§ 93.4.91 - Legge 5 marzo 1958, n. 224.
Modificazioni al sistema retributivo degli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:05/03/1958
Numero:224


Sommario
Art. 1.      Le retribuzioni lorde iniziali degli assuntori di impianti classificati ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, sono quelle risultanti dalla [...]
Art. 2.      Dal 1° gennaio 1958 le retribuzioni degli assuntori, non demeritevoli, cui sono affidati impianti classificati ai sensi del precedente articolo, sono suscettibili di [...]
Art. 3.      Ai fini dell'assegnazione della retribuzione nella prima applicazione della presente legge, si considerano anche i bienni di prestazioni già rese in impianti [...]
Art. 4.      L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato determina le retribuzioni lorde conglobate ed arrotondate da corrispondere agli assuntori non rientranti fra quelli di cui [...]
Art. 5.      Qualora con provvedimento legislativo con effetto posteriore al 1° gennaio 1958 siano apportate variazioni allo stipendio iniziale del personale esecutivo delle Ferrovie [...]
Art. 6.      I nuovi compensi derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1958
Art. 7.      Agli assuntori tutti spettano dal 1° gennaio 1958 le quote di aggiunta di famiglia, con le stesse norme di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 [...]
Art. 8.      A decorrere dal 1° gennaio 1958, a tutti gli effetti assicurativi ed assistenziali nonchè agli effetti dell'indennità di anzianità, le retribuzioni risultanti dalla [...]
Art. 9.      A decorrere dal 1° gennaio 1958, ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo degli assuntori da assoggettare alle aliquote di [...]
Art. 10.      L'importo dell'indennità di carovita base da conglobare ai sensi del precedente art. 4 è quello spettante al 31 dicembre 1957 e non può essere, in alcun caso, superiore [...]
Art. 11.      La tredicesima mensilità spettante agli assuntori e loro dipendenti ai sensi dell'art. 16 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, è commisurata ad una mensilità della [...]
Art. 12.      Alla maggiore spesa di lire 525.000.000 che il presente provvedimento comporterà per l'esercizio 1957-58 sarà fatto fronte con il maggior gettito delle entrate di [...]
Art. 13.      Dal 1° gennaio 1958 sono soppressi


§ 93.4.91 - Legge 5 marzo 1958, n. 224.

Modificazioni al sistema retributivo degli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti.

(G.U. 1 aprile 1958, n. 79)

 

 

     Art. 1.

     Le retribuzioni lorde iniziali degli assuntori di impianti classificati ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, sono quelle risultanti dalla tabella annessa (allegato A).

 

          Art. 2.

     Dal 1° gennaio 1958 le retribuzioni degli assuntori, non demeritevoli, cui sono affidati impianti classificati ai sensi del precedente articolo, sono suscettibili di aumenti periodici, fino ad un massimo di dieci, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di prestazioni in qualità di assuntore di impianto classificato.

     Il periodo di prestazioni effettivamente rese dopo il 31 dicembre 1967 con un impegno di almeno 8 ore giornaliere, come assuntore provvisorio o dipendente con mansioni amministrative o promiscue, se trattasi di assuntoria classificata ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, o come assuntore provvisorio o dipendente da assuntore, se trattasi di assuntoria classificata ai sensi dell'art. 4 della stessa legge è calcolato per metà della sua durata agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici di cui al comma precedente.

 

          Art. 3.

     Ai fini dell'assegnazione della retribuzione nella prima applicazione della presente legge, si considerano anche i bienni di prestazioni già rese in impianti classificati, attribuendo i relativi aumenti periodici di cui all'art. 2, fino ad un massimo di tre.

     La retribuzione attribuita dal 1° gennaio 1958 non deve in alcun caso essere inferiore al compenso percepito al 31 dicembre 1957 per retribuzione, carovita personale, escluse maggiorazioni per località con oltre 600.000 abitanti, assegno perequativo ed assegno integrativo.

 

          Art. 4.

     L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato determina le retribuzioni lorde conglobate ed arrotondate da corrispondere agli assuntori non rientranti fra quelli di cui all'art. 1 della presente legge ed ai dipendenti degli assuntori.

     Il conglobamento è attuato in maniera che ne scaturiscano dei compensi netti non inferiori a quelli fruiti prima del conglobamento, maggiorati dell'8 per cento.

 

          Art. 5.

     Qualora con provvedimento legislativo con effetto posteriore al 1° gennaio 1958 siano apportate variazioni allo stipendio iniziale del personale esecutivo delle Ferrovie dello Stato, è applicata, con la stessa decorrenza, alla retribuzione degli assuntori e dei loro dipendenti, la variazione percentuale media risultante per il personale ferroviario che svolge un lavoro assimilabile.

 

          Art. 6.

     I nuovi compensi derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1958.

     Per il periodo dal 1° luglio 1955 al 31 dicembre 1957, agli assuntori ed ai loro dipendenti compete il trattamento economico spettante in applicazione delle norme in vigore al 30 giugno 1955.

     Per il suddetto periodo spettano, inoltre, agli assuntori ed ai loro dipendenti, le indennità una tantum di cui all'annessa tabella (allegato B) da corrispondersi per metà con l'entrata in vigore della presente legge e per il rimanente il 1° luglio 1958.

