§ 93.4.103 - Legge 24 dicembre 1959, n. 1144.
Aumento da 10 miliardi di lire a 15 miliardi di lire del contributo straordinario dell'Erario alle Ferrovie dello Stato per il Fondo pensioni e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:24/12/1959
Numero:1144


Sommario
Art. 1.      Il contributo annuo del Tesoro a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, autorizzato in lire 250 milioni con l'art. 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844, [...]
Art. 2.      Per l'esercizio 1959-60, alla spesa di 5 miliardi di lire derivanti dall'attuazione della presente legge sarà provveduto mediante prelievo dal Fondo speciale di cui al [...]


§ 93.4.103 - Legge 24 dicembre 1959, n. 1144.

Aumento da 10 miliardi di lire a 15 miliardi di lire del contributo straordinario dell'Erario alle Ferrovie dello Stato per il Fondo pensioni e sussidi di cui alla legge 10 ottobre 1950, n. 907.

(G.U. 11 gennaio 1960, n. 7)

 

 

     Art. 1.

     Il contributo annuo del Tesoro a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, autorizzato in lire 250 milioni con l'art. 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844, ed elevato a lire 10 miliardi con la legge 10 ottobre 1950, n. 907, a parziale copertura del disavanzo della gestione del Fondo pensioni e sussidi per il personale dell'Amministrazione stessa, viene stabilito, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, nella misura di 15 miliardi di lire.

 

          Art. 2.

     Per l'esercizio 1959-60, alla spesa di 5 miliardi di lire derivanti dall'attuazione della presente legge sarà provveduto mediante prelievo dal Fondo speciale di cui al capitolo 381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla variazione di bilancio occorrente per l'attuazione della presente legge.