§ 88.6.11 - Legge 14 dicembre 1978, n. 836.
Riordinamento dell'Ente teatrale italiano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:14/12/1978
Numero:836


Sommario
Art. 1.      L'Ente teatrale italiano, istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, e classificato nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ha lo scopo di promuovere, nel quadro delle direttive [...]
Art. 2.      I commi primo, secondo, terzo, quarto e settimo dell'art. 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 3.      Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate ed esperte nell'attività o nella cultura teatrale, è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo secondo le [...]
Art. 4.      Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto da:
Art. 5.      Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo su indicazione del consiglio di amministrazione.
Art. 6.      Il comitato esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto:
Art. 7.      I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
Art. 8.      All'Ente teatrale italiano è concesso un contributo straordinario di L. 500 milioni in aggiunta a quello di L. 300 milioni disposto con legge 5 agosto 1975, n. 411, per la definitiva copertura [...]


§ 88.6.11 - Legge 14 dicembre 1978, n. 836. [1]

Riordinamento dell'Ente teatrale italiano.

(G.U. 29 dicembre 1978, n. 361).

 

     Art. 1.

     L'Ente teatrale italiano, istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, e classificato nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ha lo scopo di promuovere, nel quadro delle direttive emanate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, l'incremento e la diffusione delle attività teatrali e di pubblico spettacolo nel territorio nazionale ed all'estero.

     A tal fine l'Ente provvede:

     a) al coordinamento sul piano nazionale della circolazione dei complessi teatrali, instaurando anche rapporti organici di consulenza e collaborazione con organismi che promuovono o svolgono attività di distribuzione teatrale a livello regionale;

     b) alla promozione, al coordinamento e, ove occorra, alla programmazione e gestione di attività teatrali nell'Italia meridionale ed insulare con esclusione di proprie attività produttive;

     c) alla programmazione di sale teatrali anche tramite la gestione diretta di esercizi teatrali di proprietà o in uso in base ad accordi o convenzioni con enti, organismi ed imprese, promotori di iniziative locali per la realizzazione di una rete coordinata di distribuzione teatrale;

     d) alla promozione di iniziative teatrali italiane all'estero e di iniziative straniere in Italia;

     e) alla raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle attività teatrali, ai fini di documentazione e di studio.

 

          Art. 2.

     I commi primo, secondo, terzo, quarto e settimo dell'art. 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365, e successive modificazioni, sono abrogati.

     Organi dell'Ente sono:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il comitato esecutivo;

     d) il collegio dei revisori.

 

          Art. 3.

     Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate ed esperte nell'attività o nella cultura teatrale, è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo secondo le procedure previste nella legge 24 gennaio 1978, n. 14; convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo; sovrintende alla gestione ed al funzionamento dell'Ente, di cui ha la legale rappresentanza.

     In caso di eccezionale necessità ed urgenza ha facoltà di emanare provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione del comitato stesso.

     Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

     Qualora, nel corso del triennio, si verifichi una vacanza nella carica, il presidente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

     Al presidente spetta una indennità di carica la cui misura sarà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

          Art. 4.

     Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto da:

     a) il presidente dell'Ente;

     b) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

     c) un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all'art. 2, lettera a), della legge 19 marzo 1942, n. 365, da questi designati tra esponenti della critica o della cultura teatrale;

     d) tre esperti indicati dalle regioni, avendo riguardo alle diverse aree geografiche del territorio nazionale;

     e) quattro rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali;

     f) sei rappresentanti degli organismi professionali di produzione teatrale;

     g) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo;

     h) due rappresentanti della drammaturgia italiana designati dalle organizzazioni di categoria.

     Il consiglio di amministrazione elegge un vice presidente, fra i componenti di cui alle lettere e) ed f), che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

     Il rappresentante di cui alla lettera b) viene scelto fra i funzionari della Direzione generale dello spettacolo.

     Le designazioni dei componenti di cui alla lettera d) vengono effettuate dal Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base di una rosa di nominativi proposti da tutte le regioni, uno per ciascuna di esse, e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

     I componenti di cui alla lettera e) verranno designati dall'Associazione nazionale degli organismi teatrali regionali di distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali.

     Le designazioni dei componenti di cui alla lettera f) sono effettuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione dell'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa.

     La designazione del componente di cui alla lettera g) è effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

     Qualora, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, non sia stato provveduto alla designazione dei nominativi dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, i componenti stessi sono temporaneamente designati d'ufficio dal Ministro del turismo e dello spettacolo, in attesa che abbia luogo la designazione definitiva ad opera dei soggetti competenti a norma dei commi precedenti.

