§ 93.2.3 - R.D.L. 29 luglio 1938, n. 1121.
Unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:29/07/1938
Numero:1121


Sommario
Art. 1.      In sostituzione della tassa di circolazione sugli autocarri, motocarri e motofurgoncini, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive disposizioni, della tassa fissa e della [...]
Art. 2.      La tassa di cui al precedente articolo è liquidata in base alla portata utile dell'autocarro, motocarro, motofurgoncino e rimorchio che deve risultare dalla licenza o da altro documento di [...]
Art. 3.      E' fatto obbligo ai possessori degli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi di tenere esposto, sulla parte anteriore dell'autoveicolo, esclusi i fari, un disco contrassegno [...]
Art. 4.      Per tutti indistintamente gli autocarri, motocarri, motofurgoncini, rimorchi ed altri autoveicoli industriali che circoleranno dal 15 gennaio 1939-XVII, deve dal libretto di circolazione [...]
Art. 5.      Alla tassa di cui al precedente art. 1 si estendono le esenzioni previste dagli art. 8, 14 e 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, nonché dall'art. 1 del regio decreto-legge 19 [...]
Art. 6.      La circolazione degli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi senza il pagamento della tassa di cui all'art. 1 è punita colla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 2.000.000. [...]
Art. 7.      In sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale viene assegnato sul bilancio dello Stato un contributo da determinarsi annualmente in ragione di una aliquota fissa del [...]
Art. 8.      Il ministro per le finanze è autorizzato a istituire i dischi contrassegno di cui al precedente art. 3 e a determinarne le caratteristiche.
Art. 9.      I trasporti di cose su strade ordinarie e autostrade, con autoveicoli o con filovie comunque azionate, con o senza rimorchi, sono soggetti ad una tassa di trasporto nella misura unica di cent. 1 [...]
Art. 10.      La tassa di cui al precedente art. 9 è dovuta allo Stato da chi esegue il trasporto. Nel caso di trasporto per conto di terzi, il vettore ha diritto alla rivalsa della tassa verso il committente.
Art. 11.      Ciascun trasporto effettuato con gli autoveicoli, rimorchi e filovie, di cui all'art. 9 deve risultare da apposita bolletta in triplice sezione (matrice e due bollette figlie) se si tratta di [...]
Art. 12.      Nei trasporti per conto di terzi la matrice della bolletta rimane attaccata al bollettario. Delle altre due sezioni, l'una deve essere consegnata all'autista perché la recapiti al destinatario e [...]
Art. 13.      Per i trasporti assunti o eseguiti nel corso di un viaggio di andata o di ritorno anche con deviazione dal percorso principale, come pure per i trasporti di ritorno dall'ultimo luogo di [...]
Art. 14.      La compilazione delle bollette può essere eseguita anche mediante decalco.
Art. 15.      Nel caso di trasporti a collettame per conto di terzi può essere compilata unica bolletta per ogni serie di colli diretti ad unica destinazione ed appoggiati ad unico fiduciario della ditta che [...]
Art. 16.      La tassa di trasporto stabilita dal precedente art. 9 deve essere corrisposta prima che ciascun trasporto abbia inizio, salvo quando è disposto dal primo comma dell'art. 13, nei seguenti modi:
Art. 17.      I trasporti di cose effettuati nel territorio del regno con autoveicoli e rimorchi esteri, sono soggetti al pagamento della tassa di cui al precedente art. 9.
Art. 18.      Sono esenti dal pagamento della tassa di cui all'art. 9:
Art. 19.      Le norme del titolo II del presente decreto non si applicano:
Art. 20.      Nel caso di trasporti per conto di terzi, iniziati od eseguiti senza o con insufficiente pagamento della tassa, e nel caso dei trasporti previsti dal precedente art. 13, la cui tassa non sia [...]
Art. 21.      Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni di cui all'articolo precedente, incorre nella pena pecuniaria da lire 500 a lire 5000, la ditta che non usi i bollettari conformi ai modelli [...]
Art. 22.      La ditta che non sia munita del bollettario di cui al precedente art. 11 e l'autista che non sia munito, durante i trasporti di cui all'art. 13, dello speciale blocco di bollette ivi prescritto [...]
Art. 23.      Indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie o delle ammende, di cui ai precedenti art. 20 a 22, nel caso di recidiva, l'intendente di finanza può disporre, nei confronti della [...]
Art. 24.      L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel titolo II del presente decreto compete agli organi, cui a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è devoluto l'accertamento delle [...]
Art. 25.      Il credito dello Stato per la tassa di trasporto non corrisposta a norma del titolo II del presente decreto, è privilegiato sulla generalità dei mobili del debitore.
Art. 26.      La tassa di cui all'art. 9 del presente decreto è ridotta alla metà nei casi, nei limiti e giusta le norme seguenti:
Art. 27.      E' autorizzata l'assunzione di impegni e la conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del ministero delle comunicazioni di appositi fondi per provvedere:
Art. 28.      Il regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2097, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 2160, ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel titolo II del presente [...]
Art. 29.      Le disposizioni del titolo II del presente decreto entrano in vigore il 1° agosto 1938-XVI. Restano peraltro fermi per l'anno 1938 i canoni di tassa determinati a mezzo di abbonamento, giusta le [...]


