§ 93.4.18B - Legge 18 ottobre 1977, n. 792.
Proroga dei termini previsti dall'art. 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:18/10/1977
Numero:792


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 93.4.18B - Legge 18 ottobre 1977, n. 792.

Proroga dei termini previsti dall'art. 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 2 novembre 1977, n. 298)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, è sostituito dal seguente:

     "Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge".

     Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

     "Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attività necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale verserà il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'art. 36, al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute".

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.