5 [...]
Art. 3.      A decorrere dall'esercizio 1962-63, sugli stanziamenti annuali quali risultano dalla presente legge, la quota oneri generali prevista dall'art. 4 della legge 13 agosto [...]


§ 93.9.2a - Legge 18 dicembre 1962, n. 1748. [1]

Modifiche alla legge 13 agosto 1959, n. 904.

(G.U. 8 gennaio 1963, n. 6).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904 è sostituito dal seguente:

     "Per l'attuazione - a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - della parte più urgente del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi da erogare in 7 esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire in ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1963-64 e di lire 40 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1966-67".

 

          Art. 2.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo precedente è incrementata di lire 15 miliardi, da ripartirsi in ragione di lire 10 miliardi nell'esercizio 1962-63 e 5 miliardi nell'esercizio 1963-64.

     A tale maggiore spesa si provvede a carico della Azienda nazionale autonoma delle strade. All'uopo, con decreti del Ministro per il tesoro, sarà ridotto, di lire 10 miliardi, lo stanziamento del capitolo n. 52 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda per l'esercizio 1962-63 e, di lire 5 miliardi, quello del corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.

 

          Art. 3.

     A decorrere dall'esercizio 1962-63, sugli stanziamenti annuali quali risultano dalla presente legge, la quota oneri generali prevista dall'art. 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è elevata all'1,50 per cento, di cui non meno di due terzi dovranno essere destinati alla spesa per la compilazione dei progetti.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.