§ 93.2.3 - R.D.L. 29 luglio 1938, n. 1121. [1]

Unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale

(G.U. 1 agosto 1938, n. 173, S.O.)

 

Titolo I

TASSA UNICA DI CIRCOLAZIONE SUGLI AUTOCARRI,

MOTOCARRI, MOTOFURGONCINI E RIMORCHI

 

     Art. 1.

     In sostituzione della tassa di circolazione sugli autocarri, motocarri e motofurgoncini, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive disposizioni, della tassa fissa e della sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli, di cui rispettivamente ai Regi decreti-leggi 29 dicembre 1927, n. 2446 e 28 novembre 1933, n. 1549, e del contributo di utenza stradale di cui agli art. 225 e 235 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale e successive modificazioni, è istituita, a decorrere dal 15 gennaio 1939-XVII.

     La tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi in ragione di anno solare e per ogni quintale di portata utile, nella misura indicata nella tabella allegato A che, vista d'ordine nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze, forma parte integrale del presente decreto.

 

          Art. 2.

     La tassa di cui al precedente articolo è liquidata in base alla portata utile dell'autocarro, motocarro, motofurgoncino e rimorchio che deve risultare dalla licenza o da altro documento di circolazione ed è dovuta dal possessore dei detti veicoli per l'intero anno solare.

     Il pagamento però può anche essere effettuato a rate quadrimestrali anticipate, compatibili dal 1° gennaio di ciascun anno.

     Nel caso che i veicoli di cui all'art. 1 entrino in circolazione nel secondo o nel terzo quadrimestre, la tassa è dovuta a decorrere dal quadrimestre nel quale il veicolo è entrato in circolazione.

     Qualora, peraltro, la circolazione abbia inizio non nel primo mese del quadrimestre, ma nel secondo, nel terzo o nel quarto, la tassa per tale quadrimestre è dovuta rispettivamente in ragione di tre dodicesimi, di due dodicesimi o di un dodicesimo di quella annuale.

     Il pagamento della tassa per la prima rata dev'essere effettuato prima che il veicolo entri in circolazione.

     Il pagamento delle rate quadrimestrali successive deve essere effettuato entro i primi venti giorni del primo mese di ciascun quadrimestre.

     Quando la liquidazione della tassa per ogni rata presenti una frazione minore di lire una, questa frazione si computa per una lira intera.

     La tassa di cui all'art. 1 è riscossa dal R. A. C. I., giusta le norme che saranno stabilite con apposita convenzione col ministero delle finanze.

 

          Art. 3.

     E' fatto obbligo ai possessori degli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi di tenere esposto, sulla parte anteriore dell'autoveicolo, esclusi i fari, un disco contrassegno distintamente per l'autoveicolo e per il rimorchio.

 

          Art. 4.

     Per tutti indistintamente gli autocarri, motocarri, motofurgoncini, rimorchi ed altri autoveicoli industriali che circoleranno dal 15 gennaio 1939-XVII, deve dal libretto di circolazione risultare anche la relativa portata utile. A tal uopo è fatto obbligo ai possessori di tali veicoli attualmente in circolazione, di sottoporli entro il 15 dicembre 1938-XVII alla revisione da parte del competente circolo ferroviario d'ispezione per l'aggiornamento del documento di circolazione a norma dell'art. 80 del regio decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740, equiparando l'accertamento di portata all'accertamento di potenza.

 

          Art. 5.

     Alla tassa di cui al precedente art. 1 si estendono le esenzioni previste dagli art. 8, 14 e 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, nonché dall'art. 1 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168.

