§ 93.4.1 - R.D. 31 ottobre 1873, n. 1688.
Approvazione del regolamento circa il sindacato e la sorveglianza governativa sull'esercizio delle strade ferrate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:31/10/1873
Numero:1688


Sommario
Art. 1.      Il sindacato e la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie riguardano l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle Società negli atti di concessione ed annessi [...]
Art. 2.      Allorchè è assicurato dallo Stato un prodotto, sia netto, sia lordo, oppure un determinato interesse sul capitale impiegato dalla Società, il Governo avrà diritto di [...]
Art. 3.      Per provvedere al sindacato ed alla sorveglianza dell'esercizio delle strade ferrate il Ministero dei Lavori Pubblici ha in sua dipendenza Ispettori, Commissari, [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5.      Sarà tenuto dalle Società un registro a matricola del personale stipendiato applicato all'esercizio
Art. 6.      Oltre a quanto sarà appresso indicato per ciò che si riferisce alle statistiche richieste per il controllo finanziario, le Società dovranno raccogliere e trasmettere [...]
Art. 7.  [2]
Art. 8.      Saranno pure sottoposti alla approvazione del Ministero per mezzo del Commissario
Art. 9.  [4]
Art. 10.  [5]
Art. 11.      Gli Impiegati delle Società addetti al servizio telegrafico non potranno negarsi alle richieste che gl'Impiegati del Commissariato loro facciano per la trasmissione di [...]
Art. 12.  [6]
Art. 13.      Nel caso di guasti notevoli agli edifici di ogni genere ed alle opere d'arte facenti parte del corpo stradale, onde si renda necessaria la loro ripartizione o [...]
Art. 14.      Quando si riconosca dal Commissario il pericolo di corrosioni nel corpo stradale, o di tracimazione della ferrovia, o di gravi sconcerti nell'esercizio, a motivo di [...]
Art. 15.  [7]
Art. 16.  [8]
Art. 17.      Le Società dovranno regolare le contabilità in modo che l'esercizio della loro gestione abbia principio dal 1° gennaio e fine al 31 dicembre di ciascun anno
Art. 18.      Qualunque volta negli atti di concessione sia stipulata la garanzia di un prodotto netto o di un determinato interesse sul capitale impiegato, le Società dovranno, entro [...]
Art. 19.      Le Società notificheranno in tempo utile al Ministero dei Lavori Pubblici i giorni fissati per le adunanze ordinarie e straordinarie delle Assemblee generali degli [...]
Art. 20.      Le Società, per mezzo dei Commissari, trasmetteranno al Ministero dei Lavori Pubblici un prospetto settimanale dei prodotti, giusta il modulo da stabilirsi dal [...]
Art. 21.      Le Società, in favore delle quali lo Stato abbia accordato una qualsiasi garanzia o sovvenzione di prodotto, oppure una garanzia di interesse sul capitale impiegato [...]
Art. 22.      Al controllo dei prodotti e delle spese di esercizio provvedono appositi Uffici governativi, stabiliti presso le Amministrazioni delle Società
Art. 23.      A cura dell'Amministrazione sociale verranno passati all'Ufficio governativo di controllo tutti i documenti contabili, le liquidazioni, i contratti, tutti insomma gli [...]
Art. 24.      Qualunque volta avvenga che l'Ufficio governativo di riscontro abbia a fare dei rilievi sulla contabilità sociale, esso ne darà comunicazione agli Impiegati della [...]
Art. 25.      Pel rilascio dei biglietti di libera circolazione sulle ferrovie a quei Funzionari ed Impiegati governativi cui competono a senso dell'articolo 278 della Legge 20 marzo [...]
Art. 26.      Tutti indistintamente i biglietti di circolazione gratuita od a prezzo ridotto dovranno essere staccati da un registro a madre e figlia, ed i Concessionari, ad ogni [...]
Art. 27.  [9]
Art. 28.      Gli Ispettori hanno incarico di cooperare all'alta sorveglianza del servizio ferroviario secondo le istruzioni loro impartite dal Ministero. Essi si dividono in [...]
Art. 29.      Oltre agli incarichi ordinari loro affidati dal Ministero, gli Ispettori tecnici sopravvegliano al servizio ferroviario per tutto ciò che si attiene alla manutenzione ed [...]
Art. 30.      Due Commissioni permanenti sono nominate dal Ministero dei Lavori Pubblici, una tecnica e l'altra amministrativa: la tecnica è incaricata dello studio di tutte le [...]
Art. 31.      Gli Ispettori ed Ingegneri del Genio civile, nei limiti del Circolo e della Provincia rispettiva, debbono comunicare ai Commissari le loro osservazioni e proposte [...]
Art. 32.      Alla linea o linee di ferrovie concesse a ciascuna Società è destinato un Commissario per la sorveglianza tecnica ed amministrativa
Art. 33.      Il Commissario stabilisce il suo Ufficio e risiede nella città nella quale trovasi la Direzione dell'esercizio delle linee ferroviarie sottoposte alla sua sorveglianza. [...]
Art. 34.      Il Commissario è l'immediato rappresentante del Governo presso le Società concessionarie, e per mezzo di lui hanno luogo tutte le ordinarie relazioni tra quello e [...]
Art. 35.      Tosto che una linea viene aperta all'esercizio, essa, in quanto concerne la ordinaria manutenzione, passa sotto la sorveglianza del Commissario dell'esercizio. Il [...]
Art. 36.      Il Commissario vigila perchè il materiale circolante e di deposito, ed il personale si mantengano in proporzione col movimento dei viaggiatori e delle merci. Visita le [...]
Art. 37.      Nel rassegnare al Ministero i regolamenti, gli ordini di servizio e in generale ogni proposta della Società che abbisogni dell'approvazione governativa, il Commissario [...]
Art. 38.      Il Commissario ha l'obbligo di esaminare lo stato o quadro nominativo del personale stipendiato e salariato, per accertarsi se nella scelta e nell'impiego del personale [...]
Art. 39.      Il Commissario estende la sua vigilanza sopra tutto il personale sociale applicato all'esercizio delle strade ferrate, e denunzia all'Autorità competente coloro che [...]
Art. 40.      Il Commissario rassegna al Ministero, accompagnate dal suo parere, le proposte della Società relative agli orari, alle nuove tariffe da stabilirsi, alle modificazioni da [...]
Art. 41.      Nel caso che sia concessa a qualche Società per tutta la durata della concessione, o per una determinata parte di essa, la franchigia o una riduzione di diritti doganali [...]
Art. 42.      Dovrà il Commissario vigilare perchè il telegrafo elettrico sia costantemente mantenuto in buono stato, e che il servizio postale lungo le linee soggette alla sua [...]
Art. 43.      Il Commissario cura che le ferrovie e loro dipendenze siano mantenute in buono stato, affinchè la circolazione vi sia sempre facile e sicura; e quando accada una [...]
Art. 44.      Il Commissario interviene alle esperienze che la Società faccia intraprendere per l'applicazione di nuovi apparecchi e di nuovi sistemi tendenti ad aumentare la [...]
Art. 45.      Il Commissario fa parte delle Commissioni regolate nell'articolo 30, e presiede le Commissioni speciali per l'accettazione del materiale mobile e per l'esame dei [...]
Art. 46.      Il Commissario eseguirà quelle visite sopra luogo che sono necessarie, e vi procederà sempre senza ritardo in caso di gravi accidenti per urto di convogli, per [...]
Art. 47.      Oltre alle informazioni sulle singole particolarità meritevoli di essere notificate al Ministero, ed alle ordinarie comunicazioni di servizio, i Commissari [...]
Art. 48.      Il Commissario dirige i lavori degli Uffici di controllo governativo dei prodotti e delle spese, ed assume tutta la responsabilità o del buon andamento del controllo [...]
Art. 49.      I Commissari si rivolgeranno per le indicazioni più rilevanti di cui abbisognino alle Direzioni sociali, ed allorchè trattisi di indicazioni relative al servizio [...]
Art. 50.      Per la sorveglianza governativa e per il controllo dell'esercizio delle ferrovie di proprietà dello Stato, concesso in appalto, varranno le stesse norme stabilite dal [...]
Art. 51.      Pel disimpegno delle sue funzioni il Commissario è coadiuvato da Sotto-Commissari tecnici ed amministrativi, da Ingegneri di manutenzione e di locomozione, da Ingegneri [...]
Art. 52.      Indipendentemente dagli speciali incarichi che, secondo le esigenze del servizio, possono essere affidati dal Commissario a ciascuno dei suindicati Funzionari da lui [...]
Art. 53.      I Sotto-Commissari tecnici si occupano di tutto quanto riguarda la parte tecnica dell'esercizio delle ferrovie, ed essenzialmente della conservazione del corpo stradale [...]
Art. 54.      I Sotto-Commissari amministrativi hanno incarico di sorvegliare il servizio del movimento dei convogli, e curare che sia osservata ogni prescrizione relativa alla [...]
Art. 55.      Gli Ingegneri di manutenzione si occupano specialmente di quanto riguarda l'armamento della via sulle linee e nelle stazioni, la conservazione delle opere d'arte, dei [...]
Art. 56.      Gli Ingegneri allievi hanno per compito di cooperare cogli Ingegneri di manutenzione e locomozione nei servizi contemplati nel precedente articolo, e secondo le speciali [...]
Art. 57.      I Delegati di stazione hanno per principale attribuzione di essere presenti, nelle stazioni ove sono destinati, alla partenza ed all'arrivo dei convogli, e di accertarne [...]
Art. 58.      Gli Applicati attendono negli Uffici ai lavori d'ordine, di scritturazione e di contabilità: possono inoltre essere chiamati a disimpegnare le funzioni di Delegati nelle [...]
Art. 59.      I Commissari e loro dipendenti, quando sono in servizio, porteranno un segno distintivo che li faccia facilmente riconoscere dal pubblico
Art. 60.      Le disposizioni d'ordine e le disciplinari vigenti per gli Uffici del Genio civile s'intendono applicabili agli Uffici ed al personale dei Commissariati dell'Esercizio [...]
Art. 61.      La pianta numerica del personale addetto ai Commissariati dell'Esercizio sarà stabilita per decreto reale
Art. 62.      Oltre allo stipendio è accordata ai Commissari un'indennità, in proporzione della estensione delle strade ferrate affidate alla loro sorveglianza, per compenso delle [...]
Art. 63.      Agli Ispettori, ai Commissari, ai Sotto-Commissari, agli Ingegneri di manutenzione e di locomozione, agli Ingegneri allievi ed al personale subalterno amministrativo è [...]
Art. 64.      Le indennità sopradette non hanno luogo allorquando trattisi di trasferte senza pernottazione, fatte a distanza minore di quaranta chilometri di via ferrata
Art. 65.      Quando per il disimpegno di straordinari incarichi, od in casi di eccezionali guasti sulle ferrovie, debbono gl'Impiegati viaggiare sulle strade ordinarie, oltre alle [...]
Art. 66.      Nel caso che qualche Impiegato per ragioni speciali d'ufficio debba stabilirsi temporariamente fuori della ordinaria sua residenza, le indennità fissate nei precedenti [...]
Art. 67.      Le questioni relative al personale dei Commissariati saranno deferite ad un Comitato permanente nominato tra i membri del Consiglio delle Strade Ferrate, e del quale [...]
Art. 68.      Le nomine e le promozioni nel personale del Commissariato per l'esercizio sono fatte per decreto reale, ad eccezione di quelle degli Inservienti che sono fatte per [...]
Art. 69.      Le nomine degli Ispettori, tanto tecnici quanto amministrativi, e dei Commissari preposti al servizio tecnico-amministrativo delle diversi reti ferroviarie, sono fatte a [...]
Art. 70.      Le nomine ai posti di Sotto-Commissari tecnici avranno luogo per ordine di merito, previo esame di concorso, che verserà sulle materie specificate nel programma [...]
Art. 71.      Ai posti di Ingegnere di manutenzione e di locomozione di 3ª classe non saranno nominati se non gli Ingegneri allievi che, dopo due anni di effettivo servizio nel [...]
Art. 72.      Le nomine ai posti di Sotto-Commissario amministrativo di 3ª classe avranno luogo per merito, mediante esame di concorso, che verserà sulle materie specificate nel [...]
Art. 73.      Ai posti di Delegato di 3ª classe saranno nominati coloro che dopo almeno tre anni di effettivo e lodevole servizio, o come Applicati nel Commissariato, o addetti con [...]
Art. 74.      Non saranno nominati ai posti di Applicati di terza classe se non coloro che avranno riportata l'idoneità negli esami cui dovranno assoggettarsi, giusta il programma [...]
Art. 75.      Gli Impiegati o tecnici o amministrativi, appartenenti al Commissariato dell'Esercizio, che negli esami di concorso ai posti del grado superiore avranno riportata la [...]
Art. 76.      Con decreto ministeriale saranno determinate volta per volta le epoche degli esami di concorso ai posti disponibili nei diversi gradi del Commissariato, i documenti che [...]
Art. 77.      Le Commissioni esaminatrici saranno costituite di tre membri, compreso il Presidente, e di un Segretario
Art. 78.      Per ogni concorso i candidati dovranno sostenere due distinti esami in iscritto sopra due temi preparati dalla Commissione esaminatrice e desunti dalle materie dei [...]
Art. 79.      La Commissione preparerà per ogni esame in iscritto tre temi, e sarà proposto ai concorrenti quello che sarà estratto a sorte in loro presenza
Art. 80.      Per sciogliere i quesiti proposti sui temi in iscritto è assegnato un termine di otto ore continuate, durante il quale non sarà permessa ai candidati l'uscita dalla sala [...]
Art. 81.      La Commissione determina il modo di fare l'esame parziale e comparativo degli scritti dei candidati
Art. 82.      I candidati, per essere dichiarati idonei, dovranno riportare più della metà del numero totale dei punti
Art. 83.      Terminato lo scrutinio e fatta la classificazione dei candidati per ordine di merito, la Commissione redige verbale delle sue operazioni e lo rassegna al Ministero per [...]
Art. 84.      I programmi, sui quali verseranno gli esami di concorso ai posti pei diversi gradi del Commissariato dell'Esercizio, sono quelli annessi al presente regolamento


