§ 93.4.19a - Legge 20 giugno 1978, n. 310.
Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 327, concernente i termini per la restituzione del materiale rotabile [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:20/06/1978
Numero:310


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 327, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti è autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entità delle tasse [...]


§ 93.4.19a - Legge 20 giugno 1978, n. 310.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 327, concernente i termini per la restituzione del materiale rotabile scambiato tra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramvie concesse all'industria privata.

(G.U. 1 luglio 1978, n. 182)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 327, è sostituito dal seguente:

     "Decorsi i termini suddetti, o quelli brevi fissati dalle relative convenzioni, le ferrovie consegnatarie, in aggiunta ai noli stabiliti, corrisponderanno, a titolo di penalità, a quelle consegnanti le sottoindicate maggiori tasse di ritardata resa del carro:

     L. 3.000 per il primo giorno di ritardo;

     L. 4.000 per il secondo giorno di ritardo;

     L. 5.000 per il terzo giorno di ritardo;

     L. 6.000 per il quarto giorno di ritardo;

     L. 8.000 per il quinto giorno di ritardo;

     L. 10.000 per il sesto giorno di ritardo;

     L. 15.000 per il settimo giorno di ritardo;

     L. 15.000 per ogni giorno successivo al settimo".

 

          Art. 2.

     Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti è autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entità delle tasse di cui all'articolo precedente. Tali modifiche, decorrenti dal primo gennaio, possono essere apportate, con le stesse modalità, per ogni biennio successivo.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.