     Sono ammesse inoltre le seguenti esenzioni temporanee dalla tassa anzidetta:

     a) esenzione completa dalla tassa per un periodo di un anno, per gli autoveicoli e rimorchi costruiti in conformità di quanto è previsto all'art. 1 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809;

     b) esenzione completa dalla tassa per un periodo di cinque anni per gli autocarri nuovi, di fabbricazione italiana, appositamente costruiti per il funzionamento esclusivo e gassogeno.

     Per gli autocarri attualmente in circolazione che abbiano già ottenuto l'esenzione dalla tassa di circolazione ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, l'esenzione dalla tassa permane per il rimanente tempo del quinquennio, ma limitatamente a tre decimi dell'importo che sarebbe dovuto per la nuova tassa di cui all'art. 1 del presente decreto.

     Per gli autoveicoli usati, adattati e attrezzati per l'uso a gassogeno nella marcia normale, la portata utile tassabile può essere ridotta del 30 per cento a condizione che i veicoli siano posti nella materiale impossibilità di funzionare usando solo benzina od altro combustibile liquido. Anche per gli autocarri usati che abbiano già usufruito della riduzione di potenza ai sensi dell'art. 7 del suindicato regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, sarà ridotta la portata utile tassabile nella suindicata misura del 30 per cento;

     c) esenzione completa dalla tassa per un periodo di tre anni alle auto-annaffiatrici stradali fabbricate in Italia anche se con motore a benzina, di autotelaio di tipo non anteriore al 1931;

     d) per gli autocarri in circolazione pei quali alla entrata in vigore del presente decreto era stata riconosciuta in virtù di leggi speciali, l'esenzione temporanea dalla tassa di circolazione, sarà dovuta per il rimanente periodo di esenzione la tassa stabilita dall'art. 1 del presente decreto, nella misura ridotta di sette decimi.

 

          Art. 6.

     La circolazione degli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi senza il pagamento della tassa di cui all'art. 1 è punita colla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 2.000.000. Sono altresì dovute le tasse corrispondenti al quadrimestre in cui ha avuto luogo l'abusiva circolazione [2].

     Per quanto altro riguarda l'applicazione della tassa unica di circolazione di cui all'art. 1 e per ogni altra infrazione alle disposizioni contenute negli articoli precedenti valgono le norme e le sanzioni stabilite in materia di tasse di circolazione dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     In sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale viene assegnato sul bilancio dello Stato un contributo da determinarsi annualmente in ragione di una aliquota fissa del provento della tassa unica di circolazione di cui all'art. 1. L'aliquota sarà stabilita dividendo il provento complessivo del contributo di utenza stradale riscosso per l'anno 1938 per il gettito della tassa unica di circolazione riscossa per il 1939.

     La somma risultante a favore degli enti locali e della A.A.S.S. dall'applicazione del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del ministero dell'interno e ripartita e versata con i criteri e le modalità da stabilirsi con successivo provvedimento promosso dal ministro per le finanze di concerto con i ministri per l'interno e per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

     Il contributo dello Stato all'A.A.S.S. in relazione al provento della tassa di circolazione e del contributo di miglioramento stradale è consolidato in 181 milioni.

     Con decreti del ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente articolo.

 

          Art. 8.

     Il ministro per le finanze è autorizzato a istituire i dischi contrassegno di cui al precedente art. 3 e a determinarne le caratteristiche.

 

Titolo II

TASSA SUI TRASPORTI DI COSE CON AUTOVEICOLI E RIMORCHI

 

          Art. 9.

     I trasporti di cose su strade ordinarie e autostrade, con autoveicoli o con filovie comunque azionate, con o senza rimorchi, sono soggetti ad una tassa di trasporto nella misura unica di cent. 1 per ogni quintale-chilometro.

     Le frazioni di quintale si arrotondano di 10 in 10 chilogrammi e le frazioni di chilometro si calcolano per un chilometro intero.

     Quando l'importo della tassa presenta la frazione di 5 centesimi questa deve essere arrotondata a 5 centesimi.

     In casi particolari nei quali non sia possibile la determinazione, in partenza, del peso esatto, nonché per quei trasporti di cose per loro natura soggette a subire durante il trasporto aumenti di peso per umidità o pioggia, è tollerata una differenza di peso fino al 10 per cento del peso dichiarato.

