§ 93.1.17 - Legge 22 settembre 1960, n. 1054.
Estensione delle norme contenute nel R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 al personale degli autoservizi extra urbani


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.1 autoservizi
Data:22/09/1960
Numero:1054


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 93.1.17 - Legge 22 settembre 1960, n. 1054. [1]

Estensione delle norme contenute nel R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 al personale degli autoservizi extra urbani

(G.U. 8 ottobre 1960, n. 247)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, sono estesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria, e sempreché, a giudizio del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione - risulti superiore a 25 il numero di personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli autoservizi, anche se urbani, ovunque esercitati dall'azienda.

     Per gli autoservizi esercitati da aziende concessionarie di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie e di navigazione interna, si terrà conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del complesso del personale occorrente alle normali esigenze di tutti i servizi aziendali.

 

          Art. 2.

     Il rapporto di lavoro del personale di autoservizi extraurbani, che non ricada sotto l'applicazione del precedente art. 1, è regolato dal contratto di lavoro stipulato per il personale al quale si applica la presente legge.

 

          Art. 3.

     A completamento delle disposizioni contenute nella legge 24 maggio 1952, n. 628, l'art. 1 della presente legge si applica anche nei confronti del personale di autoservizi urbani per il quale ne ricorrano le condizioni.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, con le estensioni previste dalla presente legge si applicano a tutto il personale degli autoservizi urbani ed extraurbani in concessione od in esercizio ad aziende private o municipalizzate, o a Comuni, Province, Regioni, consorzi od altri enti pubblici.

 

          Art. 5.

     Gli enti o aziende cessionari di autoservizio urbano od extraurbano sono obbligati al mantenimento in servizio, con la conservazione dei diritti acquisiti, in applicazione della presente legge o della legge 24 maggio 1952, n. 628, del personale che alla data della cessione ha diritto all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge.

     Qualora per effetto di cessione di autoservizio urbano o extraurbano resti alle dipendenze dell'ente o azienda cedente un numero di personale inferiore a 25, spetta a quest'ultimo la conservazione dei diritti già acquisiti ai sensi della presente legge o della legge 24 maggio 1952, n. 628.


[1] Abrogata dall'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, con la decorrenza ivi prevista. La disposizione predetta è stata abrogata dall'art. 9 quinquies del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.