§ 88.6.22 - D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20.
Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:29/01/1998
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Trasformazione
Art. 2.  Statuto
Art. 3.  Finalità
Art. 4.  Organi
Art. 5.  Consiglio di amministrazione
Art. 6.  Sovrintendente
Art. 7.  Personale
Art. 8.  Disponibilità finanziarie e gestione
Art. 9.  Vigilanza e amministrazione straordinaria
Art. 10.  Patrimonio.
Art. 11.  Norme transitorie.


§ 88.6.22 - D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20.

Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 12 febbraio 1998, n. 35).

 

     Art. 1. Trasformazione

     1. L'Istituto nazionale per il dramma antico, già ente pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e di seguito denominato "l'Istituto", è trasformato in fondazione ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. [1]

     2-bis. La fondazione ha sede legale in Roma e sede amministrativa e operativa in Siracusa. [2]

 

          Art. 2. Statuto [3]

     1. L'Istituto è dotato di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, ed approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

     2. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

 

          Art. 3. Finalità [4]

     1. L'Istituto ha le seguenti finalità:

     a) coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, l'attività teatrale presso i teatri greco-romani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonché di altre attività culturali ed artistiche ad esso relative;

     b) provvedere alla produzione ed alla rappresentazione dei testi drammatici greci e latini nel teatro greco di Siracusa, in altri teatri ed in ambienti di particolare rilievo culturale;

     c) curare la pubblicazione dei testi classici, delle monografie, degli studi specializzati e della rivista dell'Istituto;

     d) curare la biblioteca dell'Istituto ed incrementarne le acquisizioni;

     e) provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa;

     f) provvedere all'organizzazione di convegni ed altre attività di studi e di ricerca sui temi della classicità greca e latina;

     g) provvedere al mantenimento ed allo sviluppo della scuola di teatro “Giusto Monaco” in Siracusa;

     h) attivare le iniziative necessarie al coinvolgimento degli istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli del teatro classico greco e latino, anche attraverso apposite rassegne, tra le quali il Festival internazionale dei giovani di Palazzolo Acreide;

     i) promuovere, anche in coordinamento con le università, lo studio dei testi teatrali della classicità greca e latina.

     2. L'Istituto agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

     3. L'Istituto può, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, partecipare a società di capitali, o promuoverne la costituzione, e può altresì svolgere attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Le società di cui al periodo precedente non possono svolgere compiti attribuiti al sovrintendente di cui all'articolo 6. Nel caso in cui eserciti una attività commerciale, l'Istituto è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

 

          Art. 4. Organi [5]

     1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.

     2. I componenti del consiglio di amministrazione non rappresentano coloro che li hanno nominati nè ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività dell'Istituto.

     3. La durata degli organi collegiali è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per non più di due volte e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

     4. Lo statuto determina la composizione e le competenze del collegio dei revisori, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

          Art. 5. Consiglio di amministrazione [6]

     1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ed è composto:

     a) dal Sindaco di Siracusa, che è il presidente dell'Istituto;

     b) da un consigliere designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, con funzioni di consigliere delegato previste al comma 6;

     c) da due consiglieri, rispettivamente designati uno dal Ministro per i beni e le attività culturali ed uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     d) da un consigliere, designato dalla Regione siciliana;

     e) da un consigliere, designato dalla provincia di Siracusa;

     f) da un consigliere, designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     g) da un consigliere, in rappresentanza di partecipanti privati, qualora questi raggiungano una partecipazione al patrimonio dell'Istituto non inferiore al 15 per cento; tale misura è ridotta al 5 per cento nei casi in cui i partecipanti sono costituiti dai soggetti che già partecipavano all'Istituto. Lo statuto può prevedere un ulteriore componente del consiglio di amministrazione, qualora gli apporti dei partecipanti superino il 25 per cento del patrimonio. Lo statuto stabilisce le modalità per la designazione dei consiglieri in rappresentanza dei privati.

     2. Fino a quando non si sarà verificata la condizione di cui al comma 1, lettera g), il componente di cui alla stessa disposizione è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

     3. Il componente del consiglio di amministrazione di cui alla lettera b) è individuato tra personalità di elevato profilo culturale e con comprovate capacità organizzative; i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo degli studi sul teatro antico e della letteratura classica latina e greca, e con comprovate capacità organizzative. Sui componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e del componente di cui al comma 2, sono sentite le competenti commissioni parlamentari.

