Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.2 circolazione stradale |
Data: | 24/11/2001 |
Numero: | 474 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla circolazione di prova |
Art. 2. Targhe di prova |
Art. 3. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa |
Art. 4. Abrogazioni |
§ 93.2.54 - D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli
(G.U. 30 gennaio 2002, n. 25)
Art. 1. Autorizzazione alla circolazione di prova
1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del
a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del
d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.
5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del
Art. 2. Targhe di prova
1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare, senza oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle targhe di prova ai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla
3. La targa è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero. I caratteri alfanumerici e la lettera "P" sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello è depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, determina con decreto l'importo della maggiorazione prevista dall'articolo 101, comma 1, del
Art. 3. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta, e provvede alla distruzione della relativa targa.
2. Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare, previa distruzione della relativa targa, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata.
4. In caso di smarrimento o sottrazione della targa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. In caso di distruzione della targa, il titolare provvede, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2, a munirsi di un nuovo esemplare. Allo stesso modo provvede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.
6. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui al comma 2, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione.
Art. 4. Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della
a) gli articoli 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, del
b) l'articolo 254, l'articolo 256, comma 3, le figure III 4/o, III 4/p, III 4/q e III 4/r degli allegati relativi al titolo III, le lettere l), m), n) e o) del paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo III, del
2. All'articolo 100, comma 7, del
3. All'articolo 100, comma 13, del
4. L'articolo 101, comma 1, secondo periodo, del
5. All'articolo 256 del
6. All'articolo 258 del
a) nella rubrica, le parole ", di prova" sono soppresse;
b) al comma 1, alinea, le parole ", di prova" sono soppresse;
c) al comma 1, lettera d), le parole "targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi;" sono soppresse;
d) al comma 1, lettera e), le parole "targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici" sono soppresse.
7. All'articolo 260 del
a) al comma 1, lettera a), le parole "e delle targhe prova per le stesse" sono soppresse;
b) al comma 1, la lettera b) è soppressa.
8. All'appendice XIII al titolo III, paragrafo 0, punto 0.2, del
ALLEGATO (previsto dall'art. 2, comma 4) [1]
(Omissis)
[1] Allegato corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 8 marzo 2002, n. 57.