§ 93.4.1 - R.D. 31 ottobre 1873, n. 1688.

Approvazione del regolamento circa il sindacato e la sorveglianza governativa sull'esercizio delle strade ferrate.

(G.U. 1 gennaio 1873, n. 43)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine nostro dai Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, circa il sindacato e la sorveglianza governativa dell'esercizio delle strade ferrate.

 

     Art. 2.

     Il detto regolamento sarà posto in vigore a cominciare dal 1° gennaio 1874, e dallo stesso giorno s'intenderanno abrogati il regolamento, approvato con nostro decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, gli altri nostri decreti 25 giugno 1865, n. 2387, 7 settembre 1865, n. 2505, 21 dicembre 1871, n. 600, 27 settembre 1872, n. 1021, ed ogni altra disposizione contraria al regolamento approvato col presente decreto.

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Il sindacato e la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie riguardano l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle Società negli atti di concessione ed annessi capitolari d'oneri, e l'osservanza della Legge sui lavori pubblici e dei regolamenti sulla manutenzione e sull'esercizio delle ferrovie.

 

          Art. 2.

     Allorchè è assicurato dallo Stato un prodotto, sia netto, sia lordo, oppure un determinato interesse sul capitale impiegato dalla Società, il Governo avrà diritto di promuovere tutti i provvedimenti che servono ad accrescere i prodotti od a diminuire le spese di esercizio.

 

          Art. 3.

     Per provvedere al sindacato ed alla sorveglianza dell'esercizio delle strade ferrate il Ministero dei Lavori Pubblici ha in sua dipendenza Ispettori, Commissari, Sotto-Commissari, e l'altro personale indicati nel titolo VI del presente regolamento.

 

Titolo II

OBBLIGHI DELLE SOCIETA' DERIVANTI DAL DIRITTO GOVERNATIVO DI SINDACATO E DI SORVEGLIANZA DELL'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE

 

          Art. 4. [1]

     Le Società sono obbligate:

     1. Di far riconoscere dai propri agenti gli impiegati governativi addetti alla sorveglianza dell'esercizio ed al controllo finanziario delle strade ferrate.

     2. Di dare le disposizioni necessarie affinché ai predetti impiegati sia lasciato libero l'accesso agli uffici delle stazioni, ai magazzini, alle rimesse ed officine, per le ricognizioni che occorrano in adempimento delle loro attribuzioni.

     3. Di ordinare che tutto il personale dipendente da esse si presti ad ogni richiesta degli impiegati governativi per dar loro le notizie e gli schiarimenti di cui abbisognino relativamente alla manutenzione ed all'esercizio delle linee.

     4. Di trasmettere all'ufficio di Circolo o di sezione dell'Ispettorato gli atti ed i risultati delle inchieste eseguite per fatti, che in qualunque modo interessino la sicurezza e regolarità dell'esercizio, nonché un elenco degli impiegati puniti e delle pene applicate.

 

          Art. 5.

     Sarà tenuto dalle Società un registro a matricola del personale stipendiato applicato all'esercizio.

     In questo registro si farà menzione per estratto dei certificati e dei documenti di cui ogni individuo è provvisto, della nazionalità di ciascuno, della provenienza, della natura e della durata del servizio prestato, del tempo in cui ebbe principio, della retribuzione e delle punizioni.

     Gli Ispettori ed i Commissari governativi potranno, quando loro occorra, esigere l'esibizione di tali registri dagli Uffici sociali.

 

          Art. 6.

     Oltre a quanto sarà appresso indicato per ciò che si riferisce alle statistiche richieste per il controllo finanziario, le Società dovranno raccogliere e trasmettere mensilmente al Ministero per mezzo del Commissario i dati statistici relativi al percorso del materiale mobile ed alla circolazione dei convogli.

 

          Art. 7. [2]

 

          Art. 8.

     Saranno pure sottoposti alla approvazione del Ministero per mezzo del Commissario;

     1) Tutte le modificazioni di tariffa, anche solo temporarie, almeno un mese prima della loro attivazione, e tutte le convenzioni particolari relative ai trasporti prima che le medesime abbiano esecuzione. Però i ribassi temporanei soliti a concedersi in occasione di feste e fiere possono essere semplicemente approvati dal Commissario, il quale ne dà avviso al Ministero;

     2) [3]

 

          Art. 9. [4]

 

          Art. 10. [5]

 

          Art. 11.

