§ 89.2.15 - D.P.R. 22 febbraio 1994, n. 189.
Regolamento concernente integrazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, recante norme di attuazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.2 federazioni e organizzazioni
Data:22/02/1994
Numero:189


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma


§ 89.2.15 - D.P.R. 22 febbraio 1994, n. 189.

Regolamento concernente integrazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, recante norme di attuazione della legge istitutiva del C.O.N.I.

(G.U. 23 marzo 1994, n. 68)

 

 

     Art. 1.

     1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4-bis. Il consiglio nazionale può nominare un presidente onorario e due membri onorari del CONI, scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nel mondo dello sport e tenendo anche conto dei criteri e delle modalità determinati dal consiglio stesso, in armonia con le disposizioni del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) sulla composizione dei Comitati nazionali olimpici, i quali partecipano alle riunioni del consiglio nazionale senza diritto di voto.".