     Il consiglio di amministrazione, per il conseguimento delle finalità istituzionali, delibera:

     a) lo statuto dell'Ente;

     b) le linee di programmazione e di politica culturale dell'Ente, con adeguato riguardo alla drammaturgia nazionale classica e contemporanea;

     c) il bilancio preventivo, il programma annuale di attività ed il conto consuntivo;

     d) il regolamento giuridico ed economico del personale;

     e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;

     f) il regolamento di amministrazione e di contabilità;

     g) l'ordinamento dei servizi.

     Lo statuto dell'Ente viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro del tesoro, e deve prevedere l'istituzione di una consulta nazionale di cui facciano parte, tra l'altro, rappresentanti delle regioni e degli enti locali, delle associazioni culturali, dei critici teatrali, degli attori e degli autori drammatici. La consulta deve essere convocata in conferenza di servizio e sentita almeno prima della predisposizione delle linee di programmazione e di politica culturale dell'Ente nonché del bilancio preventivo e consuntivo.

     Le deliberazioni di cui alla lettera e) debbono essere approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive.

     Le deliberazioni di cui alla lettera c) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .

     Le deliberazioni di cui alle lettere d), f) e g) sono approvate secondo le modalità stabilite dall'art. 29 della legge di cui al precedente comma.

     Alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui vengono trattate questioni concernenti il personale dell'Ente può partecipare, con voto consultivo, un rappresentante del personale stesso designato dall'apposita commissione di cui all'art. 23 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

          Art. 5.

     Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo su indicazione del consiglio di amministrazione.

     Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

     Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     Il direttore generale coadiuva il presidente nella gestione dell'Ente e cura le esecuzioni delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alle attività degli uffici, esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e dagli organi dell'Ente, provvedendo tra l'altro a stipulare i contratti con le compagnie e le convenzioni di cui alla lettera c) dell'art. 1, e quelle con gli istituti bancari, nell'interesse dell'Ente, e a eseguire le deliberazioni del consiglio e del comitato in ordine alla concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni emanando i conseguenti provvedimenti formali.

     Ove il direttore generale sia scelto tra i funzionari dell'Ente, è riconosciuto allo stesso, alla scadenza del contratto a tempo determinato, il diritto di rientrare, anche in soprannumero, nel ruolo dell'ETI con la qualifica e nella posizione corrispondenti a quelle rivestite al momento della nomina a direttore generale.

 

          Art. 6.

     Il comitato esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto:

     1) dal presidente dell'Ente;

     2) dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui al precedente art. 4, primo comma, lettera b);

     3) da tre componenti del consiglio d'amministrazione dell'Ente, tra cui un rappresentante degli enti fondatori ed almeno uno prescelto tra i rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione o tra quelli degli organismi di produzione.

     Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio di amministrazione.

     Il comitato esecutivo provvede alla gestione dell'Ente. Ad esso spetta:

     a) predisporre il programma annuale di attività dell'Ente e darvi attuazione, dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione; attuare e promuovere il coordinamento nazionale della circolazione dei complessi teatrali, nonché iniziative di studio e documentazione volte a facilitare la divulgazione della cultura teatrale;

     b) deliberare i criteri operativi della programmazione e quelli della gestione dei teatri;

     c) autorizzare l'impiego dei fondi e le operazioni finanziarie di ordinaria amministrazione;

     d) nominare il personale, adottando i provvedimenti relativi al rapporto di impiego ai sensi del regolamento organico;

     e) ratificare i provvedimenti urgenti adottati dal presidente e gli atti adottati dal direttore generale per assicurare in caso di necessità il movimento delle compagnie ed il funzionamento dei teatri.

 

          Art. 7.

     I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

     Alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo assiste il collegio dei revisori.

     Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 dell'art. 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365.

     I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Il personale addetto ai teatri gestiti dall'ETI continua ad essere disciplinato dalla contrattazione collettiva di diritto privato ed è escluso dalla normativa della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

 

          Art. 8.

     All'Ente teatrale italiano è concesso un contributo straordinario di L. 500 milioni in aggiunta a quello di L. 300 milioni disposto con legge 5 agosto 1975, n. 411, per la definitiva copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori di ristrutturazione, consolidamento e restauro del Teatro Valle e per il parziale ripiano dei disavanzi di gestione.

     All'onere di L. 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] L'Ente di cui alla presente legge è stato soppresso dall'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.