§ 93.3.2- D.Lgs.C.P.S. 9 novembre 1947, n. 1363 .
Abolizione della categoria del personale ordinario di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.3 disciplina generale
Data:09/11/1947
Numero:1363


Sommario
Art. 1.      E' abolita la categoria del personale ordinario di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del personale delle ferrovie, tranvie [...]
Art. 2.      Gli agenti con la qualifica di operaio, aiuto operaio, cantoniere e manovale, aventi un minimo di cinque anni di effettivo servizio al 1° luglio 1947, ed in possesso dei [...]
Art. 3.      Gli agenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano le qualifiche di guardiano, guardabarriera, scritturale, dattilografo e fattorino [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 93.3.2- D.Lgs.C.P.S. 9 novembre 1947, n. 1363 [1] .

Abolizione della categoria del personale ordinario di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitate in regime di concessione.

(G.U. 11 dicembre 1947, n. 284)

 

 

     Art. 1.

     E' abolita la categoria del personale ordinario di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

     Il personale straordinario, di cui allo stesso articolo, assume la denominazione di personale avventizio.

 

          Art. 2.

     Gli agenti con la qualifica di operaio, aiuto operaio, cantoniere e manovale, aventi un minimo di cinque anni di effettivo servizio al 1° luglio 1947, ed in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali, sono trasferiti nella categoria del personale di ruolo dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Gli operai, aiuto operai, cantonieri e manovali che, in quanto mancanti dell'anzianità di cui al comma precedente, non sono trasferiti nella categoria del personale di ruolo, conservano "ad personam" i diritti acquisiti con la qualifica O.A.P. (ordinari ad personam) ed hanno la preferenza assoluta nelle assunzioni in ruolo che potranno aver luogo nelle rispettive qualifiche.

 

          Art. 3.

     Gli agenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano le qualifiche di guardiano, guardabarriera, scritturale, dattilografo e fattorino d'ufficio, e quelli dei servizi di navigazione aventi qualifiche assimilate, passando a far parte della categoria del personale avventizio, conservando i diritti acquisiti.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 32.