§ 93.2.p - Legge 9 luglio 1967, n. 572.
Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:09/07/1967
Numero:572


Sommario
Art. 1.      Il sesto comma dell'art. 57 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è [...]
Art. 2.      Dopo il quarto comma dell'art. 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, [...]


§ 93.2.p - Legge 9 luglio 1967, n. 572. [1]

Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

(G.U. 28 luglio 1967, n. 188)

 

 

     Art. 1.

     Il sesto comma dell'art. 57 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dai seguenti due:

     "Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dal comma terzo, adibisce a trasporto di persone un veicolo destinato a trasporto di cose, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

     Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato, ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione, è punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione stessa per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto commesse dal titolare della carta di circolazione, nonchè dal conducente sorpreso alla guida del veicolo. Tale sospensione è disposta dall'Ispettore della Motorizzazione civile.”

 

          Art. 2.

     Dopo il quarto comma dell'art. 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente altro:

     "La patente è sospesa dal Prefetto per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto, quando il titolare sia sorpreso alla guida di un veicolo che, destinato ad uso privato, sia adibito ad uso pubblico, o che sia adibito ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione".


[1] Legge abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con la decorrenza ivi prevista.