     Gli Impiegati delle Società addetti al servizio telegrafico non potranno negarsi alle richieste che gl'Impiegati del Commissariato loro facciano per la trasmissione di telegrammi concernenti il servizio di sorveglianza delle ferrovie.

 

          Art. 12. [6]

 

          Art. 13.

     Nel caso di guasti notevoli agli edifici di ogni genere ed alle opere d'arte facenti parte del corpo stradale, onde si renda necessaria la loro ripartizione o ricostruzione, sarà obbligo della Società di comunicare previamente al Commissario il progetto tecnico dei lavori occorrenti, e di prevenirlo in tempo debito dell'incominciamento di essi.

     Tale progetto dovrà essere approvato dal Ministero, al quale verrà trasmesso dal Commissario col proprio parere.

     Quando, per la esecuzione delle riparazioni o ricostruzioni, sia necessario di introdurre modificazioni nella circolazione dei convogli, le misure speciali di precauzione da adottarsi dovranno essere preventivamente dagli Agenti delle Società concertate col Commissario governativo.

 

          Art. 14.

     Quando si riconosca dal Commissario il pericolo di corrosioni nel corpo stradale, o di tracimazione della ferrovia, o di gravi sconcerti nell'esercizio, a motivo di difetti essenziali nella prima formazione o nella costruzione di qualche manufatto, o di insufficiente difesa contro il mare, fiumi, torrenti e canali, dovrà la Società fare i provvedimenti necessari per allontanare ogni eventualità di interruzione nella circolazione ed ogni causa di sinistro.

 

          Art. 15. [7]

 

          Art. 16. [8]

 

Titolo III

SINDACATO DELLE AMMINISTRAZIONI SOCIALI E CONTROLLO GOVERNATIVO DEI PRODOTTI E DELLE SPESE DELL'ESERCIZIO

 

          Art. 17.

     Le Società dovranno regolare le contabilità in modo che l'esercizio della loro gestione abbia principio dal 1° gennaio e fine al 31 dicembre di ciascun anno.

 

          Art. 18.

     Qualunque volta negli atti di concessione sia stipulata la garanzia di un prodotto netto o di un determinato interesse sul capitale impiegato, le Società dovranno, entro il mese di ottobre di ogni anno, presentare il bilancio preventivo dell'anno seguente per l'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

     Nessuna variazione potrà essere introdotta nel detto preventivo senza l'approvazione del Ministero.

     Al bilancio preventivo andrà unito un quadro del personale stipendiato ed un prospetto del materiale circolante in servizio, in riparazione ed in costruzione.

 

          Art. 19.

     Le Società notificheranno in tempo utile al Ministero dei Lavori Pubblici i giorni fissati per le adunanze ordinarie e straordinarie delle Assemblee generali degli azionisti, trasmettendogli copia del relativo ordine del giorno.

     Terminata l'adunanza, le Società invieranno con tutta la sollecitudine al Ministero dei Lavori Pubblici una copia autentica del relativo processo verbale, ed alcune copie della relazione presentata dal Consiglio d'amministrazione all'Assemblea generale.

 

          Art. 20.

     Le Società, per mezzo dei Commissari, trasmetteranno al Ministero dei Lavori Pubblici un prospetto settimanale dei prodotti, giusta il modulo da stabilirsi dal Ministero, e trasmetteranno mensilmente gli altri seguenti prospetti:

     a) Dei prodotti approssimativi per rete e per linea, distintamente secondo le diverse specie di garanzia o sovvenzione concesse alla Società;

     b) Dei prodotti accertati dalla Società, distinti per stazione;

     c) Delle spese di esercizio, distinte secondo il modulo da stabilirsi dal Ministero;

     d) Del movimento a grande velocità, distinto per stazione;

     e) Del movimento a piccola velocità, distinto per stazione;

     f) Delle riscossioni e dei versamenti per la tassa governativa.

 

          Art. 21.

     Le Società, in favore delle quali lo Stato abbia accordato una qualsiasi garanzia o sovvenzione di prodotto, oppure una garanzia di interesse sul capitale impiegato dovranno tenere la contabilità dell'esercizio in modo chiaro e particolareggiato, onde riesca agevole il riscontro dei prodotti e delle spese che il Governo farà praticare dai suoi Impiegati per tutela dell'interesse dello Stato.

     Le Società dovranno far conoscere nei più minuti particolari il sistema di contabilità da esse adottato, e saranno tenute ad introdurvi quelle variazioni od aggiunte che il Ministero giudicherà necessarie per rendere efficace e sollecito il controllo governativo.

 

          Art. 22.

     Al controllo dei prodotti e delle spese di esercizio provvedono appositi Uffici governativi, stabiliti presso le Amministrazioni delle Società.

     Questi Uffici dipendono dal Commissario tecnico e procedono nelle loro operazioni a senso delle speciali Istruzioni che vengono date dal Ministero dei Lavori pubblici, sentite le Amministrazioni sociali.

 

          Art. 23.

     A cura dell'Amministrazione sociale verranno passati all'Ufficio governativo di controllo tutti i documenti contabili, le liquidazioni, i contratti, tutti insomma gli elementi che saranno necessari o che verranno richiesti per l'esecuzione di un esatto riscontro.

     Il Commissario potrà procedere o far procedere a visite negli Uffici sociali per farsi esibire qualsiasi registro o della contabilità centrale, o delle stazioni, o dei magazzini, o delle officine.

 

          Art. 24.

     Qualunque volta avvenga che l'Ufficio governativo di riscontro abbia a fare dei rilievi sulla contabilità sociale, esso ne darà comunicazione agli Impiegati della Società a tal uopo designati dalla Direzione generale della Società medesima, ed assegnerà un termine a presentare le controsservazioni. - Scorso infruttuosamente un tal termine, il Ministero adotterà come definitive le variazioni provenienti dai rilievi suddetti.

 

          Art. 25.

     Pel rilascio dei biglietti di libera circolazione sulle ferrovie a quei Funzionari ed Impiegati governativi cui competono a senso dell'articolo 278 della Legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ed in conformità degli atti di concessione, il Ministero dei Lavori Pubblici trasmetterà ai Concessionari ed ai Commissari governativi un elenco di essi Funzionari ed Impiegati.

     Saranno poi fatti conoscere dal Ministero, sì ai Concessionari che ai Commissari governativi, i nomi delle persone che tengono i predetti uffici ed impieghi, nonchè la classe di vetture della quale potranno valersi, e le linee a cui la libera circolazione potrà estendersi.

 

          Art. 26.

     Tutti indistintamente i biglietti di circolazione gratuita od a prezzo ridotto dovranno essere staccati da un registro a madre e figlia, ed i Concessionari, ad ogni richiesta, dovranno esibire questo registro all'Ufficio governativo di controllo per le opportune osservazioni nello interesse dello Stato.

     I Concessionari dovranno inoltre prestarsi a quelle altre misure o riscontri che il Governo prescriva a fine di prevenire o scoprire il rilascio abusivo di biglietti di favore.

     Quando sia accertato il rilascio abusivo di un biglietto, l'importare di esso sarà computato per gli effetti della garanzia o sovvenzione governativa nei prodotti dell'esercizio, come se fosse stato effettivamente riscosso.

 

Titolo IV

PENALITA'

 

          Art. 27. [9]

     Le contravvenzioni alle disposizioni sancite nei precedenti titoli del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da lire 20.000 a lire 60.000.

 

Titolo V

PERSONALE DI SORVEGLIANZA, SUOI DOVERI E SUOI RAPPORTI COL MINISTERO E COLLE SOCIETA' FERROVIARIE

 

          Art. 28.

     Gli Ispettori hanno incarico di cooperare all'alta sorveglianza del servizio ferroviario secondo le istruzioni loro impartite dal Ministero. Essi si dividono in Ispettori tecnici ed in Ispettori amministrativi.

 

          Art. 29.

     Oltre agli incarichi ordinari loro affidati dal Ministero, gli Ispettori tecnici sopravvegliano al servizio ferroviario per tutto ciò che si attiene alla manutenzione ed al materiale fisso e mobile, ed alla fine dell'anno presentano al Ministero una relazione riassuntiva delle ispezioni fatte, proponendo i miglioramenti che reputano opportuni.

     Gli Ispettori amministrativi sopravvegliano alla gestione economica e commerciale, e stendono una relazione annuale in cui inseriscono anche i risultati dei dati statistici raccolti sul movimento delle ferrovie, e fanno, occorrendo, le proposte che credano opportune a migliorare il servizio ed a sviluppare il traffico.

 

          Art. 30.

     Due Commissioni permanenti sono nominate dal Ministero dei Lavori Pubblici, una tecnica e l'altra amministrativa: la tecnica è incaricata dello studio di tutte le questioni relative al materiale fisso e mobile e dell'esame dei nuovi trovati; l'amministrativa è incaricata dello studio degli orari, delle tariffe e delle questioni del servizio cumulativo.

     La Commissione tecnica è costituita da un Ispettore tecnico, dei tre Commissari preposti all'esercizio delle reti principali, e di un Sotto-Commissario tecnico.

     Un Ispettore amministrativo, i tre Commissari predetti ed un Sotto-Commissario amministrativo costituiscono la Commissione amministrativa.

     La presidenza e le funzioni di Segretario di dette Commissioni sono rispettivamente affidate all'Ispettore ed al Sotto-Commissario che ne fanno parte.

