§ 93.4.29 - R.D.L. 25 gennaio 1940, n. 9 .
Nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:25/01/1940
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato previste dalle norme in vigore sono abrogate e sostituite da quelle risultanti [...]
Art. 2.      L'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad aumentare in misura equivalente a quella che, in confronto al preesistente livello tariffario, deriva [...]
Art. 3.      Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a coordinare alle condizioni e tariffe di cui all'art. 1 il capitolato per l'impianto e l'esercizio di binari di raccordo [...]
Art. 4.      Restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 12 del R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2159, e successive, per effetto delle quali l'importo degli aumenti finora apportati [...]
Art. 5.      Salvo espresse deroghe in materia, una spedizione non può fruire cumulativamente di più agevolazioni che determinino comunque una riduzione dei prezzi di trasporto, [...]
Art. 6.      Le tariffe di cui all'art. 1 possono essere modificate secondo le norme seguenti
Art. 7.      Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a concedere riduzioni sulle tariffe a singoli speditori quando ciò sia richiesto dalla necessità di conservare, sviluppare [...]
Art. 8.      I provvedimenti di cui al precedente art. 6, sub d)-1, devono essere comunicati, entro due mesi dalla loro attuazione, al Ministro per le finanze
Art. 9.  [4]
Art. 10.      Il regio decreto 10 settembre 1923, numero 2641, e il regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2109, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1142, sono abrogati
Art. 11.      Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1940 e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge


§ 93.4.29 - R.D.L. 25 gennaio 1940, n. 9 [1] .

Nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato

(G.U. 31 gennaio 1940, n. 25)

 

 

     Art. 1.

     Le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato previste dalle norme in vigore sono abrogate e sostituite da quelle risultanti dall'allegato al presente decreto, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

 

          Art. 2.

     L'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad aumentare in misura equivalente a quella che, in confronto al preesistente livello tariffario, deriva dall'applicazione delle condizioni e tariffe di cui all'art. 1, i prezzi di trasporto e i diritti accessori ad essa dovuti per le spedizioni percorrenti le sue linee non compresi nelle condizioni e tariffe predette.

     Con provvedimento del Ministro per le comunicazioni, le amministrazioni delle ferrovie, tramvie extraurbane e dei servizi di navigazione interna concessi all'industria privata possono essere autorizzate ad aumentare nella stessa misura di cui al precedente comma le tariffe vigenti per i trasporti delle cose sulle proprie linee.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a coordinare alle condizioni e tariffe di cui all'art. 1 il capitolato per l'impianto e l'esercizio di binari di raccordo con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati, le disposizioni che regolano le prestazioni di enti pubblici e privati nelle stazioni marittime, lacuali e fluviali, come pure le disposizioni concernenti il passaggio delle spedizioni e del materiale rotabile servizio cumulativo o di corrispondenza.

     I provvedimenti che emanerà il Ministro per le comunicazioni in base alla facoltà conferitagli dal presente articolo si applicheranno, con la decorrenza che dal Ministro stesso sarà stabilita, anche nei riguardi delle convenzioni o dei contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 12 del R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2159, e successive, per effetto delle quali l'importo degli aumenti finora apportati alle tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato è devoluto interamente all'amministrazione delle ferrovie stesse.

     Anche il maggior provento che, in confronto al preesistente livello tariffario, conseguirà dall'applicazione delle condizioni e tariffe di cui all'art. 1 è devoluto interamente alle ferrovie dello Stato, comprese le quote riferentisi alle tasse erariali e alla tassa e sopratassa di bollo.

     È ugualmente devoluto per intero alle ferrovie dello Stato il provento che in dipendenza degli aumenti suddetti deriverà dall'esercizio di linee di proprietà privata effettuato dalle ferro vie medesime.

 

          Art. 5.

     Salvo espresse deroghe in materia, una spedizione non può fruire cumulativamente di più agevolazioni che determinino comunque una riduzione dei prezzi di trasporto, siano esse previste dalle condizioni e tariffe di cui all'art. 1 o da disposizioni particolari.

 

          Art. 6.

     Le tariffe di cui all'art. 1 possono essere modificate secondo le norme seguenti:

     a) [2];

     b) [3];

     c) sono approvati con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, salvo le eccezioni di cui al successivo comma d), sub 1 e 2, gli aumenti e le riduzioni non aventi carattere generale;

     d) sono approvati dal Ministro per le comunicazioni:

     1° gli aumenti e le riduzioni non aventi carattere generale ed intesi ad adeguare le tariffe alle variazioni che si verificassero nelle situazioni di concorrenza e, quando se ne manifesti l'urgenza, ai mutamenti nella situazione di particolari settori dell'economia nazionale;

     2° le modificazioni delle tasse e dei diritti accessori di qualsiasi genere;

     3° le modificazioni alle condizioni generali di trasporto ed a quelle particolari di tariffe, servizi o trasporti determinati;

     4° l'aggiunta o la soppressione o la modificazione di voci nella nomenclatura e classificazione delle cose e le modificazioni alle avvertenze generali che la precedono;

     5° le facilitazioni di carattere eccezionale per trasporti singoli;

     6° le modificazioni alle lettere di vettura.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a concedere riduzioni sulle tariffe a singoli speditori quando ciò sia richiesto dalla necessità di conservare, sviluppare o acquisire traffici di cose in relazione alla situazione di concorrenza determinata da prezzi e condizioni di trasporto offerti da altri vettori.

     Le riduzioni che saranno accordate in base a questo articolo dovranno essere contenute entro limiti tali da lasciare all'amministrazione un conveniente margine di utile.

 

          Art. 8.

     I provvedimenti di cui al precedente art. 6, sub d)-1, devono essere comunicati, entro due mesi dalla loro attuazione, al Ministro per le finanze.

     Uguale comunicazione dev'essere fatta per le riduzioni previste dall'art. 7 quando abbiano una durata superiore ad un anno, come pure per le proroghe sia delle riduzioni stesse sia di quelle la cui durata viene a risultare superiore ad un anno per effetto della proroga.

 

          Art. 9. [4]

     Il Ministro dei trasporti può delegare al direttore generale ed al direttore del servizio commerciale delle ferrovie dello Stato, fissandone i rispettivi limiti di competenza, l'esercizio della facoltà datagli dall'articolo 7 del presente decreto limitatamente peraltro alle concessioni la cui durata, anche per effetto di proroghe, non sia superiore ad un anno.

     Le riduzioni dei prezzi di trasporto concesse dal direttore generale e dal direttore del servizio commerciale delle ferrovie dello Stato devono essere comunicate semestralmente al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 10.

     Il regio decreto 10 settembre 1923, numero 2641, e il regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2109, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1142, sono abrogati.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1940 e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

     Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1]  Convertito in legge dalla L. 13 maggio 1940, n. 674. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Lettera abrogata dall'art. unico della L. 22 dicembre 1948, n. 1456.

[3]  Lettera abrogata dall'art. unico della L. 22 dicembre 1948, n. 1456.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 21 della L. 12 febbraio 1981.