§ 93.4.191 - D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206.
Nuova disciplina del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:16/09/1977
Numero:1206


Sommario
Art. 1.      A) Le misure orarie dell'indennità di trasferta, previste dal primo comma dell'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio [...]
Art. 2.      L'indennità di trasferta, in caso di missioni continuative in una medesima località, non è soggetta a riduzioni percentuali in conseguenza della sua durata e cessa dopo [...]
Art. 3.      Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere più missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento per i [...]
Art. 4.      Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo aggiunto o del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, [...]
Art. 5.      Al personale che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, abbia frequente necessità di recarsi in missione in località comprese nell'ambito della giurisdizione [...]
Art. 6.      La speciale indennità mensile di cui al secondo comma dell'art. 14 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e [...]
Art. 7.      L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia od altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di [...]
Art. 8.      Le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario, previste dall'art. 18, undicesimo comma, delle disposizioni sulle [...]
Art. 9.      Le misure dell'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e [...]
Art. 10.      Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete una indennità chilometrica ragguagliata a 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo
Art. 11.      Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validità a decorrere dal 1° settembre 1977


§ 93.4.191 - D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206.

Nuova disciplina del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 29 giugno 1978, n. 180)

 

 

     Art. 1.

     A) Le misure orarie dell'indennità di trasferta, previste dal primo comma dell'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

1) ispettore capo sup.r.e.; ispettore capo r.e.; ispettore capo aggiunto; ispettore principale; ispettore, segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate; segretario superiore e qualifiche equiparate; capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate; capo stazione superiore e qualifiche equiparate

L.

680

2) rimanente personale

"

500

     B) In correlazione con le nuove misure dell'indennità stabilite al precedente punto A), sono rideterminate le indennità sostitutive dell'indennità di missione, ai sensi degli articoli 41, 48 e 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni.

     C) Le misure del premio orario di presenza a bordo, stabilite al punto D) dell'art. 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono fissate come segue:

comandante e direttore di macchina

L.

550

primo ufficiale navale, primo ufficiale di macchina e primo ufficiale marconista

"

510

ufficiale navale, ufficiale di macchina e ufficiale marconista

"

450

nostromo, capo motorista, capo elettricista

"

390

carpentiere, motorista, elettricista

"

370

marinaio e ingrassatore

"

360

carbonaio

"

290

     D) A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto le misure orario dell'indennità di cui ai precedenti punti A1)), B) e C) possono essere rideterminate, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n, 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'eventuale aumento non potrà comunque eccedere il limite del dieci per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

     Sui detti adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a lire dieci.

     E) Per il personale della linea le distanze di cui al terzo comma dell'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono comunque computate dal punto convenzionalmente stabilito come sede della squadra ovvero dai termini del tratto di linea normalmente affidato alla sua sorveglianza qualora esplichi servizio permanente di guardalinea.

     F) I limiti minimi di durata di cui al terzultimo, penultimo ed ultimo comma dell'art. 2, al primo comma dell'art. 18, al primo ed al quarto comma dell'art. 41 ed al primo ed al quarto comma dell'art. 48 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabiliti in quattro ore.

     G) Al dipendente inviato in missione, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria per il personale rivestito delle qualifiche di ispettore capo superiore e di ispettore capo del ruolo ad esaurimento e di ispettore capo aggiunto e di seconda categoria per tutto il rimanente personale. In tali casi l'indennità di trasferta è ridotta ad un terzo dell'importo globale giornaliero dell'indennità stessa.

 

          Art. 2.

     L'indennità di trasferta, in caso di missioni continuative in una medesima località, non è soggetta a riduzioni percentuali in conseguenza della sua durata e cessa dopo duecentoquaranta giorni.

 

          Art. 3.

     Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere più missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento per i giorni di missione che nel mese eccedono i quindici.

     Al personale residente in territorio italiano che si reca in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero, l'indennità di trasferta compete nella misura e con le modalità previste per l'interno del Paese. Tuttavia, per dette missioni compete l'indennità di trasferta nella misura prevista al terzo comma dell'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la località di missione è inferiore a 3 chilometri.

 

          Art. 4.

     Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo aggiunto o del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta.

 

          Art. 5.

     Al personale che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, abbia frequente necessità di recarsi in missione in località comprese nell'ambito della giurisdizione dell'ufficio o impianto di appartenenza e comunque, non oltre i limiti della giurisdizione compartimentale può essere consentito, anche se non acquista titolo, in relazione ai limiti di durata, all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità chilometrica ragguagliata a 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

     Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento a lira intera.

     Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

 

          Art. 6.

     La speciale indennità mensile di cui al secondo comma dell'art. 14 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è stabilita entro un massimo di L. 36.000.

 

          Art. 7.

     L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia od altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 11, ultimo comma, 80, secondo comma e 18, sesto comma, delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a L. 70 ed a L. 100 a chilometro.

     L'indennità prevista dall'art. 18, settimo comma, delle disposizioni medesime è elevata a L. 100 a chilometro.

 

          Art. 8.

     Le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario, previste dall'art. 18, undicesimo comma, delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono rimborsate nella misura unica di L. 6.000 a quintale.

 

          Art. 9.

     Le misure dell'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono aumentate di un importo pari a due mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo.

 

          Art. 10.

     Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete una indennità chilometrica ragguagliata a 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

     Per il trasferimento della famiglia con le stesse autovetture, ove non ricorra l'applicazione del sesto comma dell'art. 18 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, in aggiunta all'indennità prevista per il capo famiglia compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al primo comma dell'art. 12. delle disposizioni medesime.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validità a decorrere dal 1° settembre 1977.