§ 90.4.24 - D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48.
Norme di attuazione dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:15/02/1983
Numero:48


Sommario
Art. 1.      Ai sensi del terzo comma dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 - nei successivi articoli designata "la legge" senza ulteriori specificazioni - presso il Servizio dell'editoria della [...]
Art. 2.      I contributi di cui al primo comma dell'art. 26 e al quarto comma dell'art. 45 della legge sono destinati:
Art. 3.      La misura dei contributi previsti per i giornali e per le riviste di cui al punto 1) del precedente art. 2 è stabilita dalla commissione di cui all'art. 1 del presente decreto mediante la [...]
Art. 4.      La misura dei contributi previsti per le pubblicazioni di cui al punto 2) del precedente art. 2 è stabilita dalla commissione di cui all'art. 1 del presente decreto mediante la seguente [...]
Art. 5.      I contributi per la stampa italiana all'estero di cui al quarto comma dell'art. 45 della legge, relativi al triennio 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980, saranno corrisposti in una unica soluzione. [...]
Art. 6.      Le domande di concessione dei contributi di cui al n. 1) del precedente art. 2 devono essere trasmesse in regola con la legge sul bollo, a firma dell'editore di ciascuna testata, alla [...]
Art. 7.      Gli editori delle pubblicazioni di cui al punto 2) del precedente art. 2 devono presentare per ciascuna testata domanda in bollo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio [...]


§ 90.4.24 - D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48. [1]

Norme di attuazione dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di contributi per la stampa italiana all'estero.

(G.U. 25 febbraio 1983, n. 55).

 

     Art. 1.

     Ai sensi del terzo comma dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 - nei successivi articoli designata "la legge" senza ulteriori specificazioni - presso il Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una commissione avente il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero, previsti dagli articoli 26 e 45 della legge, nonché di predisporre i relativi piani di ripartizione. La commissione è composta da:

     il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per i problemi dell'editoria, il quale la presiede;

     il Sottosegretario di Stato agli affari esteri con delega per l'emigrazione o da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata da lui delegato;

     il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un funzionario del Servizio editoria da lui delegato;

     il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri o da un funzionario da lui delegato;

     il capo del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     tre funzionari del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     due funzionari della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

     un funzionario del Servizio stampa del Ministero degli affari esteri;

     un rappresentante della Federazione mondiale della stampa italiana all'estero (FMSIE) [2];

     un rappresentante della Confederazione della stampa democratica per l'emigrazione (CISDE);

     un rappresentante della Federeuropa;

     un rappresentante dell'Unione nazionale delle associazioni degli immigrati e degli emigrati (UNAIE);

     un rappresentante dell'Associazione nazionale delle famiglie degli emigrati (ANFE);

     un rappresentante del Centro studi emigrazione Roma (CSER);

     un rappresentante dell'Associazione cristiana dei lavoratori italiani (ACLI);

     un rappresentante dell'Istituto Fernando Santi;

     un rappresentante della Federazione italiana dei lavoratori emigrati e famiglie (FILEF);

     un rappresentante dell'Ufficio centrale per l'emigrazione italiana (UCEI);

     un rappresentante dell'Associazione italiana per la tutela degli emigrati e famiglie (AITEF);

     un rappresentante del Comitato tricolore degli italiani nel mondo (CTIM);

     un esperto in materia di editoria, il quale abbia già ricoperto incarichi dirigenziali in organismi operanti nel settore;

     un rappresentante designato unitariamente dalle Confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

     La commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione e di un terzo dei suoi componenti in seconda convocazione.

     L'ufficio di segreteria è composto da un funzionario del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri e da un funzionario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

 

          Art. 2.

     I contributi di cui al primo comma dell'art. 26 e al quarto comma dell'art. 45 della legge sono destinati:

     1) a giornali e riviste, pubblicati e diffusi all'estero, che trattino, con testi scritti prevalentemente in lingua italiana, argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dei lavoratori italiani all'estero;

     2) a pubblicazioni che siano effettivamente uscite con almeno quattro numeri nel corso dell'anno solare di riferimento, edite in Italia, diffuse prevalentemente all'estero, che trattino argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dell'emigrazione e la cui impresa editrice sia iscritta al Registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della legge.

 

          Art. 3.

