§ 88.2.39 - Legge 23 luglio 1980, n. 376.
Interventi a favore del credito cinematografico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:23/07/1980
Numero:376


Sommario
Art. 1.      Il fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, è ulteriormente integrato per l'esercizio [...]
Art. 2.      L'importo di cui al precedente art. 1 sarà destinato secondo le modalità di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 20 gennaio 1978, n. 25
Art. 3.      All'onere di lire 8 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di [...]


§ 88.2.39 - Legge 23 luglio 1980, n. 376.

Interventi a favore del credito cinematografico.

(G.U. 31 luglio 1980, n. 209)

 

 

     Art. 1.

     Il fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, è ulteriormente integrato per l'esercizio finanziario 1980 della somma di lire 8.000 milioni mediante conferimento da parte dello Stato.

 

          Art. 2.

     L'importo di cui al precedente art. 1 sarà destinato secondo le modalità di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 20 gennaio 1978, n. 25.

     Restano salvi i massimali di cui all'art. 3 della legge stessa.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 8 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'anno finanziario 1980.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.