§ 93.2.142 - D.P.R. 13 dicembre 2004, n. 327.
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di limiti di velocità per i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:13/12/2004
Numero:327


Sommario
Art. 1.  Modifiche al comma 1 dell'Appendice I - Articolo 9 al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni
Art. 2.  Adeguamento del parco di veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocità


§ 93.2.142 - D.P.R. 13 dicembre 2004, n. 327.

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di limiti di velocità per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali.

(G.U. 27 gennaio 2005, n. 21)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visti l'articolo 9 e il comma 1 dell'Appendice I - Articolo 9 al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al comma 1 dell'Appendice I - Articolo 9 al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni

     1. Al comma 1 dell'Appendice I - articolo 9 al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera b.3), le parole: "40 km/h", sono sostituite dalle seguenti: "62,5 km/h";

     b) alla lettera c.2.2), le parole: "40 km/h", sono sostituite dalle seguenti: "62,5 km/h";

     c) alla lettera c.2.3), le parole: "25 km/h", sono sostituite dalle seguenti: "40 km/h".

 

     Art. 2. Adeguamento del parco di veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocità

     1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno individuate le condizioni tecniche e le procedure amministrative necessarie alla verifica dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali per massa, già circolanti, ai fini della possibilità di concederne, attraverso formale autorizzazione, l'utilizzo ai nuovi regimi di velocità stabiliti, per i veicoli di nuova costruzione, all'articolo 1.