     Il calcolo della distanza, agli effetti del computo della tassa di cui al primo comma del presente articolo, deve essere fatto in base alla distanza più breve intercorrente fra il punto di partenza e quello di destinazione delle cose da trasportare, secondo le segnalazioni stradali della A.A.S.S. e della Consociazione turistica italiana.

 

          Art. 10.

     La tassa di cui al precedente art. 9 è dovuta allo Stato da chi esegue il trasporto. Nel caso di trasporto per conto di terzi, il vettore ha diritto alla rivalsa della tassa verso il committente.

 

          Art. 11.

     Ciascun trasporto effettuato con gli autoveicoli, rimorchi e filovie, di cui all'art. 9 deve risultare da apposita bolletta in triplice sezione (matrice e due bollette figlie) se si tratta di trasporti per conto di terzi ed in duplice sezione (matrice e una bolletta figlia) per i trasporti per conto proprio conformi ai modelli allegato B e allegato C al presente decreto. Tali bollette devono essere esibite durante il trasporto ad ogni richiesta degli organi della vigilanza e del controllo di cui al seguente art. 24.

     Le bollette devono essere riunite in bollettari costituiti da blocchi rilegati di 50 fogli-bollette ciascuno, progressivamente numerate annualmente per ogni blocco e consecutivamente per tutti i blocchi intestasti a ciascuna ditta. Le sezioni di ciascuna bolletta devono portare lo stesso numero. Ogni bolletta deve essere munita, su ciascuna sezione, del bollo a calendario dell'ufficio del registro nella cui giurisdizione ha sede la ditta titolare del bollettario, prima che questo sia posto in uso. Nel retro dell'ultima matrice di ciascun blocco deve essere fatta menzione della ditta titolare di esso e deve essere dichiarato il numero dei fogli di cui ciascun blocco di bollette è composto, con attestazione firmata dal procuratore del registro che vi apporrà il bollo a calendario. Del numero dei blocchi di bollette bollati e vistati per ogni singola ditta, l'ufficio del registro deve prendere nota su uno speciale registro.

     Le dette formalità sono esenti da ogni tassa.

     Nel caso dei trasporti di cui al seguente art. 13, l'autista è tenuto ad esibire, ad ogni richiesta dei predetti organi di vigilanza e controllo, oltre che le bollette anche il relativo blocco.

     Fino al 31 dicembre 1938-XVII, in luogo dei bollettari di cui sopra, e di quello prescritto dal successivo art. 13, potranno essere usati, rispettivamente per i trasporti per conto di terzi e per quelli per conto proprio, il bollettario ed il registro dei fogli di trasporto, di cui ai moduli allegati A e C al regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097. A tal fine il detto bollettario e registro devono essere numerati progressivamente e con nuova numerazione a decorrere dal 1° agosto 1938 e devono altresì essere opportunamente adattati ed integrati con scritturazione a meno da parte delle ditte giusta le prescrizioni di cui al presente articolo. Gli stessi, ancorché ne sia stato iniziato l'uso, devono essere presentati entro il 15 settembre 1938 al competente ufficio del registro per le formalità di cui al secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 12.

     Nei trasporti per conto di terzi la matrice della bolletta rimane attaccata al bollettario. Delle altre due sezioni, l'una deve essere consegnata all'autista perché la recapiti al destinatario e l'altra deve essere consegnata al committente.

     Anche nei trasporti per conto proprio, la matrice della bolletta rimane attaccata al bollettario e l'altra sezione è consegnata all'autista per il recapito al destinatario.

     I bollettari di cui ai precedenti capoversi devono essere sempre tenuti presso le ditte alle quali sono intestati, a disposizione degli organi del controllo e della vigilanza di cui al seguente art. 24.

 

          Art. 13.

     Per i trasporti assunti o eseguiti nel corso di un viaggio di andata o di ritorno anche con deviazione dal percorso principale, come pure per i trasporti di ritorno dall'ultimo luogo di destinazione del viaggio di andata, che siano assunti dall'autista, la compilazione ed il rilascio delle bollette a norma dei precedente art. 11 e 12, devono essere effettuati dall'autista a mezzo di apposito bollettario. Al pagamento della tassa, peraltro, provvede la ditta intestataria del bollettario, entro il giorno successivo al ritorno dell'autoveicolo.

     Il bollettario di cui l'autista deve essere munito per i trasporti contemplati dal comma precedente, è conforme a quello descritto dall'art. 11 ed è soggetto alle stesse norme e formalità nello stesso articolo stabilite. Esso deve però portare sul frontespizio e su ciascuna sezione delle bollette, la dicitura "autista" chiaramente impressa, deve avere separata numerazione e ciascuna sezione della bolletta deve essere sottoscritta dall'autista al momento del rilascio.

