§ 90.1.4 - R.D. 12 dicembre 1940, n. 2052.
Approvazione del regolamento per l'attuazione della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.1 disciplina generale
Data:12/12/1940
Numero:2052


Sommario
Art. 1.      Il ministero della cultura popolare sovrintende all'attuazione della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli [...]
Art. 2.      La commissione consultiva istituita dall'art. 12 della legge è nominata dal ministro per la cultura popolare ed è composta di non più di due rappresentanti per ciascuno [...]
Art. 3.      Per le materie contemplate dalla legge e dal presente regolamento, sono competenti, nei rapporti con lo stampatore, gli uffici nella cui giurisdizione ha sede l'officina [...]
Art. 4.      Gli stampatori e gli editori sono obbligati ad iscriversi presso la rispettiva prefettura e a comunicare alla stessa gli eventuali cambiamenti relativi alla iscrizione
Art. 5.      Ogni stampatore è obbligato a tenere un registro rilegato, con pagine numerate con inchiostro indelebile, nel quale deve iscrivere, prima della consegna, [...]
Art. 6.      Agli effetti dell'art. 7, comma primo della legge, si considerano di carattere strettamente privato le fotografie che, per l'oggetto riprodotto, appaiono di interesse [...]
Art. 7.      I decreti dei ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della cultura popolare, relativi alla concessione temporanea, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della [...]
Art. 8.      La dicitura "esemplare fuori commercio per la distribuzione agli effetti di legge", prescritta dall'art. 5, ultimo comma della legge, deve apporsi, per gli stampati di [...]
Art. 9.      La consegna degli esemplari deve essere fatta in pacchi confezionati con involucro resistente e chiusi con sigillo metallico, recanti all'esterno, oltre l'indirizzo, la [...]
Art. 10.      Quando la consegna concerne esclusivamente opuscoli, periodici, riviste, pubblicazioni a fascicoli, estratti da qualsiasi pubblicazione, fogli volanti, avvisi, manifesti [...]
Art. 11.      Lo stampatore o editore ha l'obbligo di accompagnare la consegna di ciascun pacco o piego con elenco in due esemplari degli stampati e delle pubblicazioni
Art. 12.      Ai fini del terzo comma dell'art. 1 della legge, la consegna fatta a mezzo della posta o della ferrovia si intende eseguita quando il pacco o il piego è stato rimesso [...]
Art. 13.      I pacchi o pieghi contenenti esemplari d'obbligo, spediti dagli stampatori o editori per mezzo della posta, fruiscono della riduzione di tariffa prevista dall'art. 89 [...]
Art. 14.      Il ministero della cultura popolare, la prefettura, la procura del Re ed il provveditorato agli studi controllano il contenuto dei pacchi o pieghi e, se non riscontrano [...]
Art. 15.      L'esemplare degli stampati e delle pubblicazioni consegnato alla prefettura per il ministero della cultura popolare, ad eccezione dell'esemplare dei quotidiani e dei [...]
Art. 16.      I tre esemplari delle cartoline illustrate riproducenti paesaggi, vedute panoramiche, monumenti, costumi tipici italiani, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della [...]
Art. 17.      In caso di mancata, incompleta o comunque imperfetta consegna degli esemplari dovuti, il ministero della cultura popolare, la prefettura e il provveditorato agli studi [...]
Art. 18.      Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'autorità cui è dovuta la consegna degli esemplari, indipendentemente dalla denuncia di cui all'articolo medesimo, ingiunge [...]
Art. 19.      L'esecuzione d'ufficio della consegna di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni è fatta a mezzo di ufficiali di pubblica sicurezza ed a spese dello stampatore o [...]
Art. 20.      Per assicurare la piena attuazione della legge, i soprintendenti bibliografici o loro delegati procedono ad ispezioni presso gli stampatori e gli editori, con facoltà di [...]


§ 90.1.4 - R.D. 12 dicembre 1940, n. 2052. [1]

Approvazione del regolamento per l'attuazione della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

(G.U. 6 maggio 1940, n. 107)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato l'unito regolamento per l'attuazione della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, visto, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

 

     Art. 2.

     La legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 374, e l'unito regolamento entreranno in vigore allo scadere di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale del regno; fatta eccezione per l'articolo 12 della legge e per l'art. 2 del regolamento, riguardanti la commissione consultiva, i quali entreranno in vigore il giorno stesso della detta pubblicazione.

 

 

Regolamento

 

     Art. 1.

     Il ministero della cultura popolare sovrintende all'attuazione della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni. Nelle questioni di ordine generale o di speciale rilevanza o che possano riguardare gli altri ministeri interessati sente, anche ai fini della collaborazione e della intesa coi medesimi, il parere della commissione consultiva di cui all'art. 12 della legge stessa.