     Le adunanze di dette Commissioni hanno luogo nel Ministero dei Lavori Pubblici.

 

          Art. 31.

     Gli Ispettori ed Ingegneri del Genio civile, nei limiti del Circolo e della Provincia rispettiva, debbono comunicare ai Commissari le loro osservazioni e proposte intorno alla condizione e manutenzione delle opere d'arte delle ferrovie, riferendone nei casi gravi anche al Ministero.

 

          Art. 32.

     Alla linea o linee di ferrovie concesse a ciascuna Società è destinato un Commissario per la sorveglianza tecnica ed amministrativa.

 

          Art. 33.

     Il Commissario stabilisce il suo Ufficio e risiede nella città nella quale trovasi la Direzione dell'esercizio delle linee ferroviarie sottoposte alla sua sorveglianza. Dallo stesso Ufficio dirigerà anche il servizio che gli venga affidato per altra linea o linee meno importanti concesse ad altre Società.

 

          Art. 34.

     Il Commissario è l'immediato rappresentante del Governo presso le Società concessionarie, e per mezzo di lui hanno luogo tutte le ordinarie relazioni tra quello e queste. Tiene a tal fine diretta corrispondenza col Ministero dei Lavori Pubblici e coi Prefetti delle Provincie percorse dalle ferrovie affidate alla sua sorveglianza, e notifica alle Società le decisioni ministeriali e dei Prefetti che gli sono a tale effetto comunicate.

 

          Art. 35.

     Tosto che una linea viene aperta all'esercizio, essa, in quanto concerne la ordinaria manutenzione, passa sotto la sorveglianza del Commissario dell'esercizio. Il Commissario delle costruzioni conserva le sue attribuzioni per quanto riguarda la straordinaria manutenzione a carico dell'Impresa costruttrice ed i lavori incompiuti, e cesserà da ogni ingerenza appena seguito il collaudo finale, rimettendo al Commissario per l'esercizio i piani e profili della strada ed i disegni e tipi relativi alla medesima.

 

          Art. 36.

     Il Commissario vigila perchè il materiale circolante e di deposito, ed il personale si mantengano in proporzione col movimento dei viaggiatori e delle merci. Visita le officine e si accerta che le riparazioni eseguite siano conformi alle esigenze della sicurezza del servizio.

 

          Art. 37.

     Nel rassegnare al Ministero i regolamenti, gli ordini di servizio e in generale ogni proposta della Società che abbisogni dell'approvazione governativa, il Commissario dovrà corredarli del proprio parere, e, dopo approvati, curarne l'esecuzione.

 

          Art. 38.

     Il Commissario ha l'obbligo di esaminare lo stato o quadro nominativo del personale stipendiato e salariato, per accertarsi se nella scelta e nell'impiego del personale per l'esercizio furono dalla Società adempiute le condizioni di preferenza che fossero state stabilite nelle Convenzioni a favore dei regnicoli e dei militari congedati, e tutte le altre disposizioni relative.

     Tale quadro nominativo verrà trasmesso in principio d'ogni anno al Ministero.

 

          Art. 39.

     Il Commissario estende la sua vigilanza sopra tutto il personale sociale applicato all'esercizio delle strade ferrate, e denunzia all'Autorità competente coloro che contravvengano ai propri doveri. Ha inoltre il diritto di instare presso le Direzioni sociali affinchè siano applicate ai colpevoli le pene disciplinari da essi meritate.

     In casi gravi ed urgenti spetterà eziandio al Commissario la facoltà di sospendere provvisoriamente l'Impiegato od Agente sociale che si sia reso colpevole.

 

          Art. 40.

     Il Commissario rassegna al Ministero, accompagnate dal suo parere, le proposte della Società relative agli orari, alle nuove tariffe da stabilirsi, alle modificazioni da recarsi a quelle già stabilite, come anche alle convenzioni ed agli accordi fatti con altre Società.

     Vigila perchè le tariffe approvate dal Governo, sia per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, sia per le spese accessorie di carico e scarico di queste, e loro deposito e consegna a domicilio, siano rigorosamente applicate; perchè le assimilazioni di classe rispetto alle merci, provvisoriamente fissate dai Concessionari, siano immediatamente sottoposte all'approvazione del Ministero; perchè nessuna riduzione di prezzo venga acconsentita ad uno o più speditori, che non sia preventivamente notificata al Governo per la sua approvazione, e resa accessibile a chiunque offra eguali vantaggi per un identico genere di trasporto in parità di circostanze; e finalmente perchè le tariffe approvate ed i regolamenti che lo concernono, e le successive loro variazioni siano in tempo debito fatte note al pubblico, e costantemente tenute esposte nelle stazioni in luogo ove possano facilmente essere vedute da chiunque.

 

          Art. 41.

     Nel caso che sia concessa a qualche Società per tutta la durata della concessione, o per una determinata parte di essa, la franchigia o una riduzione di diritti doganali per l'importazione del materiale fisso e mobile. o di altri oggetti provenienti dall'estero, il Commissario dovrà procedere alle ricognizioni necessarie per assicurarsi che i materiali suddetti siano esclusivamente impiegati a servizio della ferrovia cui sono destinati.

 

          Art. 42.

     Dovrà il Commissario vigilare perchè il telegrafo elettrico sia costantemente mantenuto in buono stato, e che il servizio postale lungo le linee soggette alla sua sorveglianza venga puntualmente eseguito in conformità delle convenzioni stipulate col Governo.

 

          Art. 43.

     Il Commissario cura che le ferrovie e loro dipendenze siano mantenute in buono stato, affinchè la circolazione vi sia sempre facile e sicura; e quando accada una interruzione della circolazione o altro caso che richiegga pronti provvedimenti, invita la Società a prendere le necessarie disposizioni e ne riferisce al Ministero.

 

          Art. 44.

     Il Commissario interviene alle esperienze che la Società faccia intraprendere per l'applicazione di nuovi apparecchi e di nuovi sistemi tendenti ad aumentare la sicurezza della circolazione od a migliorare in qualunque modo le condizioni dell'esercizio, e ne riferisce i risultati al Ministero.

 

          Art. 45.

     Il Commissario fa parte delle Commissioni regolate nell'articolo 30, e presiede le Commissioni speciali per l'accettazione del materiale mobile e per l'esame dei Macchinisti della propria rete.

 

          Art. 46.

     Il Commissario eseguirà quelle visite sopra luogo che sono necessarie, e vi procederà sempre senza ritardo in caso di gravi accidenti per urto di convogli, per forviamento o per altra qualsiasi causa. Assumerà le informazioni necessarie e riconoscerà le cagioni dell'accaduto per riferirne immediatamente al Ministero.

     Esso prenderà parte alle inchieste che siano ordinate, e terrà di tutto informato il Ministero.

 

          Art. 47.

     Oltre alle informazioni sulle singole particolarità meritevoli di essere notificate al Ministero, ed alle ordinarie comunicazioni di servizio, i Commissari trasmetteranno regolarmente alla fine d'ogni trimestre un particolareggiato rapporto sull'andamento generale del servizio delle linee affidate alla loro sorveglianza, con quelle conclusioni e proposte che stimeranno utili.

     Nei primi mesi d'ogni anno, ed in conformità delle particolari istruzioni emanate dal Ministero, i Commissari presenteranno poi la relazione riassuntiva annuale, corredata di tutte quelle notizie e quei quadri statistici che valgono a rendere pieno conto d'ogni ramo del servizio d'esercizio delle ferrovie sottoposte alla loro vigilanza.

     Perchè possano con esattezza corrispondere alle istruzioni del Ministero nel compilare le relazioni annuali, i Commissari debbono tenere nel proprio Ufficio e far tenere negli Uffici dipendenti accurate statistiche sovra ogni ramo di servizio tecnico ed amministrativo.

 

          Art. 48.

     Il Commissario dirige i lavori degli Uffici di controllo governativo dei prodotti e delle spese, ed assume tutta la responsabilità o del buon andamento del controllo medesimo. A tale effetto procede o fa procedere alle visite necessarie negli Uffici sociali.

 

          Art. 49.

     I Commissari si rivolgeranno per le indicazioni più rilevanti di cui abbisognino alle Direzioni sociali, ed allorchè trattisi di indicazioni relative al servizio esterno, potranno rivolgersi anche ai Capi-servizio e ai Capi d'Ufficio delle stazioni. Al personale subalterno poi potranno rivolgersi allorchè si tratti di semplici schiarimenti su circostanze di fatto.

 

          Art. 50.

     Per la sorveglianza governativa e per il controllo dell'esercizio delle ferrovie di proprietà dello Stato, concesso in appalto, varranno le stesse norme stabilite dal presente regolamento, oltre alle speciali istruzioni che sieno date dal Ministero per la piena osservanza delle relative convenzioni.

 

          Art. 51.

     Pel disimpegno delle sue funzioni il Commissario è coadiuvato da Sotto-Commissari tecnici ed amministrativi, da Ingegneri di manutenzione e di locomozione, da Ingegneri allievi, da Delegati alle stazioni, e da quel numero di Applicati che secondo le circostanze sieno ravvisati necessari.

     Per le linee sulle quali occorrano notevoli lavori di ampliamento e di consolidamento o di grandi riparazioni, potranno alla dipendenza dei Commissari essere temporariamente applicati dei Sotto-Commissari per le costruzioni, collo speciale incarico della sorveglianza dei lavori e del disbrigo degli affari del relativo servizio.