     Tale bollettario quando non è in possesso dell'autista per i trasporti di cui al presente articolo, deve essere tenuto presso la ditta alla quale è intestato, a disposizione degli organi di cui al seguente art. 24.

 

          Art. 14.

     La compilazione delle bollette può essere eseguita anche mediante decalco.

     Tutti i blocchi di bollette esauriti devono essere conservati per 5 anni presso la ditta titolare dei bollettari a disposizione degli organi della vigilanza e del controllo di cui al seguente art. 24.

     Eguale obbligo di conservazione hanno i committenti ed i destinatari, che siano ditte commerciali od industriali, per le sezioni di bollette loro destinate.

 

          Art. 15.

     Nel caso di trasporti a collettame per conto di terzi può essere compilata unica bolletta per ogni serie di colli diretti ad unica destinazione ed appoggiati ad unico fiduciario della ditta che esegue il trasporto.

     Ad ogni bolletta deve essere unito un elenco contenente l'indicazione delle singole ditte destinatarie e la tassa è dovuta complessivamente in base al peso dei singoli colli ed al percorso chilometrico che deve compiere ciascuna serie di essi, tenute presenti le disposizioni del secondo comma del precedente art. 9.

 

          Art. 16.

     La tassa di trasporto stabilita dal precedente art. 9 deve essere corrisposta prima che ciascun trasporto abbia inizio, salvo quando è disposto dal primo comma dell'art. 13, nei seguenti modi:

     a) per gli importi di tassa sino a lire 700, per ogni trasporto e per ogni destinatario: esclusivamente a mezzo di apposite marche da bollo a triplice sezione per tassa trasporto, applicandone una sezione per ciascuna sezione delle bollette di cui al precedente art. 11, nel caso di trasporto per conto terzi; nel caso di trasporto per conto proprio, una sezione della marca va applicata sulla sezione madre e le altre due sezioni sull'unica bolletta figlia.

     Nel caso di trasporti effettuati con bollette rilasciate dall'autista, a norma del precedente art. 13, le tre sezioni della marca debbono essere applicate tutte sulla sezione madre di ciascuna bolletta.

     Le marche devono essere annullate prima che abbia inizio il trasporto esclusivamente con timbro ad inchiostro grasso indicante la data dell'apposizione delle marche stesse;

     b) per gli importi di tassa superiori a lire 700 per ogni trasporto e per ogni destinatario: mediante postagiro tratto a favore dell'apposito conto corrente postale dell'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede la ditta obbligata al pagamento della tassa, o mediante versamento diretto sullo stesso conto corrente.

     La compilazione delle bollette secondo i dati previsti dai modelli allegati al presente decreto dev'essere eseguita prima che ciascun trasporto abbia inizio.

     E' in facoltà del ministro per le finanze, d'intesa con quello per le comunicazioni, di stabilire di volta in volta, per speciali forme di attività o per speciali trasporti, un diverso modo di pagamento della tassa.

     Può anche essere consentito, limitatamente ai trasporti per conto proprio il pagamento della tassa mediante abbonamento annuo.

 

          Art. 17.

     I trasporti di cose effettuati nel territorio del regno con autoveicoli e rimorchi esteri, sono soggetti al pagamento della tassa di cui al precedente art. 9.

     Tale tassa, tanto per i trasporti in entrata che per quelli in uscita deve essere corrisposta con versamento diretto alle dogane che rilasciano all'autista o al responsabile del trasporto apposita quietanza.

 

          Art. 18.

     Sono esenti dal pagamento della tassa di cui all'art. 9:

     a) i trasporti eseguiti nell'ambito di uno stesso comune tanto per conto proprio che per conto di terzi;

     b) i trasporti eseguiti per conto proprio nell'ambito del territorio di una stessa provincia, quando servano allo svolgimento della normale attività di una azienda rurale, nonché quelli tra il comune e la stazione ferroviaria o tramviaria viciniore o viceversa;

     c) i trasporti eseguiti dai consorzi agrari cooperativi nell'interesse e per conto dei rispettivi consorziati nell'ambito di una stessa provincia;

     d) i trasporti per conto proprio, che vengono effettuati nel raggio di 5 chilometri dal limite territoriale del comune, quando l'attività della azienda o ditta che esegue il trasporto si svolga esclusivamente nell'ambito del Comune.