 

          Art. 2.

     La commissione consultiva istituita dall'art. 12 della legge è nominata dal ministro per la cultura popolare ed è composta di non più di due rappresentanti per ciascuno dei ministeri dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare.

     Segretario della commissione è un funzionario di gruppo A del ministero della cultura popolare.

     La convocazione della commissione può essere richiesta da uno dei ministeri interessati, anche ai fini dell'art. 1 del presente regolamento.

     Ai componenti e al segretario della commissione spettano i compensi nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 3.

     Per le materie contemplate dalla legge e dal presente regolamento, sono competenti, nei rapporti con lo stampatore, gli uffici nella cui giurisdizione ha sede l'officina grafica; nei rapporti con l'editore gli uffici nella cui circoscrizione l'editore ha il proprio domicilio legale.

 

          Art. 4.

     Gli stampatori e gli editori sono obbligati ad iscriversi presso la rispettiva prefettura e a comunicare alla stessa gli eventuali cambiamenti relativi alla iscrizione.

     L'iscrizione deve indicare, oltre al nome e alla sede ai sensi dell'art. 3:

     a) per le ditte individuali: il cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio del proprietario della ditta;

     b) per le società legali: il cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio dei soci in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei gerenti delle società in accomandita; del presidente, consigliere delegato e direttore delle società anonime;

     c) per le società di fatto: il cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio del loro rappresentante;

     d) per gli enti morali: il cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio del loro legale rappresentante.

     Le prefetture comunicano al ministero della cultura popolare e alle competenti regie procure e regie soprintendenze bibliografiche le iscrizioni e i relativi cambiamenti, man mano che ad esse pervengono.

 

          Art. 5.

     Ogni stampatore è obbligato a tenere un registro rilegato, con pagine numerate con inchiostro indelebile, nel quale deve iscrivere, prima della consegna, cronologicamente e con numero progressivo, in unica serie, gli stampati che escono, anche incompleti, della sua officina, esclusi i giornali.

     Uguale registro deve tenere ciascun editore per tutte le opere di sua edizione.

     Tali registri debbono essere conformi ai moduli allegati al presente regolamento e vidimati dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

     I registri devono essere presentati, ad ogni richiesta, alla prefettura o all'ufficio da questa delegato e devono essere tenuti a disposizione delle autorità interessate all'applicazione della legge per i relativi accertamenti.

     Se l'editore pubblica cataloghi, deve indicarvi, per ogni pubblicazione: la ditta dello stampatore, la sede dell'officina grafica, l'anno per l'era cristiana e per l'era fascista di effettiva pubblicazione. Per la ristampa di pubblicazioni già da lui edite a mezzo di qualsiasi stampatore deve inoltre indicare: il genere della ristampa (se identica o con modificazioni); l'anno della precedente pubblicazione; la ditta e la sede dell'officina grafica del precedente stampatore.

 

          Art. 6.

     Agli effetti dell'art. 7, comma primo della legge, si considerano di carattere strettamente privato le fotografie che, per l'oggetto riprodotto, appaiono di interesse circoscritto a singoli individui o famiglie.

 

          Art. 7.

     I decreti dei ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della cultura popolare, relativi alla concessione temporanea, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge, di esenzioni od agevolazioni nella consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni ed alla revoca delle concessioni medesime, devono essere emanati di ufficio o a richiesta degli interessati con domanda diretta al ministero della cultura popolare, sentito il parere della commissione di cui all'art. 12 della legge stessa.

 

          Art. 8.

     La dicitura "esemplare fuori commercio per la distribuzione agli effetti di legge", prescritta dall'art. 5, ultimo comma della legge, deve apporsi, per gli stampati di più pagine, sul frontespizio e su una delle ultime pagine del testo e deve essere applicata con inchiostro indelebile.

 

          Art. 9.

     La consegna degli esemplari deve essere fatta in pacchi confezionati con involucro resistente e chiusi con sigillo metallico, recanti all'esterno, oltre l'indirizzo, la dicitura "esemplari d'obbligo" e il nome dello stampatore o editore.

     Nel caso del primo comma dell'art. 1 della legge, i pacchi devono essere quattro, e cioè uno diretto al ministero della cultura popolare, uno alla prefettura, uno alla procura del re e uno al provveditorato agli studi. I pacchi diretti alla prefettura e al provveditorato agli studi devono contenere ciascuno i tre esemplari previsti dalla legge, ordinati in tre gruppi, sotto fascia, pronti per la spedizione, destinati, rispettivamente, per quanto riguarda il pacco della prefettura, uno alla prefettura stessa, uno al ministero dell'interno (direzione generale della pubblica sicurezza) e uno al ministero della cultura popolare, e, per quanto riguarda il pacco del provveditorato agli studi, uno alla biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma, uno alla biblioteca nazionale centrale di Firenze, e il terzo alla biblioteca locale.

