§ 8.3.F - Legge 23 luglio 1980, n. 366.
Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.3 disciplina generale
Data:23/07/1980
Numero:366


Sommario
Art. 1.      Il periodo di durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1 [...]
Art. 2.      Le commissioni provinciali per l'artigianato possono essere reintegrate nella loro composizione, limitatamente ai membri di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 13 della legge 25 luglio [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 8.3.F - Legge 23 luglio 1980, n. 366.

Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.

(G.U. 26 luglio 1980, n. 204)

 

     Art. 1.

     Il periodo di durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1 luglio 1978, n. 350, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 429, è ulteriormente prorogato fino a che la regione, dopo l'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato da emanarsi ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, non abbia disciplinato la materia, e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

 

          Art. 2.

     Le commissioni provinciali per l'artigianato possono essere reintegrate nella loro composizione, limitatamente ai membri di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che risultino deceduti o dimissionari.

     Il presidente della giunta regionale provvederà alla nomina su designazione delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia e tenendo conto delle liste di appartenenza dei membri da sostituire.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.