§ 93.1.b - Legge 5 dicembre 1941, n. 1490.
Modificazione dell'art. 4 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sugli autoservizi di linea.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.1 autoservizi
Data:05/12/1941
Numero:1490


Sommario
Art. unico.      L'art. 4 della legge 28 settembre 1939 - XVII, n. 1822, è sostituito dal seguente


§ 93.1.b - Legge 5 dicembre 1941, n. 1490. [1]

Modificazione dell'art. 4 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sugli autoservizi di linea.

(G.U. 16 gennaio 1942, n. 12).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 4 della legge 28 settembre 1939 - XVII, n. 1822, è sostituito dal seguente:

     "I disciplinari relativi alla concessione definitiva di autolinee sono soggetti alla registrazione con imposta fissa.

     "La registrazione con imposta fissa si applica altresì a tutti gli atti con i quali l'originario concessionario ceda ad altri la concessione.

     "Gli atti di concessione provvisoria sono esenti da registrazione, ma devono portare una marca da bollo da lire 6 da annullarsi con il bollo dell'ufficio competente.

     "Sono soggetti ad imposta fissa di registro tutti gli atti con i quali gli enti locali si obbligano a corrispondere sussidi ai concessionari dei servizi automobilistici.

     "Gli atti relativi al trasporto di effetti postali, da effettuare con concessione provvisoria o definitiva, sono soggetti a registrazione con imposta fissa".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.