§ 93.4.197 - Legge 9 gennaio 1978, n. 8.
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente modificazioni ai trattamenti economici e normativi in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:09/01/1978
Numero:8


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 7.400 milioni per l'anno finanziario 1977, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione [...]
Art. 2.      La disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento, stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di [...]
Art. 3.      Tra il sesto comma dell'art. 11 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ed il settimo [...]
Art. 4.      Dopo l'ultimo comma dell'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è aggiunto il [...]
Art. 5.      L'indennità sostitutiva della trasferta di cui all'art. 14 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1977, valutato in lire 7.400 milioni, si farà fronte per lire 500 milioni con le disponibilità [...]


§ 93.4.197 - Legge 9 gennaio 1978, n. 8. [1]

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente modificazioni ai trattamenti economici e normativi in materia di trasferta e trasloco, previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 17 gennaio 1978, n. 16)

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 7.400 milioni per l'anno finanziario 1977, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 7 settembre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, e delle organizzazioni sindacali aderenti alla medesima, e del SINDIFER e di quello con l'USFI sulla nuova disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento in favore delle categorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indicate nel decreto stesso nonchè nel successivo articolo della presente legge.

 

          Art. 2.

     La disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento, stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1, è estesa, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle qualifiche indicate nell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     Le misure orarie dell'indennità di trasferta, previste dal primo comma dell'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

     1) direttore generale, L. 970;

     2) dirigente generale, L. 810;

     3) dirigente superiore, primo dirigente, L. 680.

 

          Art. 3.

     Tra il sesto comma dell'art. 11 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ed il settimo comma del medesimo art. 11, modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1, è inserito il seguente comma:

     "Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti".

 

          Art. 4.

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

     "Al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai dirigenti generali, dirigenti superiori e primi dirigenti inviati in missione, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria.

     In tal caso l'indennità di trasferta è ridotta ad un terzo dell'importo globale giornaliero dell'indennità stessa".

 

          Art. 5.

     L'indennità sostitutiva della trasferta di cui all'art. 14 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è assimilata a tutti gli effetti, ivi compresi quelli fiscali, alla indennità di trasferta.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1977, valutato in lire 7.400 milioni, si farà fronte per lire 500 milioni con le disponibilità recate dal capitolo 114 "Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero" e per lire 6.900 milioni con riduzioni degli stanziamenti dei capitoli 352, per lire 6.000 milioni, e 365, per lire 900 milioni, concernenti gli interessi passivi sui prestiti a lungo termine, dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1977.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.