     Le indennità di cui al precedente comma sono ridotte di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi in cui, nel periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, i personali predetti non abbiano dato prestazioni per almeno sedici giorni. Le indennità stesse non sono computabili ad alcun effetto ai fini assicurativi e previdenziali.

 

          Art. 7.

     Agli assuntori tutti spettano dal 1° gennaio 1958 le quote di aggiunta di famiglia, con le stesse norme di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

     La misura delle quote di aggiunta di famiglia per gli assuntori che percepiscono una retribuzione non inferiore a quella iniziale spettante all'assuntore di un impianto classificato al gruppo C, categoria 3ª, ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, è pari a quella delle quote previste per un dipendente statale.

     Negli altri casi le quote sono opportunamente ridotte.

 

          Art. 8.

     A decorrere dal 1° gennaio 1958, a tutti gli effetti assicurativi ed assistenziali nonchè agli effetti dell'indennità di anzianità, le retribuzioni risultanti dalla presente legge sono considerate della misura dell'80 per cento del loro effettivo ammontare.

     Restano ferme le norme stabilite per la determinazione del contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, nei casi previsti dal decreto Ministeriale 10 maggio 1955.

 

          Art. 9.

     A decorrere dal 1° gennaio 1958, ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo degli assuntori da assoggettare alle aliquote di ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare, si considerano, per ciascun gruppo e categoria contemplati nella tabella allegata, la retribuzione iniziale di cui alla tabella stessa e la corrispondente tredicesima mensilità, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

     L'incremento per aumenti periodici del trattamento economico di cui al precedente comma, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, è soggetto, per ogni gruppo e categoria, alle stesse aliquote di ritenuta per imposte di ricchezza mobile e complementare gravanti sull'ultimo scaglione del corrispondente trattamento economico iniziale, determinato in applicazione del precedente comma.

 

          Art. 10.

     L'importo dell'indennità di carovita base da conglobare ai sensi del precedente art. 4 è quello spettante al 31 dicembre 1957 e non può essere, in alcun caso, superiore a quello previsto al 30 giugno 1955 per il personale statale con sede normale di servizio in Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.

     Agli assuntori che non percepiscono quote di aggiunta di famiglia per la moglie e per i figli a carico e che al 31 dicembre 1957 fruivano dell'indennità di carovita in misura superiore a quella anzidetta, nonchè ai dipendenti degli assuntori, è attribuito dal 1° gennaio 1958 un assegno personale di sede in misura mensile lorda pari ai tredici dodicesimi della differenza tra l'indennità di carovita base effettivamente goduta e quella spettante al personale statale di cui sopra. Sull'importo mensile lordo cosi determinato si opera l'arrotondamento alle lire 10 per eccesso.

     All'assegno personale di sede di cui al precedente comma sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.

 

          Art. 11.

     La tredicesima mensilità spettante agli assuntori e loro dipendenti ai sensi dell'art. 16 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, è commisurata ad una mensilità della retribuzione derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

 

          Art. 12.

     Alla maggiore spesa di lire 525.000.000 che il presente provvedimento comporterà per l'esercizio 1957-58 sarà fatto fronte con il maggior gettito delle entrate di competenza per i capitoli 8 e 24 dell'entrata "Prodotti per servizi accessori" e "Proventi eventuali" del bilancio di previsione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio suddetto.

     Alla maggiore spesa di lire 800.000.000 che lo stesso provvedimento comporterà per l'esercizio 1958-59 si farà fronte con gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'Amministrazione suddetta per l'esercizio stesso, ai capitoli "Forniture, spese ed acquisti ", n. 4 (Servizio movimento), n. 10 (Servizio trazione), n. 12 (Servizio lavori e costruzioni) e n. 14 (Servizio impianti elettrici), secondo la rispettiva competenza.

 

          Art. 13.

     Dal 1° gennaio 1958 sono soppressi:

     1) l'indennità di carovita di cui agli articoli 6, 9 e 10 della legge 14 febbraio 1949, n. 40;

     2) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 395;

     3) l'assegno perequativo di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19, nota in calce alla tabella F

     4) le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 11 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, e successive modificazioni.

 

 

     Tabella A

     Retribuzione iniziale degli assuntori delle Ferrovie dello Stato ai quali sono affidati impianti classificati ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40

Impianti del servizio movimento

Impianti del servizio lavori

Classificazione dell'impianto

Retribuzione mensile

Classificazione dell'impianto

Retribuzione mensile

A1

45.000

A1

38.300

A2

44.000

A2

37.500

A3

43.200

A3

36.900

A4

42.200

B1

36.000

A5

41.200

B2

35.200

B

39.800

B3

34.500

C1

38.000

C1

32.000

C2

37.500

C2

31.500

D1

37.200

C3

31.000

D2

36.600

 

 

D3

36.000

 

 

 

     Tabella B

     Indennità "una tantum" ai sensi dell'art. 6

Impianti del servizio movimento

Impianti del servizio lavori

Classificazione dell'impianto

Indennità

Classificazione dell'impianto

Indennità

A1

90.000

A1

72.000

A2

88.000

A2

70.000

A3

85.000

A3

69.000

A4

84.000

B1

65.000

A5

82.000

B2

63.000

B

75.000

B3

61.000

C1

72.000

C1

55.000

C2

70.000

C2

53.000

D1

70.000

C3

51.000

D2

68.000

 

 

D3

67.000