§ 90.3.29 - D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, in materia di disciplina dell'uso del personal [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.3 personale
Data:13/06/2008
Numero:122


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni


§ 90.3.29 - D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, in materia di disciplina dell'uso del personal computer nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista.

(G.U. 15 luglio 2008, n. 164)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;

     Vista la legge 16 gennaio 2008, n. 16, recante modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, recante regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;

     Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 aprile 2008;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 44, comma 1, lettera a), le parole: «dattiloscritte (da 60 battute ciascuna)» sono sostituite dalle seguenti: «di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi»;

     b) all'articolo 44, comma 1, lettera c), secondo periodo, le parole: «una pagina e mezzo dattiloscritta di 45 righe da 60 battute ciascuna» sono sostituite dalle seguenti: «le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi»;

     c) dopo l'articolo 44, è inserito il seguente:

     «Art. 44-bis. - Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer).

     1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilità dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalità dell'elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonchè a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformità di carattere e di spaziatura.

     2. Le modalità tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16».

     d) all'articolo 46 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione.»;

     e) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «I candidati» sono inserite le seguenti: «, ove non si avvalgono della facoltà di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della prova scritta,»;

     2) al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «memorie» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli elaboratori elettronici (personal computer) di cui all'articolo 44-bis;

     3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

     «6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma da inserire nell'elaboratore elettronico (personal computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l'ora. L'elaboratore è riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove previste dall'articolo 44, comma 1.

     6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione, anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti documentali.

     6-quater. In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalità previste dall'articolo 44-bis, nel rispetto delle modalità operative di cui al comma 7. In ogni caso non è concesso il recupero del tempo trascorso dall'inizio della prova.».

     f) l'articolo 49, è sostituito dal seguente:

     «Art. 49 (Termine della prova e consegna dei lavori). -1. Il candidato, compiuto il proprio lavoro lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome cognome e residenza.

     2. In caso di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul comando «concludi» del menu «file», estrae il CD e la penna USB dal computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di cui all'articolo 48, comma 6, primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell'elaborato, lo stesso viene riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma.

     3. Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente al CD, sigillata e siglata dal Presidente della Commissione. Dell'operato viene redatto apposito verbale. La commissione decide ai sensi dell'articolo 48, commi 7 e 8.

     4. Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della commissione, il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la propria sottoscrizione.

     5. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati con cera lacca e firmati all'esterno da due componenti della commissione e dal segretario.».