§ 93.2.Z - Legge 24 marzo 1980, n. 85.
Accertamenti di controllo delle conformità ai tipi omologati o approvati dei motori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e dei relativi dispositivi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:24/03/1980
Numero:85


Sommario
Art. 1.      Il Ministro dei trasporti ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo:
Art. 2.      Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono compiuti da funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, muniti di [...]
Art. 3.      L'efficacia delle omologazioni o delle approvazioni di cui all'art. 1 può essere sospesa dal Ministro dei trasporti in caso di accertata, anche parziale, difformità rispetto al tipo omologato od [...]
Art. 4.      Tutti i veicoli, i motori, le parti di veicoli e i dispositivi di cui all'art. 1 della presente legge debbono essere contraddistinti, salvo disposizione contraria contenuta nelle norme [...]
Art. 5.      Il Ministro dei trasporti stabilisce con propri decreti le prove e le procedure per i controlli di conformità ai tipi omologati od approvati, tenendo anche conto delle modalità previste in norme [...]


§ 93.2.Z - Legge 24 marzo 1980, n. 85. [1]

Accertamenti di controllo delle conformità ai tipi omologati o approvati dei motori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e dei relativi dispositivi di equipaggiamento, prodotti in serie.

(G.U. 28 marzo 1980, n. 87)

 

     Art. 1.

     Il Ministro dei trasporti ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo:

     a) i motori, i veicoli a motore e loro rimorchi nonchè i relativi dispositivi di equipaggiamento prodotti in serie, per i quali abbia avuto luogo l'omologazione del tipo o l'approvazione a norma degli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

     b) i motori ed i veicoli omologati, anche parzialmente per uno o più requisiti, secondo le disposizioni emanate in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee, oppure secondo le prescrizioni tecniche contenuti, nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa, e recepite nell'ordinamento giuridico italiano.

     La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche relativamente alle parti di veicoli e ai dispositivi di equipaggiamento nonchè ai caschi protettivi per gli utenti di veicoli a motore omologati ovvero approvati secondo le prescrizioni menzionate alla lettera b) del comma medesimo.

     Gli accertamenti possono essere compiuti sia sui prodotti ultimati, situati nei depositi del costruttore e dichiarati idonei alla vendita ovvero presso le sedi di vendita nel territorio nazionale, sia sui prodotti in corso di fabbricazione nell'ambito dell'impianto di costruzione qualora manchino idonei controlli di qualità, da definire con i decreti di cui all'art. 5 della presente legge.

 

          Art. 2.

     Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono compiuti da funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita, provvedono per il prelievo dei campioni e dispongono per l'effettuazione di prove.

     Le prove sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona con poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro; tutti i relativi oneri sono a carico del titolare, dell'impianto di costruzione o della sede di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.

 

          Art. 3.

     L'efficacia delle omologazioni o delle approvazioni di cui all'art. 1 può essere sospesa dal Ministro dei trasporti in caso di accertata, anche parziale, difformità rispetto al tipo omologato od approvato. L'omologazione o l'approvazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione.

     Il Ministro dei trasporti può vietare l'immatricolazione dei veicoli, per i quali l'omologazione abbia avuto luogo in altro Stato, qualora si riscontrino difformità rispetto al tipo omologato.

     In caso di difformità di dispositivi di equipaggiamento o di parti di veicoli rispetto al tipo omologato od approvato, il Ministro dei trasporti ne può vietare l'impiego e la vendita nel territorio nazionale.

     Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità competenti dei Paesi di costruzione dei veicoli o dei dispositivi, con invito ad emanare le misure necessarie per il ripristino della conformità.

 

          Art. 4.

     Tutti i veicoli, i motori, le parti di veicoli e i dispositivi di cui all'art. 1 della presente legge debbono essere contraddistinti, salvo disposizione contraria contenuta nelle norme internazionali in tale materia, recepite nell'ordinamento giuridico italiano, dai previsti estremi di omologazione o di approvazione in fase di produzione.

     Chiunque fabbrica veicoli, motori, parti di veicoli o dispositivi - destinati ai mercati dei Paesi comunitari e dei Paesi che hanno accettato i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa - che, pur muniti degli estremi di omologazione o di approvazione, non sono conformi al tipo omologato o approvato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 50.000.000, salvo quanto disposto dall'art. 3 della presente legge.

     Chiunque vende o detiene per la vendita sul mercato nazionale veicoli, motori, parti di veicoli o dispositivi, non conformi al tipo omologato o approvato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 1.000.000 per ciascun esemplare, salvo quanto disposto all'art. 3 della presente legge.

     Chiunque vende o detiene per la vendita sul mercato nazionale veicoli, motori, parti di veicoli o dispositivi che, pur essendo conformi al tipo omologato o approvato, non sono muniti dei relativi estremi dell'omologazione o dell'approvazione, ove previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 300.000 per ciascun esemplare.

     Chiunque frappone ostacoli agli accertamenti di controllo, previsti dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000.

     Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi, si osservano le disposizioni, eccettuate quelle recanti agevolazioni fiscali, previste dalla legge 3 maggio 1967, n. 317, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali.

 

          Art. 5.

     Il Ministro dei trasporti stabilisce con propri decreti le prove e le procedure per i controlli di conformità ai tipi omologati od approvati, tenendo anche conto delle modalità previste in norme internazionali recepite nell'ordinamento giuridico italiano.

     Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico ed acustico, i decreti di cui al primo comma sono disposti di concerto con il Ministro della sanità.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti.

     Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione del comma precedente, debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

     I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concerto con il Ministro della sanità".

 


[1] Abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.