§ 93.4.98 - Legge 20 aprile 1959, n. 256.
Modificazioni alla legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:20/04/1959
Numero:256


Sommario
Art. 1.      Il termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'art. 4 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è fissato non oltre il 27 giugno 1959
Art. 2.      Per l'esercizio finanziario 1958-59 il complessivo ammontare delle somme previste dagli articoli 1, 2, 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è fissato in lire 52 [...]
Art. 3.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio


§ 93.4.98 - Legge 20 aprile 1959, n. 256. [1]

Modificazioni alla legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario.

(G.U. 15 maggio 1959, n. 115)

 

 

     Art. 1.

     Il termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'art. 4 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è fissato non oltre il 27 giugno 1959.

 

          Art. 2.

     Per l'esercizio finanziario 1958-59 il complessivo ammontare delle somme previste dagli articoli 1, 2, 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è fissato in lire 52 miliardi.

     Questa somma è iscritta totalmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario e corrispondentemente nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     All'occorrenza relativa si provvede a carico del capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario 1958-59, relativo al "fondo da ripartire in applicazione della legge 29 novembre 1957, n. 1155".

 

          Art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.