     In casi speciali, con decreto reale ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, può essere stabilita, in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente ed a qualsiasi altra disposizione, la zona di percorso dei trasporti di cui sopra per fruire della esenzione dalla tassa, sia allo scopo di limitare il percorso nell'ambito di uno stesso comune o di una stessa provincia sia per estenderlo al territorio di comuni o di provincie limitrofi.

 

          Art. 19.

     Le norme del titolo II del presente decreto non si applicano:

     a) agli autoveicoli e rimorchi di proprietà delle persone indicate dall'art. 12, n. 1 e n. 2, del regio decreto 28 giugno 1866, n. 3022;

     b) agli autoveicoli e rimorchi iscritti nel registro autoveicoli vaticani od intestati ad istituzioni ed uffici della Santa Sede, nonché agli autoveicoli e rimorchi che eseguono trasporti per conto della Santa Sede e sue istituzioni ed uffici purché siano provvisti di un'attestazione del governatore della Città del Vaticano da cui risulti che i singoli trasporti sono effettuati per conto della Santa Sede o delle predette istituzioni ed uffici;

     c) agli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose in dotazione fissa dei corpi armati dello Stato, purché condotti da militari od agenti sia in divisa sia muniti di apposito distintivo facilmente riconoscibile;

     d) agli autoveicoli e rimorchi di proprietà delle amministrazioni dello Stato, destinati esclusivamente al trasporto di cose, necessarie per lo svolgimento della loro attività;

     e) agli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporti postali;

     f) agli autocarri-attrezzi di ogni genere, alle autopompe, alle autoinnaffiatrici, ai trattori e a tutti gli altri autoveicoli speciali non atti al trasporto di cose o che, per la loro particolare struttura, come gli autoveicoli attrezzati per il soccorso automobilistico, siano da considerarsi a giudizio insindacabile del ministero delle comunicazioni (ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), essenzialmente quali mezzi d'opera;

     g) agli autoveicoli destinati al trasporto di salme anche in via eccezionale od occasionale;

     h) agli autoveicoli e rimorchi destinati esclusivamente al servizio estinzione degli incendi;

     i) alle autovetture e motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino per conto del proprietario dell'autoveicolo o delle persone con lui viaggianti cose che non abbiano attinenza con il commercio o con l'industria esercitati dal proprietario stesso e dalle dette persone ovvero campionari di merci, non destinati alla vendita appartenenti al proprietario dell'autoveicolo.

     l) alle autovetture in servizio pubblico di piazza per trasporto di persone, allorché trasportino per conto del noleggiante;

     m) agli autoveicoli e rimorchi, compresi le motocarrozzette ed i motofurgoncini, allorché abbiano una portata non superiore ai 350 chilogrammi;

     n) agli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori autorizzati anche al trasporto di bagagli, pacchi agricoli e merci, in collettame in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, qualora questo manchi, al trasporto di bagagli e pacchi agricoli;

     o) agli autoveicoli e rimorchi adibiti ai servizi pubblici di linea per trasporto di cose istituiti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 8 maggio 1933, n. 624, in sostituzione parziale o totale di linee ferroviarie, tramviarie o di navigazione interna.

 

          Art. 20.

     Nel caso di trasporti per conto di terzi, iniziati od eseguiti senza o con insufficiente pagamento della tassa, e nel caso dei trasporti previsti dal precedente art. 13, la cui tassa non sia stata corrisposta nel termine ivi stabilito, la ditta che ha eseguito i trasporti stessi, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari a 10 volte la tassa dovuta, per ogni trasporto e per ogni destinatario, ad un massimo pari a 20 volte la tassa medesima.

     Nella stessa pena pecuniaria, incorre chiunque inizi od esegua trasporti per conto proprio senza o con insufficiente pagamento della tassa di trasporto dovuta.

     Nei casi di cui al quarto comma del precedente art. 9 per la dichiarazione di una percentuale di tolleranza nel peso superiore al 10 per cento, la ditta incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al quintuplo della tassa non pagata.

     Nei casi di cui sopra è sempre dovuto il pagamento della tassa non corrisposta.

 

          Art. 21.

     Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni di cui all'articolo precedente, incorre nella pena pecuniaria da lire 500 a lire 5000, la ditta che non usi i bollettari conformi ai modelli di cui agli allegati B e C al presente decreto, ovvero ometta nella redazione delle singole bollette qualcuno dei dati indicati nei modelli stessi.