     I Sotto-Commissari, gli Ingegneri di manutenzione e di locomozione, gli Ingegneri allievi, i Delegati alle stazioni, e gli Applicati avranno la loro residenza nei luoghi che, colla approvazione del Ministero, il Commissario sarà per determinare secondo le esigenze del servizio.

     Potrà anche, secondo il bisogno, essere affidato ad un Sotto-Commissario, con Ufficio locale dipendente da quello del Commissario, il servizio tecnico-amministrativo di parte della rete; ed in tal caso sarà posto alla di lui dipendenza l'occorrente personale tecnico ed amministrativo in correlazione alla estensione ed alla importanza delle linee sulle quali dovrà esercitare la sua sorveglianza.

 

          Art. 52.

     Indipendentemente dagli speciali incarichi che, secondo le esigenze del servizio, possono essere affidati dal Commissario a ciascuno dei suindicati Funzionari da lui dipendenti, le attribuzioni di questi sono in massima quelle appresso indicate.

 

          Art. 53.

     I Sotto-Commissari tecnici si occupano di tutto quanto riguarda la parte tecnica dell'esercizio delle ferrovie, ed essenzialmente della conservazione del corpo stradale ed accessori, delle opere d'arte e dei fabbricati, nonchè dei relativi lavori di ampliamento e di miglioramento.

     Spetta ad essi di assicurarsi che il materiale circolante e di deposito sia proporzionato al movimento dei viaggiatori e delle merci, e che le riparazioni eseguite nelle officine corrispondano alle esigenze della sicurezza e regolarità del servizio.

     Essi fanno parte delle Commissioni istituite per le prove delle locomotive e pel collaudo del materiale rotabile d'ogni specie, quando trattisi di materiale di nuovo modello. E' loro debito di assicurarsi della regolare esecuzione delle prove annuali per le locomotive in servizio.

     Fanno parte delle Commissioni esaminatrici per la nomina dei Macchinisti, e vegliano perchè la condotta delle locomotive sia affidata esclusivamente a Macchinisti approvati.

     Procedono alle inchieste sugli accidenti che perturbano il regolare e sicuro andamento dei convogli, ed è loro compito studiare i mezzi di rimediarvi e prevenirli.

     Vegliano per l'osservanza delle prescrizioni relative al numero dei freni, secondo le diverse linee e la composizione dei convogli.

     Fanno le necessarie ispezioni lungo le linee per osservare lo stato di manutenzione del materiale d'armamento, del corpo stradale ed accessori, e dei fabbricati d'ogni genere.

     Accertano le contravvenzioni alle Leggi ed ai regolamenti, nelle quali incorrano le Amministrazioni sociali.

     Si procurano i dati statistici e tengono al corrente i relativi quadri prescritti dal Commissario da cui dipendono.

     E' compito dei Sotto-Commissari tecnici di tenersi a giorno delle innovazioni e dei perfezionamenti nei diversi rami del servizio ferroviario, per studiarne e proporne all'uopo l'applicazione.

     I Sotto-Commissari tecnici preposti agli Uffici distaccati, di cui parla il precedente articolo 51, rappresentano il Commissario in tutto quanto concerne il servizio tecnico-amministrativo delle linee loro assegnate, e vegliano perchè tutto il personale dipendente direttamente da loro adempia ai propri doveri secondo le rispettive attribuzioni. Essi, oltre ai rapporti speciali, trasmettono mensilmente al Commissario una relazione sull'andamento generale del servizio, corredata di tutte le notizie statistiche che dovranno servire al Commissario per le sue comunicazioni al Ministero.

 

          Art. 54.

     I Sotto-Commissari amministrativi hanno incarico di sorvegliare il servizio del movimento dei convogli, e curare che sia osservata ogni prescrizione relativa alla sicurezza di questi; vigilano sul servizio delle stazioni; si assicurano se le tariffe pei diversi trasporti sono giustamente applicate, e se nella distribuzione dei veicoli si ha riguardo all'interesse pubblico; studiano le influenze delle tariffe sui prodotti e propongono le modificazioni necessarie; si rendono conto delle esigenze del servizio nelle stazioni, per proporre all'uopo opportuni provvedimenti nella disposizione dei binari, dei piani caricatori, delle tettoie, dei magazzini delle merci, in guisa che ogni cosa corrisponda alla importanza del traffico; prendono parte alle inchieste sugli accidenti e sulle anormalità del servizio; esaminano se e come gli orari abbiano ad essere modificati nell'interesse pubblico; sorvegliano alle operazioni contabili che si compiono nelle stazioni pei diversi servizi, e si assicurano della loro regolarità; accertano infine le contravvenzioni alle Leggi ed ai regolamenti, nelle quali incorrono le Amministrazioni sociali.

 

          Art. 55.

     Gli Ingegneri di manutenzione si occupano specialmente di quanto riguarda l'armamento della via sulle linee e nelle stazioni, la conservazione delle opere d'arte, dei fabbricati e del corpo stradale in genere, le riparazioni che vi sono necessarie e la loro esecuzione, ed infine il personale di vigilanza e di manutenzione della strada.

     Gli Ingegneri di locomozione sono specialmente incaricati di sorvegliare il servizio di trazione, facendo frequenti escursioni sulle locomotive e visite nelle officine. Essi riferiscono sullo stato del materiale mobile, sulle condizioni delle officine, sui lavori che vi si eseguiscono e sul servizio prestato da tutto il personale addetto alla trazione.

     Spetta ad essi raccogliere su questo servizio i dati richiesti per la compilazione delle relazioni trimestrali ed annuali.

 

          Art. 56.

     Gli Ingegneri allievi hanno per compito di cooperare cogli Ingegneri di manutenzione e locomozione nei servizi contemplati nel precedente articolo, e secondo le speciali istruzioni che vengano loro impartite dal Commissario o Sotto-Commissario da cui dipendono.

 

          Art. 57.

     I Delegati di stazione hanno per principale attribuzione di essere presenti, nelle stazioni ove sono destinati, alla partenza ed all'arrivo dei convogli, e di accertarne i ritardi.

     Sorvegliano, a norma delle istruzioni loro impartite dal Commissario o dai Sotto-Commissari, il servizio delle stazioni, la composizione dei convogli, e ricevono per trasmetterli all'Ufficio da cui dipendono i reclami dei viaggiatori e speditori, fornendo a questi gli schiarimenti di cui siano richiesti intorno alle disposizioni dei regolamenti, delle tariffe e degli orari. Compilano gli elenchi mensili dei ritardi dei convogli, e riferiscono ai loro superiori sugli accidenti e sulle anormalità verificate lungo le linee e nelle stazioni.

 

          Art. 58.

     Gli Applicati attendono negli Uffici ai lavori d'ordine, di scritturazione e di contabilità: possono inoltre essere chiamati a disimpegnare le funzioni di Delegati nelle stazioni.

 

          Art. 59.

     I Commissari e loro dipendenti, quando sono in servizio, porteranno un segno distintivo che li faccia facilmente riconoscere dal pubblico.

     I soli Ispettori potranno dispensarsi da quest'obbligo, fuorchè nelle occasioni solenni.

 

          Art. 60.

     Le disposizioni d'ordine e le disciplinari vigenti per gli Uffici del Genio civile s'intendono applicabili agli Uffici ed al personale dei Commissariati dell'Esercizio delle strade ferrate, in quanto non vi provvedano le speciali disposizioni da cui è regolato il relativo servizio.

 

Titolo VI

CLASSIFICAZIONI, STIPENDI, INDENNITA' E NOMINA DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA

 

          Art. 61.

     La pianta numerica del personale addetto ai Commissariati dell'Esercizio sarà stabilita per decreto reale.

     Il personale anzidetto è costituito secondo i gradi e cogli assegni seguenti:

Ispettori per la parte tecnica, annue

 

 

L.

7.000

Idem per la parte amministrativa

 

 

"

7.000

Commissari tecnici amministr. di

1a

classe

"

6.000

Idem

2a

"

"

5.000

Sotto-Commissari tecnici di

1a

classe

"

4.500

Idem

2a

"

"

4.000

Idem

3a

"

"

3.500

Sotto-Commissari amministr. di

1a

"

"

4.000

Idem

2a

"

"

3.500

Idem

3a

"

"

3.000

Ingegneri di manut. e di locom. di

1a

"

"

3.200

Idem

2a

"

"

2.800

Idem

3a

"

"

2.400

Ingegneri allievi

 

 

"

1.200

Delegati alle stazioni di

1a

classe

"

2.800

Idem

2a

"

"

2.400

Idem

3a

"

"

2.200

Applicati di

1a

"

"

2.000

Idem

2a

"

"

1.800

Idem

3a

"

"

1.500

Inservienti di

1a

"

"

1.000

Idem

2a

"

"

850

Idem

3a

"

"

750

 

          Art. 62.

     Oltre allo stipendio è accordata ai Commissari un'indennità, in proporzione della estensione delle strade ferrate affidate alla loro sorveglianza, per compenso delle spese d'ufficio, che comprendono il fitto del locale, gli oggetti di cancelleria ed ogni altra cosa occorrente al sevizio del proprio Ufficio, restando a carico del Governo l'assegnamento degl'Inservienti.

     Tali indennità sono regolate come segue:

Ai commissari di una rete ferroviaria fino a 500 chilometri di lunghezza

L.