     Nei casi previsti dall'art. 1, comma secondo, e dagli art. 2 e 3 della legge, i pacchi devono essere tanti quante sono le autorità destinatarie.

     Ove il pacco contenga più esemplari di una stessa pubblicazione si applica la seconda parte del comma precedente. La stessa norma si applica per le cartoline illustrate consegnate al ministero della cultura popolare e destinate agli uffici indicati nell'art. 16 del presente regolamento.

 

          Art. 10.

     Quando la consegna concerne esclusivamente opuscoli, periodici, riviste, pubblicazioni a fascicoli, estratti da qualsiasi pubblicazione, fogli volanti, avvisi, manifesti e simili, è in facoltà dello stampatore o editore di eseguire la consegna stessa mediante pieghi raccomandati, osservando le prescrizioni dell'articolo precedente, salvo per quanto concerne la chiusura con sigillo metallico.

 

          Art. 11.

     Lo stampatore o editore ha l'obbligo di accompagnare la consegna di ciascun pacco o piego con elenco in due esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

     Gli elenchi devono riportare per ciascuna pubblicazione i dati iscritti nel registro dello stampatore o editore di cui all'art. 5 del presente regolamento.

 

          Art. 12.

     Ai fini del terzo comma dell'art. 1 della legge, la consegna fatta a mezzo della posta o della ferrovia si intende eseguita quando il pacco o il piego è stato rimesso all'ufficio postale o ferroviario.

 

          Art. 13.

     I pacchi o pieghi contenenti esemplari d'obbligo, spediti dagli stampatori o editori per mezzo della posta, fruiscono della riduzione di tariffa prevista dall'art. 89 del codice postale, purchè sui pacchi e i pieghi medesimi sia fatto riferimento alla tariffa ridotta ed all'obbligo dell'invio, e siano indicati il nome dello stampatore o editore e i numeri complessivi coi quali le pubblicazioni sono state iscritte negli appositi registri tenuti dalla stampatore o editore.

     Per i giornali e periodici l'invio degli esemplari d'obbligo può essere fatto in abbonamento postale, con la sola dicitura sulla fascetta "esemplare d'obbligo".

 

          Art. 14.

     Il ministero della cultura popolare, la prefettura, la procura del Re ed il provveditorato agli studi controllano il contenuto dei pacchi o pieghi e, se non riscontrano irregolarità, restituiscono vidimato allo stampatore o editore mittente, a titolo di ricevuta, uno degli elenchi di cui al primo comma dell'art. 11 non oltre quindici giorni dalla ricezione dei pacchi o pieghi.

     L'altro elenco viene conservato dall'ufficio per ogni opportuno riscontro.

     Il provveditore agli studi è assistito per le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, dal capo della biblioteca pubblica cui è assegnata la terza copia o da un suo delegato.

     Quando la biblioteca anzidetta abbia sede in un comune diverso dal capoluogo di provincia, il capo della biblioteca stessa può essere sostituito, per il suo compito presso il provveditorato agli studi, da persona designata dal ministero dell'educazione nazionale.

     La prefettura, la procura del Re e il provveditorato agli studi trasmettono gli esemplari degli stampati e delle pubblicazioni destinati ai ministeri e alle biblioteche, accompagnandoli con un elenco descrittivo di essi.

 

          Art. 15.

     L'esemplare degli stampati e delle pubblicazioni consegnato alla prefettura per il ministero della cultura popolare, ad eccezione dell'esemplare dei quotidiani e dei periodici, è dalla prefettura stessa inoltrato immediatamente alla biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" in Roma, per la compilazione della bibliografia generale. La prefettura dà avviso al ministero predetto dell'avvenuto inoltro mediante elenco descrittivo quindicinale.

 

          Art. 16.

     I tre esemplari delle cartoline illustrate riproducenti paesaggi, vedute panoramiche, monumenti, costumi tipici italiani, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge, sono assegnati alle direzioni generali della stampa italiana, della propaganda e del turismo, per gli usi di diffusione, di propaganda e turistici, con assoluta esclusione di qualsiasi diritto, da parte del ministero, di riproduzione degli esemplari stessi.

 

          Art. 17.

     In caso di mancata, incompleta o comunque imperfetta consegna degli esemplari dovuti, il ministero della cultura popolare, la prefettura e il provveditorato agli studi ne fanno denuncia alla pretura, per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8 della legge.