     La misura dei contributi previsti per i giornali e per le riviste di cui al punto 1) del precedente art. 2 è stabilita dalla commissione di cui all'art. 1 del presente decreto mediante la seguente ripartizione annuale:

     100 milioni in parti eguali tra tutti gli aventi titolo;

     150 milioni in proporzione al numero di effettive uscite nel corso dell'anno;

     150 milioni in proporzione al numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno, rapportate al formato tipo di cm 43 x 59, con esclusione dello spazio pubblicitario;

     150 milioni in proporzione alla tiratura complessiva annua;

     150 milioni da ripartire tra gli aventi titolo in proporzione alla natura informativa e all'apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.

 

          Art. 4.

     La misura dei contributi previsti per le pubblicazioni di cui al punto 2) del precedente art. 2 è stabilita dalla commissione di cui all'art. 1 del presente decreto mediante la seguente ripartizione annuale:

     50 milioni in parti eguali tra tutti gli aventi titolo;

     50 milioni in proporzione al numero di effettive uscite nel corso dell'anno;

     50 milioni in proporzione al numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno, rapportate al formato tipo di cm 43 x 59, con esclusione dello spazio pubblicitario;

     100 milioni in proporzione al numero delle copie inviate all'estero;

     50 milioni da ripartire tra gli aventi titolo, in proporzione alla natura informativa e all'apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.

 

          Art. 5.

     I contributi per la stampa italiana all'estero di cui al quarto comma dell'art. 45 della legge, relativi al triennio 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980, saranno corrisposti in una unica soluzione. Le relative domande devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

     I contributi per la stampa italiana all'estero di cui all'art. 26 della legge, relativi al quinquennio 1° gennaio 1981-31 dicembre 1985, saranno erogati in cinque corrispondenti soluzioni annuali. Le relative domande devono essere presentate, distintamente per i contributi relativi agli anni 1981 e 1982, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e per i contributi relativi agli anni dal 1983 al 1985 entro il 31 marzo dell'anno successivo.

 

          Art. 6.

     Le domande di concessione dei contributi di cui al n. 1) del precedente art. 2 devono essere trasmesse in regola con la legge sul bollo, a firma dell'editore di ciascuna testata, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nella cui giurisdizione viene pubblicato il giornale o la rivista. La rappresentanza diplomatica o il consolato sono tenuti a trasmettere le domande entro trenta giorni dalla data di ricevimento alla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri per il successivo inoltro all'ufficio di segreteria della commissione di cui all'art. 1 del presente decreto.

     Nelle domande deve essere indicato il periodo di riferimento cui si intende partecipare, secondo quanto indicato nel precedente art. 5, e devono essere altresì specificati: la denominazione e la sede della testata; il direttore; l'editore e il proprietario; il numero di effettive uscite; la tiratura e il numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno. Le domande devono essere redatte secondo lo schema dell'allegato 1/A e corredate dei moduli di cui all'allegato 2/A e 2/B, compilati in ogni loro parte. Alla domanda devono essere allegati i numeri pubblicati nel periodo per il quale si richiede il contributo [3].

     Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero sono tenute a fornire per ciascuna testata pubblicata nella giurisdizione di loro competenza e che faccia richiesta dei contributi previsti dalla legge indicazioni relative alla tiratura.

 

          Art. 7.

     Gli editori delle pubblicazioni di cui al punto 2) del precedente art. 2 devono presentare per ciascuna testata domanda in bollo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio dell'editoria - Via Boncompagni 15 - 00187 Roma.

     Nelle domande deve essere indicato il periodo di riferimento cui si intende partecipare secondo quanto indicato nel precedente art. 5 e, per quanto riguarda i contributi relativi al quinquennio 1° gennaio 1981-31 dicembre 1985, esplicita dichiarazione che l'editore ha provveduto a comunicare al Registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della legge ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto a quanto risulta dai documenti depositati per l'iscrizione.

     Nelle domande devono essere specificati: la denominazione e la sede della testata; il direttore; l'editore e il proprietario; il numero effettivo delle uscite nel periodo di riferimento; la tiratura e il numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno. Le domande devono essere redatte secondo lo schema dell'allegato 1/B e corredate dei moduli di cui all'allegato 2/A e 2/B, compilati in ogni loro parte. Alla domanda deve essere allegata la collezione completa della pubblicazione e atto di notorietà, o una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il numero delle copie inviate all'estero, anche sotto forma di abbonamento [4].

 

 

Allegati

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 6 del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla L. 16 luglio 2012, n. 103.

[2] Alinea così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 17 marzo 1983, n. 75.

[3] Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 17 marzo 1983, n. 75.

[4] Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 17 marzo 1983, n. 75.