§ 93.2.4 - D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66.
Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:22/01/1948
Numero:66


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 2. 


§ 93.2.4 - D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66. [1]

Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.

(G.U. 26 febbraio 1948, n. 48)

 

     Art. 1.

     Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis, è punito con la reclusione da uno a sei anni [2].

     La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra [3].

     La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

 

          Art. 1 bis. [4]

     1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da euro mille a euro quattromila. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 32.

[2] Comma sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e così modificato dall'art. 23 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[3] Comma così sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[4] Articolo inserito dall'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1999 e così sostituito dall'art. 23 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.