§ 89.1.9 - Legge 28 novembre 2001, n. 426.
Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.1 discipline sportive
Data:28/11/2001
Numero:426


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la spesa di lire 5,5 miliardi per l'anno 2002, per la realizzazione di progetti diretti alla informazione e sensibilizzazione in materia di contrasto [...]


§ 89.1.9 - Legge 28 novembre 2001, n. 426.

Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano.

(G.U. 11 dicembre 2001, n. 287).

 

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 5,5 miliardi per l'anno 2002, per la realizzazione di progetti diretti alla informazione e sensibilizzazione in materia di contrasto alla violenza nello sport e al doping, nonché all'istituzione del Museo dello sport italiano. Per le spese di funzionamento del Museo dello sport italiano è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dal 2002. Con appositi regolamenti del Ministro per i beni e le attività culturali, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge nonché la ripartizione delle risorse necessarie.

     2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 2002 e 500 milioni a decorrere dal 2003, si provvede quanto a lire 6 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e quanto a lire 500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.