§ 93.2.U - Legge 15 febbraio 1974, n. 38.
Modifica delle norme previste per le dimensioni e i pesi degli autobus e dei filobus dagli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:15/02/1974
Numero:38


Sommario
Art. 1.      All'articolo 32 del testo unico relativo alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le [...]
Art. 2.      All'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti [...]
Art. 3.      All'articolo 221, punto 6), del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 [...]


§ 93.2.U - Legge 15 febbraio 1974, n. 38. [1]

Modifica delle norme previste per le dimensioni e i pesi degli autobus e dei filobus dagli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

(G.U. 6 marzo 1974, n. 61)

 

     Art. 1.

     All'articolo 32 del testo unico relativo alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte:

     a) al termine del primo comma, dopo le parole "dal piano stradale", sono aggiunte le parole: "Per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30";

     b) al secondo comma, le parole "Per gli autobus a due assi è consentita la lunghezza di 11 metri", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli autobus e filobus a due o più assi è consentita la lunghezza di 12 metri".

 

          Art. 2.

     All'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte:

     a) al quarto comma, le parole "Qualora si tratti di autobus o filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani il peso complessivo a pieno carico può raggiungere 150 quintali se a due assi e 190 quintali se a tre assi", sono sostituite dalle seguenti: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due o più assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani, il peso complessivo a pieno carico può raggiungere 190 quintali; qualora si tratti di autobus o filobus destinati ad altri usi, esso può raggiungere 170 quintali se a due assi e 190 quintali se a tre o più assi";

     b) al sesto comma, dopo le parole "145 quintali complessivamente", sono aggiunte le seguenti: "Qualora si tratti di autobus o filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è consentito che il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato raggiunga 120 quintali".

 

          Art. 3.

     All'articolo 221, punto 6), del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, viene apportata la seguente aggiunta: "Per gli autobus e i filobus l'inscrivibilità va verificata in una fascia d'ingombro il cui raggio minore sia di metri 5,30 e larga metri 6,70".

 


[1] Legge abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.