§ 93.4.253 - Legge 17 febbraio 1968, n. 118.
Interpretazione autentica dell'art. 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, relativa alle concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:17/02/1968
Numero:118


Sommario
Art. unico.      La lettera a) dell'art. 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituita dalla seguente:


§ 93.4.253 - Legge 17 febbraio 1968, n. 118. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, relativa alle concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

(G.U. 8 marzo 1968, n. 63)

 

     Art. unico.

     La lettera a) dell'art. 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituita dalla seguente:

     "a) al personale che dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione abbia fatto o faccia passaggio ad altre amministrazioni dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie.

     Il trattamento stabilito nella lettera precedente, è ammesso se il personale ha prestato servizio nell'amministrazione di origine per un periodo minimo di 10 anni".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.