     Per ogni altra irregolarità, che non abbia influenza ai fini dell'applicazione della tassa, commessa nella compilazione delle bollette di cui agli art. 11 e 13 si incorre nella pena pecuniaria da lire 5 a lire 25.

     La stessa pena pecuniaria si applica nei casi in cui la tassa non venga corrisposta nei modi prescritti dall'art. 16.

     Nel caso di omesso annullamento delle marche o di annullamento in modo diverso da quello prescritto dall'art. 16, si incorre in una pena pecuniaria da un minimo pari alla tassa rappresentata dalle marche di cui è stato omesso l'annullamento o di quelle irregolarmente annullate, ad un massimo pari al doppio della detta tassa.

     Incorrono nella pena pecuniaria da lire 10 a lire 100 i committenti od i destinatari dei trasporti che siano ditte commerciali o industriali, che non conservino le bollette per il periodo di 5 anni.

     Per l'inosservanza della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 13, la ditta incorre nella pena pecuniaria da lire 100 a lire 1.000.

     La ditta che non conserva, ai sensi del secondo comma del precedente art. 14, i bollettari esauriti, incorre nella pena pecuniaria da lire 500 a lire 2.000 per ogni blocco di bollette.

 

          Art. 22.

     La ditta che non sia munita del bollettario di cui al precedente art. 11 e l'autista che non sia munito, durante i trasporti di cui all'art. 13, dello speciale blocco di bollette ivi prescritto o che ometta di compilare le bollette per i singoli viaggi, incorrono nell'ammenda da lire 100 a lire 2.000, indipendentemente dalle sanzioni applicabili pel mancato pagamento della tassa e per ogni altra violazione alle norme contenute nel titolo II del presente decreto.

     Nel caso di infedele dichiarazione della quantità o peso delle cose trasportate o del chilometraggio relativo ad ogni trasporto e ad ogni destinatario, nelle bollette di cui agli art. 11 e 13, la ditta o l'autista incorrono nell'ammenda da un minimo pari al quadruplo della tassa non pagata ad un massimo del decuplo della tassa stessa.

     Nel caso di omessa o infedele indicazione nelle bollette del numero o della data di emissione del versamento diretto in conto corrente o del postagiro di cui all'art. 16 del presente decreto, la ditta incorre nella ammenda da lire 100 a lire 2.000.

     Nella stessa ammenda incorre la ditta che non abbia sottoposto alla preventiva numerazione e bollatura i bollettari prescritti dai precedenti art. 11 e 13.

     L'autista che non esibisca agli organi cui compete l'accertamento delle violazioni alle norme del titolo II del presente decreto, le bollette di cui al primo comma del precedente art. 11, è passibile dell'ammenda da lire 50 a lire 500.

 

          Art. 23.

     Indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie o delle ammende, di cui ai precedenti art. 20 a 22, nel caso di recidiva, l'intendente di finanza può disporre, nei confronti della ditta recidiva, il ritiro temporaneo o definitivo delle licenze o delle autorizzazioni accordate ai sensi della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349.

     Nel caso di recidiva da parte degli autisti, indipendentemente dalla applicazione delle pene pecuniarie o delle ammende sopra richiamate, il prefetto su richiesta dell'intendente di finanza, può disporre il ritiro, temporaneo o definitivo, delle patenti od altro documento di abilitazione alla guida di autoveicoli.

     Contro il ritiro delle licenze, delle autorizzazioni, delle patenti o di altro documento di abilitazione è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, al ministro per le comunicazioni, il quale, sentito il parere del ministro per le finanze, decide in via definitiva.

     Nel caso di recidiva da parte dei concessionari dei servizi pubblici di linea per trasporto di merci, l'intendente di finanza ne informa immediatamente il ministero delle comunicazioni (ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) il quale può disporre l'incameramento totale o parziale della cauzione prestata dal concessionario ai sensi dell'art. 9 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, con obbligo dei reintegro.

     Del ritiro delle licenze o delle autorizzazioni come anche del ritiro delle patenti od altro documento di abilitazione, deve essere data immediata notizia al ministero delle comunicazioni (ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili).

 

          Art. 24.

     L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel titolo II del presente decreto compete agli organi, cui a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è devoluto l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, agli ispettori ed ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, agli uffici ed agenti incaricati della prevenzione e dell'accertamento delle contravvenzioni sulla circolazione stradale a termine dell'art. 122 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nonché agli ufficiali, sottufficiali e militi delle milizie ferroviaria, postelegrafonica e portuaria.