500

Idem per una rete da 501 a 1.000 chilometri

"

1.000

Idem per una rete da 1.001 a 2.000 chilometri

"

2.000

Idem oltre i 2.000 chilometri

"

3.000

     Ai Sotto-Commissari locali, qualunque sia la lunghezza della linea affidata alla loro sorveglianza, sarà accordata un'indennità annua di L. 500.

     Ai delegati di stazione ed agl'Ingegneri di manutenzione, aventi Ufficio distaccato da quello del Sotto-Commissario, potrà essere accordata una indennità per spese d'ufficio proporzionata alla entità del servizio che dovranno disimpegnare, ma in misura non maggiore di L. 250 all'anno.

 

          Art. 63.

     Agli Ispettori, ai Commissari, ai Sotto-Commissari, agli Ingegneri di manutenzione e di locomozione, agli Ingegneri allievi ed al personale subalterno amministrativo è accordata un'indennità giornaliera di trasferimento nella seguente misura:

Agli Ispettori ed ai Commissari

L.

12

Ai Sotto-Commissari

"

8

Agl'Ingegneri di manutenzione e locomozione ed ai Delegati di stazione

"

6

Agli Ingegneri allievi

"

5

Agli Applicati

"

4

 

          Art. 64.

     Le indennità sopradette non hanno luogo allorquando trattisi di trasferte senza pernottazione, fatte a distanza minore di quaranta chilometri di via ferrata.

     Per le trasferte fatte a distanza maggiore di quaranta chilometri, ma senza pernottazione, le indennità saranno ridotte alla metà delle somme suindicate.

     Allorchè gravi esigenze di servizio richiedano la pernottazione fuori dell'ordinaria residenza, la indennità giornaliera sarà corrisposta per intero, quand'anche la trasferta sia fatta a distanza minore di quaranta chilometri.

 

          Art. 65.

     Quando per il disimpegno di straordinari incarichi, od in casi di eccezionali guasti sulle ferrovie, debbono gl'Impiegati viaggiare sulle strade ordinarie, oltre alle indennità fisse giornaliere concesse dai precedenti articoli, avranno diritto all'indennità chilometrica stabilita per gli Ufficiali del Genio civile.

 

          Art. 66.

     Nel caso che qualche Impiegato per ragioni speciali d'ufficio debba stabilirsi temporariamente fuori della ordinaria sua residenza, le indennità fissate nei precedenti articoli non saranno applicabili che per la durata di 15 giorni, oltre i quali l'indennità giornaliera, fino a che durerà la missione temporanea dell'Impiegato, s'intenderà ridotta alla metà.

 

          Art. 67.

     Le questioni relative al personale dei Commissariati saranno deferite ad un Comitato permanente nominato tra i membri del Consiglio delle Strade Ferrate, e del quale fanno parte gli Ispettori del Commissariato dell'Esercizio.

     Il Comitato è presieduto dal Ministro dei Lavori Pubblici. Esso può delegare uno dei membri del Comitato a surrogarlo. Le funzioni di Segretario sono disimpegnate da uno dei Capi-Sezione della Divisione dell'Esercizio, presso la quale saranno conservati gli atti del Comitato.

 

          Art. 68.

     Le nomine e le promozioni nel personale del Commissariato per l'esercizio sono fatte per decreto reale, ad eccezione di quelle degli Inservienti che sono fatte per decreto ministeriale.

     Le promozioni da grado a grado hanno luogo, fino a quello di Sotto-Commissario, secondo il risultato di esami di concorso; le promozioni da classe a classe hanno luogo per anzianità, quando non vi sia demerito, sentito il Comitato del Personale.

 

          Art. 69.

     Le nomine degli Ispettori, tanto tecnici quanto amministrativi, e dei Commissari preposti al servizio tecnico-amministrativo delle diversi reti ferroviarie, sono fatte a scelta per merito, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

 

          Art. 70.

     Le nomine ai posti di Sotto-Commissari tecnici avranno luogo per ordine di merito, previo esame di concorso, che verserà sulle materie specificate nel programma stabilito dal regolamento.

     A tale esame saranno ammessi:

     a) Gli Ingegneri di manutenzione e di locomozione aventi almeno tre anni di effettivo servizio nel grado rispettivo, senza distinzione di classe;

     b) Gli Ingegneri governativi addetti al servizio delle costruzioni ferroviarie, purchè aventi almeno il grado di facente funzioni di Sotto-Commissario o di Ingegnere Capo-Sezione, e contino almeno tre anni di effettivo servizio in tale grado;

     c) Gli Ingegneri addetti al servizio dell'esercizio presso le Società, i quali contino almeno tre anni di effettivo e lodevole servizio in un grado non inferiore a quello di Ingegnere di manutenzione e di locomozione.

     I posti disponibili di Sotto-Commissario tecnico saranno per due terzi almeno, secondo il risultato degli esami di concorso, riservati agli Ingegneri di manutenzione e di locomozione appartenenti al Commissariato dell'Esercizio, ed un terzo agli Ingegneri governativi delle costruzioni ferroviarie ed agli Ingegneri sociali di cui parlano i paragrafi precedenti b e c.

 

          Art. 71.

     Ai posti di Ingegnere di manutenzione e di locomozione di 3ª classe non saranno nominati se non gli Ingegneri allievi che, dopo due anni di effettivo servizio nel Commissariato dell'Esercizio, avranno comprovata la loro attitudine ed idoneità per tali posti, colle stesse norme che regolano la promozione degli Allievi del Genio civile ad Ingegneri di 3ª classe di quel Corpo.

     Le nomine degli Ingegneri allievi del Commissariato dell'Esercizio avranno luogo mediante esame di concorso, secondo il programma e le norme stabilite per gli Ingegneri allievi del Genio civile.

 

          Art. 72.

     Le nomine ai posti di Sotto-Commissario amministrativo di 3ª classe avranno luogo per merito, mediante esame di concorso, che verserà sulle materie specificate nel programma stabilito dal regolamento.

     A questo esame potranno concorrere:

     a) I Delegati di stazione delle tre classi e gli Applicati di 1ª classe, restando però la loro ammissione subordinata alla condizione che i concorrenti contino, o come Delegati, o come Applicati di 1ª classe, distintamente o promiscuamente, almeno tre anni di effettivo servizio;

     b) Gli Impiegati addetti al servizio del movimento, del traffico e del controllo presso le Società ferroviarie, purchè aventi almeno tre anni di effettivo e lodevole servizio in un grado che per assegno ed importanza di funzioni corrisponda a quello dei Delegati anzidetti.

     Agli Impiegati di cui parla il paragrafo a) saranno, secondo il risultato degli esami di concorso, assegnati almeno due terzi dei posti disponibili di Sotto-Commissario.

 

          Art. 73.

     Ai posti di Delegato di 3ª classe saranno nominati coloro che dopo almeno tre anni di effettivo e lodevole servizio, o come Applicati nel Commissariato, o addetti con corrispondente grado al servizio dell'esercizio presso le Società ferroviarie, avranno dato prova della loro capacità ed attitudine mediante esame di concorso, giusta il programma stabilito dal regolamento.

     Almeno due terzi dei posti disponibili di Delegato di 3ª classe saranno riservati ai concorrenti fra gli Applicati del Commissariato.

 

          Art. 74.

     Non saranno nominati ai posti di Applicati di terza classe se non coloro che avranno riportata l'idoneità negli esami cui dovranno assoggettarsi, giusta il programma stabilito dal regolamento.

     Sono ammessi a questi esami di concorso:

     a) Gli attuali Applicati effettivi ed i reggenti il posto di Applicato di 4ª classe;

     b) Gli Impiegati straordinari presso il Ministero dei Lavori Pubblici o nelle costruzioni ferroviarie dello Stato, e gli Impiegati presso le Società ferroviarie che abbiano riportata la licenza liceale e di un Istituto tecnico, oppure la patente di Ragioniere o di Misuratore, e non abbiano oltrepassata l'età di 25 anni.

     Gli Impiegati di cui parla il precedente paragrafo a), riportando l'idoneità nell'esame anzidetto, avranno la preferenza sugli altri.

 

          Art. 75.

     Gli Impiegati o tecnici o amministrativi, appartenenti al Commissariato dell'Esercizio, che negli esami di concorso ai posti del grado superiore avranno riportata la idoneità, ma il cui numero ecceda quello dei posti disponibili, saranno classificati per ordine di merito nella classe rispettiva secondo il risultato degli esami.

     Essi potranno presentarsi al susseguente concorso con facoltà tanto di ripetere gli esami, quanto di concorrervi col numero di voti riportato nel precedente esame.

     Potranno anche ripresentarsi ai successivi concorsi, ma con obbligo di sottoporsi ai nuovi esami come tutti gli altri concorrenti.

 

          Art. 76.

     Con decreto ministeriale saranno determinate volta per volta le epoche degli esami di concorso ai posti disponibili nei diversi gradi del Commissariato, i documenti che dovranno essere presentati per l'ammissione dei candidati, e la istituzione delle Commissioni che dovranno presiedere agli esami stessi e riferirne al Ministero.

 

          Art. 77.

     Le Commissioni esaminatrici saranno costituite di tre membri, compreso il Presidente, e di un Segretario.

