§ 93.4.169 - Legge 24 febbraio 1973, n. 21.
Modificazioni al trattamento economico di trasferta e di trasloco del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previsto dalle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:24/02/1973
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Agli articoli 1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 22 e 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 34, concernente le disposizioni sulle competenze accessorie del [...]
Art. 2.      Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1° novembre 1971
Art. 3.      La spesa di complessive lire 23.450 milioni - di cui lire 12.250 milioni per l'anno finanziario 1972 e lire 11.200 milioni per l'anno 1973 - e quella degli anni [...]


§ 93.4.169 - Legge 24 febbraio 1973, n. 21.

Modificazioni al trattamento economico di trasferta e di trasloco del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previsto dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34.

(G.U. 13 marzo 1973, n. 67)

 

 

     Art. 1.

     Agli articoli 1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 22 e 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 34, concernente le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Articolo 1: è sostituito dal seguente:

     "L'indennità di trasferta è corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori.

     L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi è obbligato a raggiungere sollecitamente la località di lavoro.

     La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalità da stabilirsi dall'Azienda.

     Per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appartiene.

     Viene considerata residenza del personale esecutivo della linea il punto convenzionalmente stabilito come sede della squadra. Il tempo occorrente per recarsi dalla residenza convenzionale al posto di lavoro e per farvi ritorno non è considerato lavoro.

     Per il personale in servizio permanente di guardalinea, la residenza è costituita dal tratto di linea normalmente affidato alla sua sorveglianza.

     Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che espleta, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta.

     Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero è disciplinato da apposite disposizioni di legge".

     Articolo 2: è sostituito dal seguente:

     "Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

1) direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimentale

L.

403

2) ispettore capo superiore, ispettore capo

"

370

3) ispettore principale, ispettore

"

320

4) segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate, segretario superiore e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo stazione superiore e qualifiche equiparate

"

320

5) segretario e qualifiche equiparate, capo stazione e qualifiche equiparate, applicato capo e qualifiche equiparate, tecnico capo di radiologia, infermiere capo, assistente capo di stazione, gestore capo, capo treno, macchinista, nostromo, capo motorista, capo elettricista, applicato e qualifiche equiparate, tecnico di radiologia, infermiere, gestore di 1ª classe, assistente di stazione, gestore, conduttore, macchinista t.m., aiuto macchinista, aiuto macchinista t.m., assistente viaggiante, ausiliario viaggiante, tecnico i.e., verificatore, manovratore capo, deviatore capo, operaio specializzato, operaio specializzato dell'armamento, carpentiere, motorista, elettricista

"

250

6) rimanente personale

"

210

     Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6, le suindicate misure orarie dell'indennità di trasferta spettante sono maggiorate del 50 per cento.

     Per le missioni compiute in località distanti meno di 10 chilometri ed almeno 3 chilometri dalla residenza, le suddette misure orarie dell'indennità di trasferta sono ridotte del 50 per cento.

     L'indennità di trasferta, nelle misure previste nei precedenti commi, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi.

     L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni di durata inferiore a cinque ore e per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località di residenza, anche convenzionale.

     Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti il medesimo giorno solare.

     Per le ore di missione interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennità di trasferta anche se la durata complessiva della missione è inferiore a 5 ore".

     Articolo 5: Il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Per le missioni compiute lungo la linea, in località non collegata con la residenza da un regolare servizio di linea, dal personale che risiede presso le stazioni, le distanze si computano dal limite della stazione stessa".

     Articolo 8: Il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, la indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovi nell'impossibilità di restituirsi in residenza".

     Il quarto comma è sostituito dal seguente:

     “Il direttore generale può concedere il trattamento previsto nel precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovino nell'impossibilità di restituirsi in residenza".

     Articolo 10: Al punto e), dopo le parole "... è obbligato a conseguire" è inserito un punto anzichè il punto e virgola.

     Articolo 11: Dopo il quarto comma, sono inseriti i due commi seguenti:

     "Comunque, per i viaggi di servizio compiuti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, è ammesso l'uso della prima classe per il solo personale direttivo con qualifica di direttore centrale od equiparata. La disposizione si applica anche per i viaggi di trasferimento all'estero.

     Per tutto il personale è ammesso, in caso di viaggio aereo di servizio all'interno ed all'estero, anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente dieci per i casi di morte o di invalidità permanente".

     Il quinto comma è sostituito dal seguente:

     "Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo o qualifiche più elevate compete il rimborso del "diritto fisso" spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con letti. Per tutto il restante personale è ammesso il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso della cuccetta".

     Articolo 13: è sostituito dal seguente:

     "Indennità di trasferta al personale di macchina e dei treni.

     Al personale di macchina e dei treni non compete l'indennità di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, intendendosi per tali servizi compensato con le indennità e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VII e VIII salvo il caso in cui, per interruzione di linea, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.

     E' pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi previsti dai capi VII e VIII, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45, al personale di macchina e dei treni:

     a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia per istruzione;

     b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;

     c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni".

     Articolo 14: La misura massima della speciale indennità mensile di cui al secondo comma è stabilita in lire 18.000.

     Articolo 18: La misura di lire 26,50 relativa all'indennità chilometrica prevista al settimo comma è stabilita in lire 40.

     Le misure di lire 2.650 e di lire 3.150 relative ai rimborsi di spesa previsti all'undicesimo comma sono stabilite, rispettivamente, in lire 4.000 ed in lire 4.800.

     Articolo 19: Le misure dell'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma sono raddoppiate.

     Articolo 22: La misura dell'indennità di cui al primo comma è stabilita in lire 1.600. Quella di cui al secondo comma è stabilita in lire 40.

     Articolo 52: Le misure del premio orario di presenza a bordo previste al punto B) in sostituzione dell'indennità di trasferta per il personale delle navi traghetto, saranno adeguate con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile apportandovi un aumento percentuale in nessun caso superiore a quello medio delle rivalutate misure dell'indennità di missione di cui alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1° novembre 1971.

     Con la stessa decorrenza hanno efficacia gli adeguamenti del compenso per assenza dalla residenza di cui agli articoli 41 e 48 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34.

 

          Art. 3.

     La spesa di complessive lire 23.450 milioni - di cui lire 12.250 milioni per l'anno finanziario 1972 e lire 11.200 milioni per l'anno 1973 - e quella degli anni successivi, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Al predetto onere di lire 23.450 milioni, l'Azienda stessa provvederà con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.