§ 89.1.8 - D.M. 31 ottobre 2001, n. 440.
Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.1 discipline sportive
Data:31/10/2001
Numero:440


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela [...]
Art. 2.      1. La Commissione è costituita nel rispetto dei criteri prescritti dall'articolo 3, commi 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376
Art. 3.      1. Il Presidente viene nominato dal Ministro della salute
Art. 4.      1. I componenti rimangono in carica per la durata di quattro anni e non sono rieleggibili
Art. 5.      1. E' istituito presso il Ministero della salute un ufficio di segreteria della Commissione di cui si avvale il Presidente per l'espletamento dei relativi compiti [...]
Art. 6.      1. L'atto di convocazione indica il luogo nel quale si svolgono le riunioni e l'ordine del giorno e deve essere trasmesso almeno sette giorni prima della riunione cui si [...]
Art. 7.      1. I componenti percepiscono per la partecipazione alle riunioni della Commissione un gettone di presenza di L. 500.000 lorde
Art. 8.      1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f), della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la Commissione svolge le seguenti attività


§ 89.1.8 - D.M. 31 ottobre 2001, n. 440.

Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

(G.U. 20 dicembre 2001, n. 295).

 

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, in seguito denominata Commissione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

 

          Art. 2.

     1. La Commissione è costituita nel rispetto dei criteri prescritti dall'articolo 3, commi 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

 

          Art. 3.

     1. Il Presidente viene nominato dal Ministro della salute.

     2. Egli svolge i seguenti compiti:

     a) rappresenta la Commissione;

     b) nomina il vicepresidente tra i componenti della Commissione;

     c) convoca e presiede le riunioni della Commissione con frequenza almeno mensile, ne stabilisce l'ordine del giorno e designa i relatori;

     d) coordina l'attività della Commissione nei rapporti con l'Unione europea, gli organismi internazionali, il Ministero della salute, le regioni, le altre amministrazioni pubbliche, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e gli altri enti interessati all'attuazione della legge n. 376/2000;

     e) incarica i componenti della trattazione e dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate.

 

          Art. 4.

     1. I componenti rimangono in carica per la durata di quattro anni e non sono rieleggibili.

     2. Le dimissioni sono presentate al Presidente della Commissione che le inoltra al Ministro della salute.

 

          Art. 5.

     1. E' istituito presso il Ministero della salute un ufficio di segreteria della Commissione di cui si avvale il Presidente per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, composto da personale e diretto da un dirigente del Ministero.

     2. L'ufficio di segreteria svolge le necessarie attività di supporto per la Commissione, curando in particolare l'organizzazione delle riunioni e l'attuazione delle deliberazioni adottate.

 

          Art. 6.

     1. L'atto di convocazione indica il luogo nel quale si svolgono le riunioni e l'ordine del giorno e deve essere trasmesso almeno sette giorni prima della riunione cui si riferisce.

     2. La Commissione può essere convocata ad istanza di almeno otto componenti.

     3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza del Presidente o del Vice presidente e di almeno dieci componenti.

     4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice presidente.

     5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.

     6. Il segretario redige il verbale delle riunioni annotando il nome dei componenti presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni ed indicando i partecipanti ed il risultato delle votazioni.

     7. I verbali sono raccolti e conservati presso la segreteria della Commissione.

 

          Art. 7.

     1. I componenti percepiscono per la partecipazione alle riunioni della Commissione un gettone di presenza di L. 500.000 lorde.

     2. La spesa massima consentita per il compenso dei componenti della Commissione e le spese per il suo funzionamento e l'attività viene determinata nell'ammontare di lire 2 miliardi all'anno.

 

          Art. 8.

     1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f), della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la Commissione svolge le seguenti attività:

     a) predispone le classi delle sostanze dopanti e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376 in conformità alla regolamentazione della Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989; del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e dell'Agenzia Mondiale contro il doping o di altri organismi internazionali preposti al settore sportivo;

     b) individua le specialità medicinali contenenti i principi attivi singoli o in associazione delle classi predisposte in base alla lettera a);

     c) sottopone a revisione le classi di cui alla lettera a) e le specialità medicinali di cui alla lettera b), con cadenza non superiore a sei mesi;

     d) segnala al CIO e agli altri organismi internazionali preposti al settore sportivo l'inclusione nelle classi delle sostanze dopanti di altre sostanze biologicamente o farmacologicamente attive o altre pratiche mediche che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti e alterarne le prestazioni agonistiche;

     e) determina i casi, i criteri e le metodologie dei controlli antidoping in gara e fuori gara effettuati in relazione alle competizioni organizzate a livello nazionale e internazionale, in conformità alle regole ed alle indicazioni del CIO e delle competenti Federazioni sportive internazionali, dai predetti organismi, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline associate e dagli enti di promozione sportiva. A tal fine individua le competizioni e le attività sportive per le quali è effettuato il controllo sanitario dai laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente;

     f) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e delle competenti Federazioni sportive internazionali, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli antidoping in gara e fuori gara effettuati in relazione alle competizioni organizzate a livello locale dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline associate, dagli enti di promozione sportiva o da altri soggetti al di fuori delle ipotesi contemplate nella lettera precedente, individuando le competizioni e le attività sportive per le quali è effettuato il controllo sanitario dai laboratori accreditati dal Ministero della salute;

     g) esprime pareri sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori accreditati dal Ministero della salute;

     h) predispone un elenco nel quale sono iscritti i medici prelevatori curandone la tenuta e regolamentandone l'accesso a seguito di selezione, la formazione e l'aggiornamento degli iscritti;

     i) effettua i prelievi finalizzati ai controlli antidoping di cui alla lettera e) anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport e dei medici della Federazione medico sportiva italiana previa stipulazione di apposita convenzione;

     l) effettua i prelievi finalizzati alla tutela della salute avvalendosi del Servizio sanitario nazionale;

     m) propone al Ministero della salute la stipulazione di convenzioni con i laboratori di cui alle lettere e) ed f) per l'attuazione dei controlli antidoping, l'attuazione di progetti e lo svolgimento di ricerche;

     n) individua le forme di collaborazione in materia di controlli a tutela della salute con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

     o) predispone ogni anno un programma di attività e, eventualmente, specifici programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili ai fini di doping nelle attività sportive avvalendosi anche dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 376/2000;

     p) propone al Ministero della salute la stipulazione di apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di specifici progetti di ricerca;

     q) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e partecipa a programmi di interventi contro il doping;

     r) promuove campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, avvalendosi, eventualmente, della collaborazione delle amministrazioni pubbliche, del CONI, delle FF.SS.NN., delle società affiliate, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva pubblici e privati ed anche di medici specialisti di medicina dello sport;

     s) determina il contenuto dell'apposito contrassegno che devono recare sull'involucro e sul foglio illustrativo, le confezioni di farmaci appartenenti alle classi di sostanze dopanti;

     t) predispone lo schema di relazione al Parlamento del Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376, nonché sull'attività svolta.