§ 93.4.171 - Legge 5 giugno 1973, n. 348.
Servizi di mensa-bar nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:05/06/1973
Numero:348


Sommario
Art. 1.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad istituire e, se istituite, a gestire, secondo le norme di cui al successivo art. 5, per uno o più impianti [...]
Art. 2.      Nelle località ove risulti giustificato dalla concentrazione del dipendente personale ivi utilizzato, dalle caratteristiche dei turni giornalieri di lavoro e dalle [...]
Art. 3.      Nelle mense di cui ai precedenti articoli può essere attuato servizio ridotto di bar, purchè sia assicurata l'autosufficienza economica della gestione del servizio stesso
Art. 4.      La composizione e il prezzo del pasto tipo per le mense di cui all'art. 1 sono stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite le [...]
Art. 5.  [5]
Art. 6.      I criteri di gestione delle mense, l'ordinamento contabile e i relativi controlli, gli organi predisposti alla loro vigilanza ed al loro funzionamento sono stabiliti dal [...]
Art. 7.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a comprendere nei propri programmi di investimenti patrimoniali i lavori e le provviste di materiale di [...]
Art. 8.      La spesa per il funzionamento e la gestione delle mense aziendali, di cui alla presente legge, rimane stabilita, a tutto l'anno finanziario 1972, nei limiti di quella [...]


§ 93.4.171 - Legge 5 giugno 1973, n. 348. [1]

Servizi di mensa-bar nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

(G.U. 30 giugno 1973, n. 165)

 

 

     Art. 1.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad istituire e, se istituite, a gestire, secondo le norme di cui al successivo art. 5, per uno o più impianti e per il dipendente personale, nonchè per quello dipendente dalle imprese appaltatrici, adibito agli impianti stessi, servizi di mensa a finalità aziendali, e cioè quando sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) si abbia una consistenza di personale quotidianamente al lavoro negli impianti di almeno 250 unità, oppure sia comunque prevedibile che fruiscano del servizio di mensa almeno 50 dipendenti in servizio negli impianti medesimi;

     b) che l'intervallo di tempo assegnato, in base alle norme sulla disciplina dell'orario di lavoro, per la refezione tra il primo ed il secondo periodo del turno fisso giornaliero di lavoro del personale degli impianti, non sia superiore alle due ore e non consenta altresì l'allontanamento dagli impianti, in relazione alla importanza del centro abitato ed alla distanza fra questo e gli impianti medesimi [2] .

     Per le mense di cui al presente articolo, istituite e in funzione alla data di approvazione della presente legge, si può prescindere dai limiti di cui al punto a).

     La partecipazione alle predette mense può essere ammessa anche per il personale di altri impianti il quale, in relazione all'orario dei turni di servizio e alla distanza della propria abitazione, non sia in grado di rientrare per consumare il pasto nell'abitazione stessa [3] .

 

          Art. 2.

     Nelle località ove risulti giustificato dalla concentrazione del dipendente personale ivi utilizzato, dalle caratteristiche dei turni giornalieri di lavoro e dalle particolari esigenze di servizio, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ad istituire e gestire mense a finalità aziendale-assistenziali.

 

          Art. 3.

     Nelle mense di cui ai precedenti articoli può essere attuato servizio ridotto di bar, purchè sia assicurata l'autosufficienza economica della gestione del servizio stesso.

     Alle stesse condizioni, nei periodi in cui non è svolto servizio completo di mensa, può essere attuato altresì servizio freddo di mensa negli impianti in cui opera personale di condotta o di scorta treni o personale che effettui turni rotativi [4] .

 

          Art. 4.

     La composizione e il prezzo del pasto tipo per le mense di cui all'art. 1 sono stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative ed il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. L'Azienda stessa è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio l'onere derivante da eventuali disavanzi di gestione delle mense stesse.

     Nelle mense di cui all'art. 2 il prezzo dei pasti è stabilito con provvedimento del direttore compartimentale competente per territorio, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative. Detto prezzo dovrà assicurare la copertura dei costi di gestione ad eccezione di quelli relativi ai lavori di manutenzione, miglioria e rinnovo dei locali, delle attrezzature fisse e dei mobili, nonchè di quelli per la fornitura di acqua, combustibili ed energia elettrica.

     Per assicurare l'equilibrio della gestione il direttore compartimentale provvederà all'adeguamento del prezzo in relazione alle eventuali variazioni nei costi.

 

          Art. 5. [5]

     Alla gestione dei servizi di mensa citati ai precedenti articoli 1 e 2, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può provvedere con concessione del servizio in appalto oppure con affidamento del servizio stesso alle sezioni del Dopolavoro ferroviario; in tale secondo caso è ammesso il subaffidamento, previa autorizzazione dell'Azienda stessa.

     I soci del Dopolavoro ferroviario, in tutte le loro distinzioni, sono ammessi alle mense a finalità aziendale-assistenziali mediante la corresponsione di un prezzo del pasto tipo che sia pari a quello praticato in tale tipo di mensa, maggiorato di un'aliquota che tenga conto degli oneri a carico dell'Azienda.

     I lavoratori convenzionati con l'Azienda per lo svolgimento di determinati servizi ferroviari sono ammessi alle mense a finalità aziendali alle stesse condizioni del personale ferroviario.

 

          Art. 6.

     I criteri di gestione delle mense, l'ordinamento contabile e i relativi controlli, gli organi predisposti alla loro vigilanza ed al loro funzionamento sono stabiliti dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative.

 

          Art. 7.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a comprendere nei propri programmi di investimenti patrimoniali i lavori e le provviste di materiale di esercizio occorrenti per l'impianto, l'ammodernamento e la sistemazione dei servizi di mensa di cui ai precedenti articoli.

     Per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975, la somma da destinare all'esecuzione dei lavori e delle provviste di cui al comma precedente, è stabilita nell'importo complessivo di lire 600 milioni e sarà imputata, in ragione di lire 200 milioni per ognuno degli anni suddetti, agli stanziamenti iscritti fra le spese in conto capitale del bilancio dell'Azienda stessa.

 

          Art. 8.

     La spesa per il funzionamento e la gestione delle mense aziendali, di cui alla presente legge, rimane stabilita, a tutto l'anno finanziario 1972, nei limiti di quella impegnata a valere sulle disponibilità del capitolo n. 210 "Spese per i dormitori, le mense, ecc.", dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Alla spesa predetta, per l'anno finanziario 1973, valutata in complessive lire 1.500 milioni, l'Azienda provvederà a valere sulle disponibilità recate dai capitoli numeri 110 "Spese per gli incaricati, ecc.", per lire 1.000 milioni, e 210 "Spese per i dormitori, le mense, ecc.", per lire 500 milioni dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo.

     Per gli anni finanziari successivi l'Azienda stessa provvederà con i normali stanziamenti di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12, comma 2, della L. 6 ottobre 1981, n. 564.

[3] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 15 della L. 6 giugno 1975, n. 197.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 16 della L. 6 giugno 1975, n. 197.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 13 della L. 10 luglio 1984, n. 292.