§ 90.1.3 - R.D. 16 settembre 1940, n. 1444.
Nuovo ordinamento del Regio istituto di patologia del libro in Roma.


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.1 disciplina generale
Data:16/09/1940
Numero:1444


Sommario
Art. 1.      Il Regio istituito di patologia del libro ha lo scopo
Art. 2.      L'Istituto è costituito di
Art. 3.      I laboratori di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 2, oltre i compiti loro affidati per il conseguimento dei fini assegnati all'Istituto, funzionano da centri [...]
Art. 4.      Ai laboratori sperimentali di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 2 possono essere ammessi, quali collaboratori del personale addetto a ciascun laboratorio, [...]
Art. 5.      Agli attuali ruoli del personale del Ministero dell'educazione nazionale sono aggiunti, per i servizi del Regio istituto di patologia del libro, quelli di cui all'unita [...]
Art. 6.      L'Istituto, oltre al personale previsto dalla predetta tabella organica, si avvale, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1038, anche
Art. 7.      Il direttore del Regio istituto è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale in seguito a concorso per titoli, al quale possono partecipare
Art. 8.      Al direttore dell'Istituto spettano anche la qualifica e le funzioni di ispettore generale bibliografico, se di 5° grado; di ispettore superiore bibliografico se di 6° [...]
Art. 9.      I posti di assistente e quelli di gruppo C sono conferiti, col grado iniziale, in seguito a concorsi pubblici per titoli e per esami, banditi dal Ministero [...]
Art. 10.      Le promozioni ai gradi 10° e 9° di assistente e quelle ai gradi 11° e 10° del gruppo C sono conferite, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero [...]
Art. 11.      Ai fini dell'art. 15 del regio decreto 25 giugno 1937, n. 1114, il direttore dell'Istituto invia al Consiglio nazionale delle ricerche ogni anno, entro il mese di [...]
Art. 12.      Nella prima applicazione del presente decreto è in facoltà del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il parere di una Commissione composta di due professori [...]
Art. 13.      Nella prima applicazione del presente decreto, nei concorsi per i posti di gruppo C, si prescinde dal requisito del limite massimo di età per quei candidati, i quali [...]
Art. 14.      Sono mantenute in vigore le disposizioni contenute negli articoli 5, commi secondo e quarto, 6, 7, e 8 del regio decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 1038


§ 90.1.3 - R.D. 16 settembre 1940, n. 1444.

Nuovo ordinamento del Regio istituto di patologia del libro in Roma.

(G.U. 29 ottobre 1940, n. 254)

 

 

     Art. 1.

     Il Regio istituito di patologia del libro ha lo scopo:

     a) di studiare le materie librarie ed in genere i processi di fabbricazione del libro;

     b) di studiare la natura, l'origine e la genesi delle alterazioni fisiche e biologiche che colpiscono le materie librarie;

     c) di studiare adeguati mezzi di prevenzione e di lotta tanto nei casi particolari quanto nella profilassi e nel risanamento dei depositi librari;

     d) di eseguire, a scopo di studio e con l'ausilio di mezzi sperimentali, il restauro di materiale bibliografico, con particolare riguardo a quello raro e di pregio.

 

          Art. 2.

     L'Istituto è costituito di:

     a) un Laboratorio di biologia;

     b) un Laboratorio di chimica;

     c) un Laboratorio di fisica;

     d) un Laboratorio di tecnologia del libro;

     e) un Laboratorio di bibliologia;

     f) un Laboratorio del restauro;

     g) un Laboratorio fotografico;

     h) una Biblioteca;

     i) una Fototeca;

     l) una Cartiera;

     m) una Stamperia;

     n) un'Esposizione permanente di materiale biblioteco nomico;

     o) un Campo sperimentale.

 

          Art. 3.

     I laboratori di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 2, oltre i compiti loro affidati per il conseguimento dei fini assegnati all'Istituto, funzionano da centri di perfezionamento per laureati provenienti da Università italiane o straniere.

     I laboratori di cui alle lettere f) e g), l) ed m) dell'art. 2, oltre i compiti loro affidati per il conseguimento dei fini assegnati all'Istituto, funzionano da officine di preparazione per apprendisti che vi siano ammessi secondo particolari norme da determinarsi col suddetto regolamento.

     I corsi di perfezionamento e di apprendistato hanno rispettivamente la durata di due e di cinque anni.

     I perfezionandi e gli apprendisti dovranno versare all'erario, ai fini dell'ammissione ai corsi, un'annua tassa rispettivamente di lire 150 e 75.

     Al termine del tirocinio i perfezionandi e gli apprendisti sono ammessi a sostenere un esame dinanzi ad una Commissione composta del direttore dell'Istituto e di due capi reparto, per accertare la preparazione nella specialità del laboratorio da ciascuno di essi frequentato.