     Per l'applicazione delle penalità stabilite dallo stesso titolo si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

     Per la esazione coattiva della tassa e delle penalità previste nel medesimo titolo, si applicano da parte degli uffici del registro le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 16 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 25.

     Il credito dello Stato per la tassa di trasporto non corrisposta a norma del titolo II del presente decreto, è privilegiato sulla generalità dei mobili del debitore.

     Tale privilegio ha lo stesso grado del privilegio stabilito dall'art. 1957 del codice civile al quale è tuttavia posposto.

 

          Art. 26.

     La tassa di cui all'art. 9 del presente decreto è ridotta alla metà nei casi, nei limiti e giusta le norme seguenti:

     a) per un periodo di sei anni, per i trasporti eseguiti con autoveicoli e rimorchi costruiti in conformità di quanto è previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809, a partire dalla data di prima immatricolazione degli autoveicoli e rimorchi stessi. Questa agevolazione è peraltro limitata ad un quantitativo massimo di cinquemila fra autoveicoli e rimorchi e subordinata alla condizione che le commesse alle fabbriche risultino effettuate non oltre un anno dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione del regio decreto-legge innanzi citato;

     b) fino al 31 dicembre 1941, per i trasporti eseguiti con autoveicoli e rimorchi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a, di portata utile superiore a 30 quintali, che risultino per la prima volta immatricolati nel periodo dal 1° gennaio 1937 al giorno precedente quello di entrata in vigore del titolo II del presente decreto;

     c) fino al 31 dicembre 1942, per i trasporti eseguiti con autoveicoli e rimorchi nuovi di fabbrica diversi da quelli di cui alla precedente lettera a, di portata utile superiore a 30 quintali, nel limite di tremila unità, immatricolate a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del titolo II del presente decreto. Entro tali limiti di unità gli autoveicoli e rimorchi possono essere immatricolati anche successivamente alla data di applicazione del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809, sopra richiamato.

 

          Art. 27.

     E' autorizzata l'assunzione di impegni e la conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del ministero delle comunicazioni di appositi fondi per provvedere:

     a) alle sovvenzioni da corrispondersi per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata e per i servizi pubblici automobilistici (viaggiatori e merci), filovie e funivie;

     b) alla corresponsione sempreché ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, da valutarsi caso per caso dal ministero delle comunicazioni (ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) di sussidi integrativi dei servizi di carattere temporaneo per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata e di premi per i trasporti di merci a mezzo di autoveicoli affluenti a linee ferroviarie;

     c) all'applicazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge del 22 dicembre 1930, n. 1752 e nel regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 629.

     I fondi di cui al precedente comma, saranno determinati anno per anno, con la legge del bilancio, fermo restando lo stanziamento già disposto per l'esercizio finanziario 1938-39, in base al regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2097.

     L'assegnazione delle sovvenzioni ordinarie, dei sussidi integrativi di esercizio e dei premi di cui alle lettere a, b e c del primo comma, viene fatta in annualità o in capitale dal ministro per le comunicazioni con propri decreti, sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici per quanto riguarda le sovvenzioni ed i premi e la commissione richiamata all'art. 5 del regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1668, per quanto concerne i sussidi integrativi di esercizio.

     I provvedimenti che impegnano più esercizi finanziari sono adottati di concerto col ministro per le finanze.

 

          Art. 28.

     Il regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2097, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 2160, ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel titolo II del presente decreto sono abrogati.

     Con decreti reali, promossi d'intesa fra il ministro per le finanze ed il ministro per le comunicazioni ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, potranno essere emanate norme integrative e di esecuzione del presente decreto.

 

          Art. 29.

     Le disposizioni del titolo II del presente decreto entrano in vigore il 1° agosto 1938-XVI. Restano peraltro fermi per l'anno 1938 i canoni di tassa determinati a mezzo di abbonamento, giusta le norme ed in base alle aliquote di cui al regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2097, per i trasporti di cose proprie con automezzi propri. Le convenzioni di abbonamento eventualmente stipulate per l'anno 1938 per trasporti di cose per conto di terzi o per trasporti promiscui di cose proprie con automezzi propri e di cose per conto di terzi cessano di avere vigore col 1° agosto 1938.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1]  Convertito in legge dalla L. 3 gennaio 1939, n. 58. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Comma modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, dagli artt. 32 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332