§ 90.1.21 - D.L. 2 settembre 2002, n. 192.
Proroga di termini nel settore dell'editoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.1 disciplina generale
Data:02/09/2002
Numero:192


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 90.1.21 - D.L. 2 settembre 2002, n. 192. [1]

Proroga di termini nel settore dell'editoria.

(G.U. 2 settembre 2002, n. 205).

 

Art. 1.

     1. Al decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: «per un periodo di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2002»;

     b) il comma 2 dell'articolo 1 è abrogato;

     c) al comma 3 dell'articolo 1 la parola: «Al» è sostituita dalle seguenti: «Trenta giorni prima della scadenza del».

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] D.L. convertito in legge dalla L. 23 ottobre 2002, n. 234 (G.U. 25 ottobre 2002, n. 251).