     A coloro che superano il detto esame viene rilasciato, dietro versamento all'erario di una tassa di lire 50, un diploma dal quale risulti la loro specializzazione.

 

          Art. 4.

     Ai laboratori sperimentali di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 2 possono essere ammessi, quali collaboratori del personale addetto a ciascun laboratorio, assistenti volontari gratuiti, forniti di una delle lauree rilasciate dalle Facoltà di lettere e filosofia, di medicina e chirurgia, di scienze matematiche fisiche e naturali, o di ingegneria, in rapporto alla specializzazione del laboratorio a cui ciascuno di essi aspira.

     Ai detti assistenti volontari gratuiti viene rilasciato un attestato dopo un periodo di effettivo ed ininterrotto tirocinio di non meno di due anni.

 

          Art. 5.

     Agli attuali ruoli del personale del Ministero dell'educazione nazionale sono aggiunti, per i servizi del Regio istituto di patologia del libro, quelli di cui all'unita tabella A) vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

     In quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto si applicano al personale di ruolo del Regio istituto tutte le disposizioni contenute nei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960 e 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni.

 

          Art. 6.

     L'Istituto, oltre al personale previsto dalla predetta tabella organica, si avvale, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 23 giugno 1938, n. 1038, anche:

     a) di quattro professori di scuola media comandati con qualifica e funzioni di capo reparto, ciascuno dei quali sia fornito di titoli di studio e di carriera attinenti alla natura del laboratorio a cui è destinato;

     b) di un funzionario del ruolo delle Biblioteche governative di gruppo B o C con funzioni di economo;

     c) di due subalterni appartenenti al ruolo del Ministero dell'educazione nazionale o di altre Amministrazioni dipendenti.

 

          Art. 7.

     Il direttore del Regio istituto è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale in seguito a concorso per titoli, al quale possono partecipare:

     a) gli impiegati dello Stato di gruppo A, di grado non inferiore al 7° , forniti di una delle lauree indicate nel precedente art. 4;

     b) gli estranei all'Amministrazione statale forniti di una delle lauree di cui alla precedente lettera a), i quali abbiano esercitato per almeno 12 anni una professione attinente alle materie che formano oggetto dell'attività dell'Istituto.

     Il vincitore del concorso per direttore è nominato al grado iniziale (grado sesto) e consegue l'avanzamento al grado quinto dopo dodici anni di permanenza nel grado sesto di qualsiasi ruolo statale di gruppo A.

 

          Art. 8.

     Al direttore dell'Istituto spettano anche la qualifica e le funzioni di ispettore generale bibliografico, se di 5° grado; di ispettore superiore bibliografico se di 6° grado.

 

          Art. 9.

     I posti di assistente e quelli di gruppo C sono conferiti, col grado iniziale, in seguito a concorsi pubblici per titoli e per esami, banditi dal Ministero dell'educazione nazionale.

     Per l'ammissione ai concorsi per assistente è richiesto uno dei diplomi di laurea di cui al precedente art. 4.

     Per l'ammissione ai concorsi per i posti di gruppo C è richiesto il diploma di licenza da Istituto medio di primo grado.

 

          Art. 10.

     Le promozioni ai gradi 10° e 9° di assistente e quelle ai gradi 11° e 10° del gruppo C sono conferite, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale, agli impiegati del grado immediatamente inferiore che ne siano riconosciuti meritevoli e che abbiano compiuto quattro anni di servizio in ciascuno dei gradi immediatamente inferiori, se assistenti, e sei anni di servizio in ciascuno dei gradi immediatamente inferiori, se di gruppo C.

 

          Art. 11.

     Ai fini dell'art. 15 del regio decreto 25 giugno 1937, n. 1114, il direttore dell'Istituto invia al Consiglio nazionale delle ricerche ogni anno, entro il mese di gennaio, una relazione sull'attività scientifica svolta dall'Istituto stesso nell'anno precedente.

 

          Art. 12.

     Nella prima applicazione del presente decreto è in facoltà del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il parere di una Commissione composta di due professori universitari e del direttore generale delle Accademie e Biblioteche che la presiede, di conferire il posto di direttore a funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 6°, che, per servigi resi, risulti particolarmente competente nelle funzioni inerenti al posto da attribuire.

 

          Art. 13.

     Nella prima applicazione del presente decreto, nei concorsi per i posti di gruppo C, si prescinde dal requisito del limite massimo di età per quei candidati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano addetti all'Istituto da almeno due anni.

 

          Art. 14.

     Sono mantenute in vigore le disposizioni contenute negli articoli 5, commi secondo e quarto, 6, 7, e 8 del regio decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 1038.

     Il presente decreto anrdà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.