§ 88.2.42 - Legge 18 gennaio 1983, n. 12.
Intervento straordinario a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:18/01/1983
Numero:12


Sommario
Art. 1.      In attesa del nuovo ordinamento delle attività cinematografiche, al fine di salvaguardare il patrimonio dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, nonchè la [...]
Art. 2.      All'onere di lire 6 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al [...]


§ 88.2.42 - Legge 18 gennaio 1983, n. 12. [1]

Intervento straordinario a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

(G.U. 26 gennaio 1983, n. 24)

 

 

     Art. 1.

     In attesa del nuovo ordinamento delle attività cinematografiche, al fine di salvaguardare il patrimonio dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, nonchè la continuità della gestione produttiva, è autorizzata, a favore di detto ente autonomo, la erogazione di 10 miliardi di lire, comprensivi della somma di 4 miliardi di lire erogata a norma del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 647, non convertito in legge.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 6 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per la corrispondente cifra la voce "Servizio nazionale dell'impiego".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.