§ 93.4.67 - D.P.R. 27 marzo 1952, n. 534.
Sistemazione di crediti di dubbia o difficile esazione di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:27/03/1952
Numero:534


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facoltà, per i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, di procedere all'annullamento di quelli non superiori [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 93.4.67 - D.P.R. 27 marzo 1952, n. 534.

Sistemazione di crediti di dubbia o difficile esazione di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 29 maggio 1952, n. 124)

 

 

     Art. 1.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facoltà, per i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, di procedere all'annullamento di quelli non superiori alle lire cinquecento e di provvedere al discarico amministrativo sulle proprie scritture di quelli superiori al detto limite, ma non superiori alle lire duemila, su semplice invio alle Intendenze di finanza competenti di elenchi collettivi corredati della prescritta documentazione.

     Qualora nello stesso esercizio finanziario il medesimo debitore fruisca di più annullamenti, questi non possono, cumulativamente considerati, superare i limiti sopra indicati.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.