§ 93.4.128 - Legge 23 dicembre 1963, n. 1855.
Riscatto e gestione commissariale delle ferrovie Calabro-Lucane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:23/12/1963
Numero:1855


Sommario
Art. 1.      E' approvato, con efficacia dal 1° gennaio 1964, l'atto di diffida notificato il 25 settembre 1962 alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, Società [...]
Art. 2.      Alla determinazione dell'indennità di riscatto si provvede secondo i criteri indicati nelle convenzioni stipulate tra lo Stato e la Società italiana per le strade [...]
Art. 3.      Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - è autorizzato a rilevare, dal 1° gennaio [...]
Art. 4.      Alla determinazione della indennità da corrispondere alla Società predetta quale corrispettivo del materiale automobilistico da acquisire, il Ministero dei trasporti e [...]
Art. 5.      Per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Lucane il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad avvalersi dei fondi già stanziati sul capitolo 40 del [...]
Art. 6.      Il trattamento del personale delle ferrovie Calabro-Lucane e dei relativi autoservizi integrativi - fatte salve le condizioni aziendali di migliore favore a carattere [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 93.4.128 - Legge 23 dicembre 1963, n. 1855. [1]

Riscatto e gestione commissariale delle ferrovie Calabro-Lucane.

(G.U. 30 dicembre 1963, n. 337)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato, con efficacia dal 1° gennaio 1964, l'atto di diffida notificato il 25 settembre 1962 alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, Società per Azioni, per il riscatto delle ferrovie Calabro-Lucane.

     Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - è autorizzato ad assumere, dalla predetta data, la gestione delle ferrovie Calabro-Lucane ed a provvedervi direttamente a mezzo di un commissario e un vice commissario, nominati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile fra i funzionari del Ministero (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) aventi la qualifica di direttore centrale.

     Per il periodo di espletamento dell'incarico i funzionari di cui al precedente comma saranno collocati nella posizione di fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 2.

     Alla determinazione dell'indennità di riscatto si provvede secondo i criteri indicati nelle convenzioni stipulate tra lo Stato e la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo il 10 luglio 1926 e il 9 marzo 1950 e, rispettivamente, approvate con regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2731, e con decreto presidenziale 5 aprile 1950, n. 488, e attraverso il procedimento in corso all'entrata in vigore della presente legge e previsto dall'articolo 192 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, modificato dagli articoli 20 e 32 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito in legge 22 dicembre 1930, n. 1752.

 

          Art. 3.

     Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - è autorizzato a rilevare, dal 1° gennaio 1964, gli autoservizi di linea integrativi delle ferrovie Calabro-Lucane, dei quali risulti, allo stato, concessionaria la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, Società per Azioni.

 

          Art. 4.

     Alla determinazione della indennità da corrispondere alla Società predetta quale corrispettivo del materiale automobilistico da acquisire, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - è autorizzato a provvedere a prezzo di stima ed, in caso di disaccordo con la Società, a ricorrere allo stesso procedimento di cui al precedente articolo 2, mentre per il rilievo degli autoservizi e per l'organizzazione aziendale è da corrispondere alla Società una annualità eguale alla terza parte della somma degli introiti netti delle autolinee nei tre dei cinque anni immediatamente precedenti il rilievo, che hanno dato introiti maggiori.

 

          Art. 5.

     Per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Lucane il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad avvalersi dei fondi già stanziati sul capitolo 40 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1963-64.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     Il trattamento del personale delle ferrovie Calabro-Lucane e dei relativi autoservizi integrativi - fatte salve le condizioni aziendali di migliore favore a carattere generale - rimane regolato dalle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, nonchè dei patti nazionali di lavoro relativi al personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata in regime di concessione.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.