§ 93.9.9 - Legge 23 giugno 1927, n. 1188.
Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:23/06/1927
Numero:1188


Sommario
Art. 1.      Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria, [...]
Art. 2.      Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
Art. 3.      Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve [...]
Art. 4.      Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone delle famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale.
Art. 5.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi [...]
Art. 6.      Nulla è innovato al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158.


§ 93.9.9 - Legge 23 giugno 1927, n. 1188.

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei

(G.U. 18 luglio 1927, n. 164)

 

     Art. 1.

     Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione.

 

          Art. 2.

     Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

 

          Art. 3.

     Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della r. commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

     Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone delle famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale.

     È inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

 

          Art. 5.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministro per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, o rispettivamente i sottoprefetti, a spese dell'amministrazione inadempiente.

     In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

 

          Art. 6.

     Nulla è innovato al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158.