     Il Presidente sarà scelto fra gli Ispettori del Genio civile o fra gli Ispettori dell'esercizio, ed i membri fra i Commissari preposti al servizio delle principali reti ferroviarie o fra i Sotto-Commissari di 1ª classe.

     Le funzioni di Segretario saranno disimpegnate da uno dei Segretari del Consiglio superiore.

 

          Art. 78.

     Per ogni concorso i candidati dovranno sostenere due distinti esami in iscritto sopra due temi preparati dalla Commissione esaminatrice e desunti dalle materie dei programmi enunciati in fine del presente regolamento.

     L'esame orale verserà sulle materie del programma medesimo.

 

          Art. 79.

     La Commissione preparerà per ogni esame in iscritto tre temi, e sarà proposto ai concorrenti quello che sarà estratto a sorte in loro presenza.

     La Commissione delega uno fra i suoi membri per assistere agli esami in iscritto e raccogliere i lavori dei candidati.

 

          Art. 80.

     Per sciogliere i quesiti proposti sui temi in iscritto è assegnato un termine di otto ore continuate, durante il quale non sarà permessa ai candidati l'uscita dalla sala degli esami.

     Terminati i loro lavori i candidati li sottoscriveranno e li presenteranno a quello fra i membri della Commissione incaricato di riceverli, il quale vi apporrà la propria firma colla indicazione della data e dell'ora della consegna.

     L'esame orale sarà dato individualmente per ogni candidato e durerà un ora.

 

          Art. 81.

     La Commissione determina il modo di fare l'esame parziale e comparativo degli scritti dei candidati.

     Per dare giudizio sulla idoneità dei candidati, ognuno dei membri della Commissione dispone di 10 punti per ciascuno dei due esami in iscritto, di altri 10 punti per l'esame orale, ed infine di altri 10 punti pel coefficiente d'idoneità dipendente dai servizi prestati dai candidati, dalla loro condotta e dal risultato complessivo dell'esame.

 

          Art. 82.

     I candidati, per essere dichiarati idonei, dovranno riportare più della metà del numero totale dei punti.

     La Commissione classificherà i candidati per ordine di merito e secondo il numero dei punti complessivamente ottenuti.

     A parità di voti, la Commissione darà la precedenza al candidato pel quale si avranno migliori informazioni in quanto concerne gli studi percorsi, i gradi accademici conseguiti, la coltura generale, la conoscenza di lingue straniere ed i servizi precedentemente prestati.

 

          Art. 83.

     Terminato lo scrutinio e fatta la classificazione dei candidati per ordine di merito, la Commissione redige verbale delle sue operazioni e lo rassegna al Ministero per mezzo del suo Presidente.

 

          Art. 84.

     I programmi, sui quali verseranno gli esami di concorso ai posti pei diversi gradi del Commissariato dell'Esercizio, sono quelli annessi al presente regolamento.

 

     Programmi degli esami di concorso pei posti di Sotto-Commissario tecnico ed amministrativo, di Delegato alle stazioni, di Ingegnere allievo e di Applicato di terza classe addetti all'esercizio delle strade ferrate

 

     I. Pel posto di Sotto-Commissario tecnico

     1. Servizio delle costruzioni e della manutenzione

     a) Norme generali che debbono regolare il tracciato planimetrico ed il profilo di una ferrovia; influenza delle pendenza e delle curve sulle spese d'esercizio; limiti adottabili per le pendenze e per le curve secondo i diversi casi; calcolo delle distanze virtuali.

     b) Principali dimensioni e disposizioni del corpo stradale e delle opere d'arte per linee a doppio ed a semplice binario; costruzioni murarie; resistenza dei materiali da costruzione e sforzo massimo cui si possono sottomettere in pratica; migliori sistemi di fondazione secondo la diversa natura del suolo tanto in asciutto che in acqua; migliori disposizioni delle vie nelle stazioni; fabbricati principali nelle stazioni, e case di guardia; sistemi di opere provvisorie per dare passaggio ai treni nei casi di interruzioni per rotture di ponti e per irruzione di corsi d'acqua; difesa dei manufatti e del corpo stradale contro le acque; sistemi di armature delle gallerie di nuova costruzione, o quando occorra ripararle senza interrompere le corse dei convogli; forme e dimensioni dei muri di sostegno atte a sostenere la spinta dei terrapieni; diversi sistemi di consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi; sistemi di chiusura dei passaggi a livello manovrati direttamente od a distanza; sistemi di chiusura della via e delle stazioni.

     c) Costruzioni metalliche per tettoie e ponti; calcoli di resistenza delle travate metalliche; qualità dei metalli da adoperarsi per le medesime; prove statiche e dinamiche cui debbonsi assoggettare le travate metalliche e modo pratico di eseguirle; principali risultati ottenuti coll'impiego del ferro o dell'acciaio rapporto alla facilità e prontezza di esecuzione, alla stabilità e durata delle opere ed alle conseguenze economiche sulle spese di primo impianto e di manutenzione.

     d) Principali sistemi di armamento in uso e risultati che se ne sono ottenuti in pratica; dimensione e peso delle rotaie dei diversi sistemi; modi di fabbricazione delle rotaie; influenza della forma e del peso sulla loro durata; rapporto che deve esistere fra la solidità dell'armamento ed il peso delle macchine e secondo la pendenza della strada; risultati comparativi ottenuti di recente colle varie specie di rotaie in ferro ed in acciaio; prove in uso per le rotaie e dimostrazione della loro efficienza; larghezza della base necessaria per l'appoggio delle rotaie sulle traverse e di queste sulla massicciata, secondo il peso delle macchine; effetti della dilatazione delle rotaie pel calore, ed avvertenze pratiche da aversi nel loro collocamento; descrizione, dimensioni e peso dei ferri accessori dell'armamento; qualità, dimensioni e distribuzione delle traverse di cui si fa uso nell'armamento; durata media delle traverse secondo la diversa qualità del legname ed a parità di condizioni; migliori sistemi d'iniettamento delle traverse d'essenza dolce; dimensioni e forma della massicciata o ballast; avvertenze da aversi nella scelta delle materie della massicciata per la maggior durata delle traverse.

     e) Meccanismi fissi occorrenti nelle stazioni, loro forma e dimensioni e materiali di cui si compongono secondo gli ultimi e migliori modelli; sistemi di segnali fissi in uso nelle ferrovie italiane; migliori sistemi moderni di cui si va introducendo l'uso pei segnali fissi nello esercizio delle ferrovie.

     2. Servizio della trazione

     Principali sistemi di locomotive in uso; norme della loro applicazione; dimensioni principali delle moderne locomotive più adatte ai diversi bisogni; modo di calcolarne la forza e la velocità; coefficienti di attrito e di aderenza; sistemi, peso e portata dei veicoli; sistemi di freni in uso per locomotive e veicoli; calcolo sulla potenza infrenatoria necessarie e sui modi più convenienti di ottenerla; resistenza dei freni; costruzione e sicurezza delle caldaie; principali cause di esplosione delle caldaie e modo di prevenirle. Condotta delle macchine; officine per grandi e piccole riparazioni delle macchine; modo di eseguirle e principali meccanismi ed utensili per ciò necessari; ripartizione del servizio dei Macchinisti; proprietà e valore dei diversi combustibili; quantità d'aria necessaria alla combustione; necessità di ventilare artificialmente le gallerie e modo di farlo; serbatoi nelle stazioni pel rifornimento d'acqua alle locomotive; loro distribuzione sulle linee principali e secondarie; forme e capacità dei serbatoi più in uso.

     3. Servizio del movimento e traffico

     Norme principali che riflettono la sicurezza dei convogli; uso dei segnali; cause principali degli accidenti ferroviari e precauzioni da aversi per prevenirli; norme da seguirsi nel fare le relative inchieste; orari e principi che li devono regolare pei rapporti fra l'importanza del traffico ed il numero dei treni; influenza delle tariffe sul traffico; modo di calcolare il costo effettivo dei trasporti; migliori disposizioni per ben distribuire ed utilizzare il materiale mobile.

     4. Servizio generale

     Disposizioni delle Leggi sui lavori pubblici e specialmente per ciò che concerne il servizio ferroviario, sulle espropriazione per opere di pubblica utilità, sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, sulle miniere; disposizioni dei regolamenti sui Commissariati e sulla polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate; trattati internazionali di commercio riguardanti le ferrovie; tariffe doganali per la introduzione di materiali provenienti dall'estero ad uso delle ferrovie; organismo delle Società private industriali ferroviarie e loro statuti; organamento del personale superiore delle Amministrazioni sociali; loro rapporti cogli azionisti; modi vari di radunare il capitale; imposte che gravitano sopra queste imprese; introiti, spese e frutti ottenuti dalle Società ferroviarie; convenzioni e capitolati colle Società; varietà delle garanzie accordate dal Governo alle Società; regolamenti dell'esercizio delle principali Società ferroviarie del Regno.

