§ 88.2.27 - D.P.R. 4 luglio 1967, n. 773.
Modificazioni al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237, in materia di pubblico registro cinematografico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:04/07/1967
Numero:773


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 11 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237, è sostituito dal seguente
Art. 2.      I fogli del pubblico registro cinematografico, compresi i fogli di seguito eventualmente occorrenti per i dati suppletivi e per le annotazioni degli atti riguardanti i [...]
Art. 3.      I fogli con le indicazioni di cui agli allegati II-A, II-B e II-C, di cui al precedente art. 1, dovranno essere posti in uso dalla Società Italiana degli Autori ed [...]
Art. 4.      Fino a quando non verranno posti in uso i nuovi fogli in conformità alle disposizioni del presente decreto, la Società Italiana degli Autori ed Editori provvederà ad [...]


§ 88.2.27 - D.P.R. 4 luglio 1967, n. 773.

Modificazioni al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237, in materia di pubblico registro cinematografico.

(G.U. 6 settembre 1967, n. 224)

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 11 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237, è sostituito dal seguente:

     "Nel pubblico registro cinematografico devono essere annotate per ciascun film le indicazioni contenute nella relativa denuncia. I fogli del registro devono essere conformi al modello allegato II-A, per i film di lungometraggio, al modello allegato II-B, per i film di cortometraggio, al modello allegato II-C per i film di attualità".

 

          Art. 2.

     I fogli del pubblico registro cinematografico, compresi i fogli di seguito eventualmente occorrenti per i dati suppletivi e per le annotazioni degli atti riguardanti i singoli film, devono essere impaginati a registro e rilegati in volume, devono essere progressivamente numerati e preventivamente sottoposti al visto dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'atto della apposizione di tale visto, sarà redatto apposito verbale nel quale dovranno essere indicati il tipo e il quantitativo dei fogli sottoposti al visto, con la specifica della numerazione progressiva dei fogli stessi.

     La Società Italiana degli Autori ed Editori cura la tenuta di uno schedario costituito da schede mobili nelle quali vengono trascritti, su copia conforme e aventi il valore risultante dall'art. 30 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, tutti i dati contenuti nei fogli del pubblico registro cinematografico relativi ai singoli film.

 

          Art. 3.

     I fogli con le indicazioni di cui agli allegati II-A, II-B e II-C, di cui al precedente art. 1, dovranno essere posti in uso dalla Società Italiana degli Autori ed Editori, per la tenuta del pubblico registro cinematografico, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

          Art. 4.

     Fino a quando non verranno posti in uso i nuovi fogli in conformità alle disposizioni del presente decreto, la Società Italiana degli Autori ed Editori provvederà ad indicare i dati previsti della legge 4 novembre 1965, n. 1213, riportandoli nella parte del registro attualmente in uso riservata alle annotazioni riguardanti i singoli film.

 

     Allegati

     (Omissis)