§ 93.6.8 - D.P.R. 11 aprile 2006, n. 205.
Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.6 intermodalità
Data:11/04/2006
Numero:205


Sommario
Art. 1.  Ambito d'applicazione
Art. 2.  Ripartizione percentuale dei fondi
Art. 3.  Contributi
Art. 4.  Finanziamenti
Art. 5.  Istanze
Art. 6.  Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi
Art. 7.  Graduatorie
Art. 8.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 93.6.8 - D.P.R. 11 aprile 2006, n. 205.

Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalità.

(G.U. 7 giugno 2006, n. 130).

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter del medesimo articolo, in relazione agli interventi correlati alle finalità specificate nello stesso comma 2-ter;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea;

     Vista la comunicazione della Commissione COM (2001) 370 del 12 settembre 2001 «Libro bianco - la politica europea dei trasporti all'orizzonte 2010: l'ora delle scelte»;

     Vista l'approvazione della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003;

     Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

     Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato ai trasporti marittimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C.205 del 5 luglio 1997 e successive modificazioni;

     Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Ambito d'applicazione

     1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, di seguito denominata: «la legge», in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter.

     2. Ai fini del presente regolamento:

     a) per «catene logistiche» s'intende: l'insieme della capacità d'integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;

     b) per «cabotaggio marittimo» s'intende: il trasporto via mare di merci e autoveicoli isolati o complessi destinati al trasporto di cose e rimorchi e semirimorchi, tra porti nazionali;

     c) per «innovazione tecnologica» s'intende: l'insieme di interventi finalizzati all'ottimizzazione delle risorse tecnologiche aziendali;

     d) per «ristrutturazione aziendale» s'intendono: le attività volte all'ottimizzazione e all'ammodernamento delle strutture aziendali;

     e) per «miglioramento ambientale» s'intende: la realizzazione di standard più elevati in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;

     f) per «potenziamento dell'intermodalità» s'intende: la realizzazione di interventi mirati alla effettuazione di trasporto di merci mediante fruizione combinata di almeno due diverse modalità (strada-rotaia, rotaia-mare, strada-mare, strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne, terra-aria) con le specifiche finalità del decongestionamento del traffico su strada nonchè del raggiungimento di standard di sicurezza più elevati [1].

     3. Gli interventi agevolativi previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge hanno durata triennale a fare data dalla vigenza dei successivi provvedimenti attuativi.

 

     Art. 2. Ripartizione percentuale dei fondi

     1. Lo stanziamento di 20 milioni di euro quale limite d'impegno quindicennale a carico dello Stato recato dall'articolo 3, comma 2-ter della legge, è ripartito secondo le seguenti percentuali per le sottoindicate finalità:

     a) 90 per cento per interventi di innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima e per vie d'acqua navigabili interne in luogo di quella stradale, nonchè per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per interventi di miglioramento ambientale [2];

     b) 10 per cento per interventi di ristrutturazione aziendale e per l'innovazione tecnologica, connessi agli obiettivi di cui alla lettera a).

     2. Con successivi regolamenti, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono modificate le percentuali di cui al comma 1 qualora le richieste di accesso ai benefici evidenziassero la necessità di rimodulazione degli interventi per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge, anche in relazione a possibilità di cumulo con interventi regionali.

     3. La possibilità di cumulo di cui al comma 2 è, comunque, limitata alla percentuale massima del 30 per cento dei benefici richiesti da ciascun soggetto; nell'ambito di tale limite del 30 per cento gli organi statali e regionali competenti possono concorrere alle rispettive erogazioni pro quota, in relazione agli interventi rispettivamente previsti in materia.

 

Capo II

Contributi e Finanziamenti

 

     Art. 3. Contributi

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamenti temporanei o permanenti, o società tra operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere le tratte marittime individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, è concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime individuate [3].

     2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica, nel triennio successivo a quello di concessione dei contributi, il mantenimento, in termini di viaggi e di tonnellate trasportate, dei volumi di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessate dal contributo di cui al comma 1. In caso di diminuzione di detti volumi di traffico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al recupero del contributo accordato ai soggetti che non hanno mantenuto l'impegno di cui all'articolo 5, comma 2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 stabilisce le modalità operative per l'effettuazione delle verifiche e per l'eventuale recupero del contributo. A tali attività si provvede con le risorse umane e strumentali già in dotazione all'amministrazione stessa.

