§ 92.1.1c - Legge 3 febbraio 1963, n. 51.
Modificazione dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:92. Stato civile e anagrafe
Capitolo:92.1 stato civile e anagrafe
Data:03/02/1963
Numero:51


Sommario
Art. unico.      L'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è sostituito dal seguente


§ 92.1.1c - Legge 3 febbraio 1963, n. 51. [1]

Modificazione dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello Stato civile.

(G.U. 14 febbraio 1963, n. 42).

 

 

     Art. unico.

     L'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è sostituito dal seguente:

     "Prima dell'ultimo capoverso dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:

     "Il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore e che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato, assume il cognome dell'adottante o dell'affiliante; se sia stato o sia adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del marito, sempre che l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli articoli 410 e 411 del Codice civile.

     Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui. L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.