§ 93.4.7c - Legge 2 marzo 1954, n. 33.
Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:02/03/1954
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. [...]
Art. 2.      Il nuovo trattamento di indennità di malaria risultante dall'art. 1 decorre dal 1° dicembre 1950
Art. 3.      Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento iscritto ai capitoli nn. 3, 9 e 12 dello stato di previsione della spesa [...]


§ 93.4.7c - Legge 2 marzo 1954, n. 33.

Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 22 marzo 1954, n. 66).

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457, e con legge 15 luglio 1949, n. 435, sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 30. - "L'indennità di malaria è corrisposta per tutto l'anno nella misura di lire 24 giornaliere.

     Se l'agente risiede e dimora con la propria famiglia in località di malaria grave, la detta indennità è integrata con un supplemento giornaliero pari a tante quote di lire 5 quanti sono i figli conviventi ed a carico e la moglie se convivente.

     Nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria, il detto supplemento per i figli spetta ad un solo dei coniugi.

     Il supplemento per il coniuge non viene corrisposto quando questi percepisca già l'indennità di malaria".

     Art. 31. - "L'indennità di malaria è corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonchè per quelli di assenza che sia dovuta:

     a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto in tutto o in parte lo stipendio;

     b) ad aspettativa per ragioni di salute;

     c) a riposo settimanale e a festività infrasettimanali;

     d) a congedo ordinario.

     Nei casi di cui alle lettere a) e b) non spetta l'indennità, quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla malaria, abbandoni la residenza malarica".

     Art. 32. - "Agli agenti addetti alla condotta ed alla scorta dei treni, compresi i controllori viaggianti, residenti in località salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attraversino località malariche, è corrisposta la sola indennità giornaliera di lire 24 di cui all'art. 30".

 

          Art. 2.

     Il nuovo trattamento di indennità di malaria risultante dall'art. 1 decorre dal 1° dicembre 1950.

 

          Art. 3.

     Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento iscritto ai capitoli nn. 3, 9 e 12 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.