     3. Per ognuna delle tratte marittime, il decreto ministeriale di cui al comma 1 fissa l'importo massimo del contributo previsto dal comma 1, per ogni viaggio effettuato, tenendo conto della differenza esistente, in ognuna delle medesime tratte, tra i costi esterni originati dal trasporto stradale e quelli del trasporto via mare.

     4. L'individuazione dei costi esterni prodotti, su ciascuna tratta interessata dal beneficio, dal trasporto via mare e da quello stradale, in base ai quali è determinata l'entità della compensazione per i costi esterni non pagati dal trasporto stradale, avviene sulla base dell'apposito studio già approvato dalla Commissione europea, al punto 13 della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003. In ogni caso, sono esclusi dal beneficio coloro che, alla fine dell'anno solare, utilizzando la modalità marittima, non abbiano complessivamente effettuato un numero minimo di 80 viaggi su ciascuna tratta. L'importo del contributo non può superare il 20 per cento delle tariffe praticate sulle tratte esistenti e il 30 per cento delle tariffe applicate sulle nuove rotte.

     5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 prevede il riconoscimento di un ulteriore contributo alle imprese od aggregazioni imprenditoriali che raggiungano il livello di 1.600 viaggi annui per ciascuna tratta. L'importo globale dei contributi non supera comunque i massimali di cui all'articolo 2, comma 3.

     6. Le tratte marittime di cui al comma 1 sono individuate con un decreto ministeriale, sulla base dei seguenti criteri:

     a) idoneità della tratta marittima a favorire il trasferimento di consistenti quote di traffico dalla modalità stradale a quella marittima;

     b) idoneità della tratta marittima a ridurre la congestione stradale sulla rete viaria nazionale;

     c) prevedibile miglioramento degli standard ambientali ottenibile a seguito della percorrenza della tratta marittima, in luogo del corrispondente percorso stradale.

     7. I benefici sono erogati a condizione che i livelli tariffari si mantengano costanti, in rapporto all'andamento del tasso di inflazione.

 

     Art. 4. Finanziamenti

     1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e fermo restando il limite di stanziamento ad esse riservato da tale disposizione, le imprese o i rappresentanti di imprese, che presentino piani aziendali volti a realizzare dette finalità, possono accedere a contributi a carico dello Stato, a titolo di copertura dei costi ammissibili, secondo i seguenti massimali:

     a) 30 per cento per forme di aggregazione fra imprese;

     b) 50 per cento per iniziative di formazione del personale;

     c) 30 per cento per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza.

 

Capo III

Procedure di richiesta e di erogazione dei benefici

 

     Art. 5. Istanze

     1. Per accedere ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gli interessati devono presentare un'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui i viaggi sono stati effettuati.

     2. L'istanza contiene l'impegno dei soggetti interessati a mantenere per il triennio successivo a quello per il quale hanno ricevuto il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente.

     3. La domanda deve essere redatta utilizzando dei moduli predisposti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tali moduli devono prevedere, tra l'altro:

     a) la ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

     b) la sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

     c) il legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

     d) l'indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

     e) per ciascuna tratta di cabotaggio marittimo utilizzata nel precedente anno solare, il totale dei viaggi effettuati;

     f) la firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.

 

     Art. 6. Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi

     1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una Commissione che provvede, con le risorse umane e strumentali già in dotazione alla stessa amministrazione, a valutare le istanze presentate ai sensi dell'articolo 5, nonchè quelle presentate ai sensi del comma 5.

     2. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 è effettuata sulla base del valore attribuito alla differenza tra i costi esterni generati dal trasporto su strada e dal trasporto via mare delle merci, su ciascuna delle tratte individuate. Tale valore costituisce l'ammontare del contributo per ogni singolo viaggio.

     3. Per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento, l'impresa richiedente deve avere eseguito almeno il numero minimo di viaggi, indicato nell'articolo 3, comma 4.

     4. Qualora, in base al numero delle istanze ammissibili i contributi da erogare superino i fondi disponibili per l'anno di competenza, la misura dei contributi è definita con apposito provvedimento ministeriale.

     5. Per i finanziamenti di cui all'articolo 4, la Commissione valuta le istanze, con le modalità che sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei criteri prioritari di seguito indicati:

     a) ristrutturazione delle aziende anche con la formazione di aggregazioni così come previsto dalla vigente normativa in materia societaria;

     b) formazione del personale;

     c) acquisto di attrezzature e dispositivi che migliorino la sicurezza.

 

     Art. 7. Graduatorie

     1. Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva la graduatoria delle istanze avanzate per ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 4.

 

     Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico del bilancio dello Stato.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 234, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 234, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 9 novembre 2007, n. 252.