     Il ministero della cultura popolare e il provveditorato agli studi informano della denuncia la prefettura, che viene del pari informata dalla procura del Re quando questa promuove di sua iniziativa il procedimento penale per le infrazioni di cui al comma precedente.

     In ogni caso la pretura deve dar notizia alla prefettura e all'autorità denunciante dell'esito del procedimento, entro quindici giorni.

     La prefettura è tenuta a dare notizia al ministero della cultura popolare delle inadempienze nella consegna di esemplari dovuti, per le quali viene promosso procedimento penale, e dell'esito del procedimento.

 

          Art. 18.

     Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'autorità cui è dovuta la consegna degli esemplari, indipendentemente dalla denuncia di cui all'articolo medesimo, ingiunge allo stampatore o editore di eseguire o completare o perfezionare la consegna, prefiggendogli il termine strettamente necessario, con diffida della esecuzione di ufficio allo scadere del termine.

 

          Art. 19.

     L'esecuzione d'ufficio della consegna di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni è fatta a mezzo di ufficiali di pubblica sicurezza ed a spese dello stampatore o editore inadempiente.

     Essa può consistere, a seconda dei casi, nell'acquisto dal commercio degli esemplari od anche nella riproduzione coi mezzi tecnici già predisposti dallo stesso obbligato (composizione tipografica, negativa di fotografia e simili).

     La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è rimessa all'esattore comunale, che ne fa la riscossione nella forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

 

          Art. 20.

     Per assicurare la piena attuazione della legge, i soprintendenti bibliografici o loro delegati procedono ad ispezioni presso gli stampatori e gli editori, con facoltà di compiere ogni opportuno accertamento.

     Se nelle ispezioni sono accertate infrazioni, viene redatto processo verbale, da inviare alla pretura, agli effetti dell'art. 8 della legge, ed alla prefettura.

     I soprintendenti bibliografici devono inviare, alla fine di ogni anno, una relazione circa le ispezioni ai ministeri della cultura popolare, dell'interno, di grazia e giustizia, dell'educazione nazionale e delle corporazioni.

 

 

     Allegato

     Moduli dei registri degli stampatori e degli editori

     Avvertenza generale

     I registri possono contenere, oltre le indicazioni specificate nei presenti moduli, altri dati, che interessino il titolare o siano richiesti da altre norme.

     Registro dello stampatore (per ciascuna officina grafica)

N. d'ordine

Descrizione degli stampati (a)

Data di consegna degli esemplari di obbligo

Data di pubblicazione (b)

1

2

3

4

(a) Indicare gli elementi valevoli a identificare lo stampato nel contenuto e nella forma: genere (libro, fotografia, incisione, ecc.), titolo o soggetto, nome dell'autore, caratteristiche tecniche.

Nel caso di più tirature contemporanee di una stessa pubblicazione, precisare gli elementi differenziali.

Nel caso di ristampa ad opera dello stesso stampatore, indicare il genere della ristampa, se identica o con modificazioni, e l'anno della precedente pubblicazione.

(b) Ai sensi dell'art. 1, comma terzo della legge, s'intende per pubblicazione la messa in commercio o in diffusione o distribuzione ovvero la remissione di copia al committente o ad altra persona.

     Registro dell'editore

N. d'ordine

Descrizione degli stampati (a)

Stampatore (ditta e sede dell'officina grafica)

Data di pubblicazione (b)

1

2

3

4

(a) Indicare gli elementi valevoli a identificare lo stampato nel contenuto e nella forma: genere (libro, fotografia, incisione, ecc.), titolo o soggetto, norme dell'autore, caratteristiche tecniche.

Nel caso di più tirature contemporanee di una stessa pubblicazione, precisare gli elementi differenziali.

Nel caso di ristampa di pubblicazione già edita dalla stessa ditta a mezzo di qualsiasi stampatore, indicare il genere della stampa, se identica o con modificazioni, l'anno della precedente pubblicazione; la ditta e la sede dell'officina grafica del precedente stampatore.

(b) Ai sensi dell'art. 1, comma terzo della legge, s'intende per pubblicazione la messa in commercio o in diffusione o distribuzione ovvero la remissione di copia al committente o ad altra persona.

Nel caso che l'editore sia obbligato alla consegna degli esemplari (art. 9, comma secondo della legge), indicare anche la data di consegna.

     Editore - stampatore

     L'editore-stampatore può tenere un solo registro presso l'officina grafica, se questa ha sede nella stessa provincia in cui è domiciliata la ditta.


[1] Abrogato dall'art. 8 della L. 15 aprile 2004, n. 106, con la decorrenza ivi stabilita e dall'art. 46 del D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.