     5. Controllo finanziario

     Forma e particolarità della contabilità speciale delle Amministrazioni di strade ferrate; contabilità tenuta da ogni Capo-stazione e documenti contabili che periodicamente invia all'Amministrazione centrale; contabilità speciale dei magazzini e documenti contabili che vengono trasmessi all'Amministrazione centrale; contabilità delle officine e documenti contabili che periodicamente sono inviati all'Amministrazione centrale; prodotti e spese che non risultano dalle contabilità delle stazioni, delle officine e dei magazzini; contabilità centrale; suo ordinamento e relativi registri; controllo sociale: come debba essere costituito per averne una vera e propria revisione; controllo governativo: in quali casi debba estendersi tanto ai prodotti che alle spese ed in quali possa limitarsi ai soli prodotti; documenti di cui occorre che l'Amministrazione sociale dia comunicazione all'Ufficio di controllo governativo; modo pratico di esercitare utilmente il controllo governativo; prodotti così detti fuori traffico: quali siano, come se ne debba tener conto; trasporti così detti in servizio: in quali casi il loro importo abbia a considerarsi come un prodotto dell'esercizio; vendita di materiali: quando il ricavato debba essere compreso nei prodotti e quando debba essere dedotto dalle spese di esercizio; spese generali delle officine: come si compongano e come debbano ripartirsi fra tutti i lavori eseguiti; riparto dei prodotti e delle spese fra le diverse linee componenti una rete di strade ferrate; criteri da seguirsi nel riparto; pregiudizio che ne potrebbe derivare alle finanze dello Stato adattando criteri meno che giusti.

 

     II. Pel posto di Sotto-Commissario amministrativo

     1. Servizio delle stazioni

     Servizio generale e di dettaglio delle stazioni per riguardo ai passeggeri e bagagli; merci a grande ed a piccola velocità; doveri e discipline dei Deviatori, dei Capi depositi, dei Macchinisti e dei Visitatori dei veicoli.

     2. Servizio dei convogli

     Regole principali da seguirsi nella composizione dei convogli; doveri, discipline e servizio dei Conduttori e delle scorte dei treni; contenuto e formazione delle cedole orarie e di quelle dei Macchinisti.

     3. Servizio dei magazzini

     Organizzazione e contabilità dei magazzini.

     4. Meccanismi fissi

     Indicazione dei meccanismi fissi occorrenti nelle stazioni per le manovre e per la sicurezza dei convogli; regole ed avvertenze pel loro uso.

     5. Locomotive e veicoli

     Peso, portata e distinzione dei vari veicoli - Spiegazione delle tabelle di carico e di prestazione delle locomotive e modo di servirsene.

     6. Distinzione dei treni

     Distinzione dei treni passeggeri e merci; treni celeri, omnibus e misti, treni speciali e facoltativi; velocità massime e medie.

     7. Movimento dei treni

     Movimento generale dei treni e regole riguardanti la loro sicurezza; uso e significato dei segnali; segnalazione dei treni; cause principali degli accidenti; norme generali da seguirsi nelle inchieste sui medesimi.

     8. Orari

     Norme da seguirsi nella composizione degli orari; formazione degli orari grafici; principii da osservarsi nel determinare il numero delle corse in rapporto al traffico.

     9. Distribuzione dei veicoli

     Norme per ben distribuire e per utilizzare convenientemente i veicoli nei diversi trasporti: modo di eseguire gli inventari dei veicoli, dei copertoni e dei caldani.

     10. Servizio dei trasporti

     Regole ed istruzioni da osservarsi nei trasporti delle merci a grande e piccola velocità: servizio interno; servizio cumulativo; trasporti per conto della Casa reale e delle Amministrazioni governative; trasporti in servizio; trasporti gratuiti ed a prezzo ridotto; trasporto dei Membri del Parlamento; trasporti delle lunghe travi, delle piattaforme, dei blocchi di peso eccezionale e delle materie infiammabili o pericolose pel fuoco; regolamenti relativi; oggetti non ammessi al trasporto delle ferrovie; trasporto dei passeggeri; biglietti delle varie classi; biglietti di andata e ritorno; biglietti circolari; discipline cui sono soggetti i passeggeri a tale riguardo; biglietti di coupé; biglietti supplementari; cambiamento di classe e di destinazione; condizione e norme di trasporto per le singole categorie di merci; garanzie delle medesime; affrancamenti obbligatori; provvisioni; spese anticipate; assegni; avvisi d'incasso; eccedenza di tassa; differenza di peso; rimborsi; lettere d'avviso di arrivo delle merci; diritti di magazzinaggio; agenzie di città; agenzie di dogana; operazioni doganali.

     11. Documenti di recapito

     Descrizione dei vari documenti di recapito di viaggio pei passeggeri e pelle merci; revisioni che si operano in viaggio e sugli scali; contravvenzioni e multe; diritti del commercio per le perdite, per avarie, per ritardo all'arrivo a destino.

     12. Tariffe

     Tariffe e regolamenti relativi ai trasporti in servizio interno ed in servizio cumulativo colle ferrovie e colla navigazione sul mare e sui laghi; tariffe differenziali propriamente dette; tariffe a distanza ridotta, internazionali, speciali, particolari e di abbonamento; elementi che concorrono a determinare una tariffa; influenza delle tariffe sui prodotti e sulle spese.

     13. Ragioneria e computisteria

     Massime seguite nella registrazione e nei rendiconti degli introiti e delle spese; versamento dei prodotti; pagamento delle spese; liquidazione e contabilità generali relative.

     14. Statistiche

     Formazione delle statistiche dei prodotti, del movimento dei passeggeri e delle merci, degli stati dell'imposta governativa sugli introiti dei trasporti a grande velocità e di ogni altra concernente l'esercizio delle ferrovie; istruzioni governative al riguardo di dette statistiche; come si possa trarre profitto delle statistiche nella determinazione delle tariffe e degli orari e nella valutazione delle spese.

     15. Servizio generale

     (Identico a quello pei Sotto-Commissari tecnici).

     16. Controllo finanziario

     (Identico a quello pei Sotto-Commissari tecnici).

 

     III. Pel posto di Ingegnere allievo

     Per gli esami di concorso ai posti di Ingegnere allievo nei Commissariati dell'Esercizio valgono i programmi e le norme stabilite per gli esami degli Ingegneri che aspirano alla carriera nel regio Corpo del Genio civile.

 

     IV. Pel posto di Delegato alle stazioni

     1°. Servizio delle stazioni per riguardo ai passeggeri e bagagli; merci a grande e a piccola velocità; doveri e discipline dei Deviatori, dei Capi deposito, dei Macchinisti e dei Visitatori dei veicoli.

     2°. Servizio dei convogli - Regole principali da seguirsi nella composizione dei convogli; doveri, discipline e servizio dei Conduttori e delle scorte dei treni; contenuto e formazione delle cedole orarie e di quelle dei Macchinisti.

     3°. Meccanismi fissi - Indicazioni dei meccanismi fissi occorrenti nelle stazioni per le manovre e per la sicurezza dei convogli; regole ed avvertenze pel loro uso.

     4°. Locomotive e veicoli - Peso, portata e destinazione dei vari veicoli; spiegazione delle tabelle di carico e di prestazione delle locomotive; modo di servirsene.

     5°. Distinzione dei treni - Distinzione dei treni passeggeri e merci; treni celeri, omnibus e misti; treni speciali e facoltativi; velocità massime e medie.

     6°. Movimento dei treni - Regole riguardanti la loro sicurezza; uso e significato dei segnali; segnalazione dei treni.

     7°. Servizio dei trasporti - Regole ed istruzioni da osservarsi nei trasporti delle merci a grande e piccola velocità; trasporti delle lunghe travi, delle piattaforme, dei blocchi di peso eccezionale e delle materie infiammabili e pericolose pel fuoco; regolamenti relativi; oggetti non ammessi al trasporto delle ferrovie; trasporti dei passeggieri; biglietti delle varie classi; biglietti di andata o ritorno; biglietti circolari; discipline a cui sono soggetti i passeggieri a tale riguardo; biglietti di coupé; biglietti supplementari; cambiamenti di classe e di destinazione.

     8°. Documenti di recapito - Descrizione dei vari documenti di recapito di viaggio pei passeggeri e per le merci; revisioni che si operano in viaggio e sugli scali; contravvenzioni e multe.

     9°. Tariffe - Tariffe e regolamenti relativi ai trasporti in servizio interno ed in servizio cumulativo colle ferrovie e colla navigazione sui laghi e sul mare; tariffe differenziali propriamente dette; tariffe a distanza ridotta, internazionali, speciali, particolari e d'abbuonamento.

     10°. Servizio generale - Disposizioni della Legge sui lavori pubblici relative alle ferrovie (Titolo 5°); disposizioni dei regolamenti sui Commissariati e sulla polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.

     11. Lingua francese obbligatoria ed altre lingue straniere facoltative.

 

     V. Pel posto di Applicato di terza classe

     1°. Nozioni generali di geografia;

     2°. Estensione della rete ferroviaria dell'Italia; diversi gruppi delle ferrovie italiane e Società che li esercitano; diversi sistemi di garanzie vigenti per le Società ferroviarie.

     Basi principali delle tariffe per viaggiatori e merci a grande e piccola velocità, secondo le diverse classi; principali nozioni sui servizi cumulativi fra le Società ferroviarie italiane, e fra le medesime e le ferrovie degli altri Stati europei;

     3°. Legge sulle opere pubbliche, sulle espropriazioni e sulla contabilità dello Stato, e regolamenti che ne dipendono; regolamenti speciali pel servizio delle strade ferrate.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. unico del R.D. 22 marzo 1900, n. 144.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[3]  Numero abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[7]  Articolo sostituito dal R.D. 22 marzo 1900, n. 144 e abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[9]  Articolo sostituito dall'art. unico del R.D. 22 marzo 1900, n. 144, modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.