     4. Il consiglio di amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei partecipanti alle sedute. In caso di parità, prevale il voto del presidente. In particolare, il consiglio di amministrazione:

     a) delibera lo statuto e le sue successive modificazioni, da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     b) su proposta del consigliere delegato, definisce gli indirizzi artistico-culturali dell'Istituto;

     c) delibera il bilancio di esercizio;

     d) formula la proposta al Ministro per i beni e le attività culturali per la nomina del Sovrintendente, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1;

     e) approva, su proposta del Sovrintendente, i programmi di attività;

     f) delibera su tutte le materie riguardanti le attività istituzionali e le iniziative culturali dell'Istituto;

     g) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennità spettante agli altri componenti del consiglio di amministrazione per la partecipazione alle sedute, nonché il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori.

     5. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto.

     6. Il consigliere delegato formula proposte per gli indirizzi artistico-culturali e promuove le attività dell'Istituto; cura l'attività e l'organizzazione degli uffici; predispone il bilancio di esercizio da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di quest'ultimo, entro i trenta giorni successivi all'adozione.

     7. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione "Amici dell'INDA", in quanto promotrice di iniziative intese a tutelare le tradizioni storiche dell'Istituto, secondo la volontà dei fondatori. Al rappresentante viene attribuito diritto di voto qualora al consiglio di amministrazione partecipi l'ulteriore componente designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), secondo periodo.

 

          Art. 6. Sovrintendente [7]

     1. Il sovrintendente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di una rosa di tre nominativi proposta dal consiglio di amministrazione, tra persone in possesso di elevato profilo culturale e di comprovati requisiti tecnico-professionali, in relazione alle finalità dell'Istituto.

     2. Il sovrintendente:

     a) elabora, sulla base degli indirizzi artistico-culturali proposti dal consigliere delegato, i programmi di attività dell'Istituto, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

     b) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività dell'Istituto;

     c) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

     3. L'incarico del sovrintendente è conferito dal presidente con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni e rinnovabile.

     4. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del sovrintendente sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

          Art. 7. Personale [8]

     1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

     2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Le eventuali procedure di mobilità, conseguenti alla destinazione presso le sedi dell'Istituto, sono definite dal consiglio di amministrazione previo accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative.

 

          Art. 8. Disponibilità finanziarie e gestione

     1. L'Istituto provvede ai suoi compiti con:

     a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2;

     b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità istituzionali della Fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo, nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa [9] ;

     c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;

     d) eventuali proventi di gestione;

     e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

     f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

     1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), l'Istituto presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attività con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo è assegnato, in misura non inferiore all'1 per cento delle somme indicate al comma 1, lettera b), sentita la commissione consultiva per il teatro, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni [10] .

     2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. [11]

     3. L'Istituto, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. [12]

     4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, all'Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione. [13]

 

          Art. 9. Vigilanza e amministrazione straordinaria

     1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione dell'Istituto. Può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando: [14]

     a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'Istituto;

     b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;

     c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;

     d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.

     2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

     3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante.

 

     Art. 10. Patrimonio.

     1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietario, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.

     2. [Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, l'Istituto può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi] [15].

     3. [Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente dell'Istituto chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile] [16].

     4. [La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti] [17].

 

     Art. 11. Norme transitorie. [18]

[     1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione restano in carica gli organi nella composizione vigente alla medesima data. Qualora alla scadenza predetta il consiglio di amministrazione non sia operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto, che resta in carica fino alla conseguita operatività del consiglio di amministrazione.

     2. I contratti d'opera professionale, la cui esecuzione è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data della sua costituzione, sono risolti di diritto.

     2 bis. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla sua costituzione, a nominare il collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che cessano dalla carica con l'insediamento del collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto [19].]


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[10] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[11] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

[12] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

[13] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

[14] Alinea così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

[15] Comma soppresso dall'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

[16] Comma soppresso dall'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

[17] Comma soppresso dall'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

[18] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

[19] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 513.