§ 93.2.V - Legge 10 ottobre 1975, n. 486.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:10/10/1975
Numero:486


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore, è convertito in legge con le seguenti [...]
Art. 2.      La validità delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere prorogata per un periodo massimo di altri tre mesi.
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 93.2.V - Legge 10 ottobre 1975, n. 486. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore.

(G.U. 13 ottobre 1975, n. 272)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, al primo comma, sono premesse le parole: "Per un periodo di sei mesi,"; la parola: "del" è sostituita dalle altre: "emanati dal" e le parole: "di autoveicoli, di motoveicoli e rimorchi" sono sostituite dalle altre: "dei veicoli a motore e loro rimorchi";

     al secondo comma, dopo le parole: "testo unico", sono aggiunte le altre: "delle norme sulla circolazione stradale,";

     al terzo comma, prima delle parole: "di concerto", è inserita la parola: "emanato";

     il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "La validità del foglio di via di cui all'art. 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14, può essere prorogata, con decreto del Ministro per i trasporti, fino ad un massimo di sessanta giorni";

     dopo il quarto comma è inserito il seguente:

     "Il quarto comma dell'art. 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

     "L'autorizzazione è valida per sei mesi"".

 

          Art. 2.

     La validità delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere prorogata per un periodo massimo di altri tre mesi.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.