§ 93.5.11 - Legge 27 luglio 1967, n. 660.
Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.5 funivie sciovie e teleferiche
Data:27/07/1967
Numero:660


Sommario
Art. 1.      Chiunque costruisce anche parzialmente un impianto di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico senza avere ottenuto preventivamente il prescritto idoneo provvedimento, ovvero esegue [...]
Art. 2.      Chiunque effettua l'esercizio di un impianto di trasporto a fune in servizio pubblico senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Art. 3.      Chiunque, nell'effettuare l'esercizio di un impianto di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico viola le prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio, o comunque con la [...]
Art. 4.      Per l'accertamento delle contravvenzioni previste dalla presente legge sono competenti, oltre gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i funzionari dell'Ispettorato generale della [...]
Art. 5.      I contravventori sono ammessi a pagare, entro 15 giorni dalla contestazione, le pene pecuniarie nella misura minima di cui agli articoli 1, 2 e 3 con imputazione all'apposito capitolo d'entrata, [...]
Art. 6.      Il provento delle oblazioni o delle condanne è versato all'Erario con imputazione all'apposito capitolo dell'entrata in bilancio.


§ 93.5.11 - Legge 27 luglio 1967, n. 660. [1]

Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico

(G.U. 10 agosto 1967, n. 200)

 

     Art. 1.

     Chiunque costruisce anche parzialmente un impianto di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico senza avere ottenuto preventivamente il prescritto idoneo provvedimento, ovvero esegue modifiche, sostituzioni o rifacimenti dell'impianto o di sue parti senza autorizzazione, è punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2.000.000.

 

          Art. 2.

     Chiunque effettua l'esercizio di un impianto di trasporto a fune in servizio pubblico senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.

 

          Art. 3.

     Chiunque, nell'effettuare l'esercizio di un impianto di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico viola le prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio, o comunque con la propria azione od omissione fa sorgere o persistere il pericolo di un incidente, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

     Qualora, ricorrendo l'ipotesi di cui al precedente comma, i dispositivi di sicurezza o di soccorso risultino mancanti o inefficienti, ovvero il personale addetto all'impianto non sia in possesso dei necessari requisiti di idoneità, la pena è aumentata di un terzo.

 

          Art. 4.

     Per l'accertamento delle contravvenzioni previste dalla presente legge sono competenti, oltre gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     Per Gli impianti concessi dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni, sono altresì competenti i funzionari rispettivamente designati dagli enti medesimi.

 

          Art. 5.

     I contravventori sono ammessi a pagare, entro 15 giorni dalla contestazione, le pene pecuniarie nella misura minima di cui agli articoli 1, 2 e 3 con imputazione all'apposito capitolo d'entrata, alla competente Sezione di tesoreria statale, nei modi stabiliti dall'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2069.

     Se il contravventore non addiviene immediatamente all'oblazione, deve essere redatto un verbale sommario, del quale deve essere consegnata copia al contravventore. Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, la copia del verbale sarà notificata, in forma amministrativa o a mezzo della posta, entro 30 giorni.

     Trascorsi 15 giorni dalla notifica viene presentato rapporto al pretore.

 

          Art. 6.

     Il provento delle oblazioni o delle condanne è versato all'Erario con imputazione all'apposito capitolo dell'entrata in bilancio.

 


[1]  Abrogata dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.