§ 93.4.219 - D.P.R. 23 giugno 1983, n. 374.
Sostituzione del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, recante disposizioni speciali per il personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:23/06/1983
Numero:374

§ 93.4.219 - D.P.R. 23 giugno 1983, n. 374.

Sostituzione del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, recante disposizioni speciali per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dei settori viaggiante e di macchina.

(G.U. 18 agosto 1983, n. 226)

 

 

     Il capo II del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, recante disposizioni speciali per il personale dei treni e di macchina, è sostituito dal seguente:

     Capo II

     Disposizioni speciali per il personale dei settori viaggiante e di macchina

     Art. 7

     Lavoro ordinario

     1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, lettera b), è considerato lavoro tutto il tempo durante il quale il dipendente è a disposizione negli impianti dell'Azienda, fatta eccezione:

     a) per il temo relativo al riposo fuori residenza;

     b) per il tempo impiegato per la consumazione del pasto, se richiesto dal personale in servizio sui treni merci in forte ritardo, nelle soste consentite allo scopo in impianti compatibili con la circolazione dei treni.

     Fermi restando i vincoli di cui ai successivi articoli, qualora il tempo complessivo del lavoro e dei riposi fuori residenza superi le 200 ore mensili in esercizio, il personale acquista titolo ad un'indennità ragguagliata al compenso per lavoro straordinario.

     2. La durata massima del lavoro fra due riposi giornalieri è di 7 ore per i servizi con riposo fuori di residenza e di 8 ore per i servizi senza riposo fuori residenza. Per favorire il rientro in residenza, la consumazione dei pasti e la eliminazione delle vie ordinarie forfettizzate, quest'ultimo limite è elevabile ad 8 ore e 45 minuti per non più di una volta per il personale di macchina e non più di due volte per il personale viaggiante fra due riposi settimanali. In sede di formazione dei turni può essere concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale che il limite di 8 ore e 45 minuti venga raggiunto anche più di una o due volte rispettivamente per il personale di macchina e per il personale viaggiante fra due riposi settimanali. Il prolungamento ad 8 ore e 45 minuti non è applicabile ai servizi non programmati del personale di macchina che interessano i periodi dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 5 alle ore 6.

     Per i servizi del personale di macchina che impegnano il periodo compreso fra le ore 0 e le ore 5 si applica in ogni caso il limite delle 7 ore.

     3. Fatta eccezione per i servizi suburbani e per i treni omnibus e raccoglitori, la durata della condotta continuativa non può eccedere:

     4 ore e 30 minuti per i servizi con riposo fuori residenza;

     7 ore complessive per i servizi senza riposo fuori residenza;

     i singoli servizi comunque non potranno eccedere il limite del precedente alinea.

     A tal fine non sono da considerare le soste di orario aventi durata superiore a 30 minuti.

     Nel caso in cui detti limiti vengano superati per ritardo dei treni il personale acquista titolo alla indennità prevista dal successivo punto 4.

     Per i servizi continuativi di condotta la percorrenza non deve comunque superare:

     350 km nei servizi con riposo fuori residenza;

     450 km nei servizi senza riposo fuori residenza.

     4. In caso di ritardo dei treni il personale ha facoltà di superare i limiti di cui al punto 2, di regola, fino ad un massimo di 60 minuti.

     Nei casi di supero dei limiti di prestazione suddetti il personale ha comunque titolo ad un'indennità ragguagliata al compenso per lavoro straordinario.

     5. Per esigenze di compilazione dei turni è consentito superare fino ad un massimo di 5 minuti i limiti del lavoro giornaliero stabiliti al precedente punto 2.

     Art. 8.

     Riposo giornaliero

     1. La durata minima del riposo giornaliero in residenza è di 18 ore. Tale limite è elevato a 22 ore dopo ciascuna notte nei casi di 2 servizi notturni consecutivi.

     2. La durata minima del riposo giornaliero fuori residenza è di 7 ore al netto del tempo necessario per recarsi e tornare dal dormitorio, che verrà determinato dal direttore compartimentale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale; la durata massima del riposo stesso non deve superare le 12 ore.

     3. In sede di formazione dei turni possono essere inclusi non più di due riposi fuori residenza fra due riposi settimanali con un massimo di 7 medi mensili per il personale di macchina e 5 medi mensili per il personale viaggiante.

     Art. 9.

     Riposo settimanale

     Il riposo settimanale cade di regola al sesto giorno, ha una durata non inferiore a 48 ore comprensive del riposo giornaliero ed è indivisibile ai fini della fruizione del congedo semprechè sia garantita la ripresa del lavoro al primo servizio previsto dal turno dopo il riposo settimanale.

     La ripresa del servizio non può essere comandata prima delle ore 6,30 quando il riposo settimanale è immediatamente preceduto da un servizio notturno.

     In un anno solare deve essere garantito il godimento di 61 riposi settimanali, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'art. 4.

     Art. 10.

     Servizio notturno

     1. Si considera notturno il servizio prestato tra le ore 0 e le ore 5.

     2. Il servizio notturno è regolato dall'art. 4 della legge 2 marzo 1974, n. 77.

     Art. 11.

     Assenza dalla residenza

     La durata dell'assenza dalla residenza non deve superare le 24 ore. Qualora tale limite venga superato per il ritardo dei treni il personale acquista titolo all'indennità prevista dall'art. 7, punto 4.

     Art. 12.

     Personale addetto alle carrozze cuccette

     Per gli addetti alle carrozze cuccette non sono applicabili le disposizioni del presente capo II.

     Le prestazioni del predetto personale continuano ad essere disciplinate dall'Azienda, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, in relazione al particolare servizio dal medesimo disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro prevista dall'art. 1.

     Art. 13.

     Personale del settore macchina utilizzato alle manovre e tradotte.

     Per il personale del settore macchina utilizzato in turni di manovre e tradotte si applicano le norme di cui al capo I.

     Per il personale del settore macchina e per gli assistenti di deposito utilizzati alle manovre e tradotte con agente unico la durata della settimana lavorativa è di trentasei ore.

     Art. 14.

     Personale del settore navi traghetto e dei profili professionali di controllore viaggiante, controllore viaggiante superiore e controllore viaggiante sovrintendente.

     Le prestazioni del personale delle navi traghetto e quelle dei profili professionali di controllore viaggiante, controllore viaggiante superiore e controllore viaggiante sovrintendente sono disciplinate dall'Azienda, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, in relazione al particolare servizio disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro e del riposo previsti dal capo I e dalle altre norme di legge vigenti.

     Art. 15.

     Turni di lavoro.

     I turni sono formati, normalmente in occasione del cambiamento di orario estivo e/o autunnale, in sede compartimentale, con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     Sugli eventuali punti di dissenso deciderà il servizio competente sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative su base nazionale e nel frattempo il turno entrerà ugualmente in vigore.

     Tuttavia quanto previsto al terzo periodo del punto 2 dell'art. 7 dovrà essere applicato solo se accettato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     Art. 16.

     Norma finale.

     Per tutto quanto non è specificato nel presente capo valgono le norme del capo I.