§ 88.6.10 - Legge 13 aprile 1977, n. 141.
Interventi a favore delle attività teatrali di prosa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:13/04/1977
Numero:141


Sommario
Art. 1.      In attesa del previsto riordinamento generale della materia, lo stanziamento annuale di cui all'art. 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, destinato al sovvenzionamento delle [...]
Art. 2.      All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 1976 e 1977 si fa fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli [...]


§ 88.6.10 - Legge 13 aprile 1977, n. 141. [1]

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa.

(G.U. 26 aprile 1977, n. 111)

 

 

     Art. 1.

     In attesa del previsto riordinamento generale della materia, lo stanziamento annuale di cui all'art. 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, destinato al sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, aumentato con l'art. 1 della legge 5 agosto 1975, n. 410, è elevato a decorrere dall'esercizio 1976, a 7 miliardi e 500 milioni.

     Nell'assegnazione dei contributi si terrà conto delle esigenze connesse allo sviluppo delle attività teatrali a gestione pubblica, cooperativistica, privata e di sperimentazione, anche in rapporto all'attuazione delle iniziative intese a realizzare un ampio decentramento delle attività stesse.

     Una parte non superiore al 10 per cento dello stanziamento integrativo previsto dalla presente legge viene erogata, limitatamente all'anno 1977, agli spettacoli di circo equestre di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 1976 e 1977 si fa fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.