§ 88.2.22 - D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029.
Regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:11/11/1963
Numero:2029


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 


§ 88.2.22 - D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029. [1]

Regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali.

(G.U. 18 gennaio 1964, n. 14)

 

 

     E' approvato, nel testo sottoscritto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, il regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali.

 

Schema di regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161 sulla revisione dei film e dei lavori teatrali.

 

     Art. 1.

     La domanda per ottenere il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, di cui all'art. 1 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo insieme all'esemplare integrale del film da esaminare completo di colonna sonora. La domanda va redatta in duplice copia su modello conforme all'allegato A del presente regolamento.

     La domanda deve essere sottoscritta dal produttore, dall'importatore o dal distributore e, trattandosi di società, dal soggetto che ne ha la rappresentanza.

     La domanda deve contenere:

     a) l'indicazione del richiedente e, trattandosi di società, del soggetto che ne ha la rappresentanza;

     b) il domicilio o la sede del richiedente e, nell'ipotesi di società, del rappresentante;

     c) il nome o la denominazione del produttore o la sua nazionalità;

     d) l'indicazione del titolo del film, dei sottotitoli e delle scritture in esso comprese nello stesso ordine in cui si susseguono;

     e) la particolareggiata descrizione del soggetto;

     f) la lunghezza in metri della pellicola;

     g) l'indicazione del tipo della pellicola;

     h) la dichiarazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 11, che trattasi di film sottoposto per la prima volta alla revisione.

     I titoli, i sottotitoli, le scritture e i dialoghi dell'esemplare del film da esaminare debbono essere espressi in lingua italiana. Possono tuttavia essere espressi in lingua straniera, purché nella stessa pellicola sia contenuta in forma scritta la contestuale e fedele traduzione in lingua italiana. Essi sono sottoposti a revisione ai fini dell'accertamento della loro corrispondenza al buon costume.

     Alla domanda deve essere allegato in quattro copie il testo integrale del dialogo contenuto nel film. Per i film esteri in edizione originale devono essere esibiti, nello stesso numero, anche i relativi dialoghi nella traduzione in lingua italiana.

 

          Art. 2.

     La domanda per ottenere il nulla osta per la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, di cui all'art. 12 della legge, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo.

     Alla domanda debbono essere allegati quattro esemplari a stampa, o dattiloscritti, del lavoro teatrale uniformi nell'ordine di impaginazione.

     Qualora si tratti di testi dialettali o di lavori rappresentati in lingua straniera devono essere esibiti due copioni originali nel dialetto o nella lingua straniera e tre esemplari delle rispettive traduzioni integrali in italiano.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per la presentazione della domanda intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 11 della legge, il provvedimento d'ammissione alle rappresentazioni teatrali dei minori degli anni 18.

 

          Art. 3.

     Le domande di cui ai commi primo ed ultimo dell'articolo precedente devono essere sottoscritte dal titolare del nulla osta di agibilità rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla compagnia interessata, ovvero dall'impresario responsabile dell'attività del complesso professionale o dal direttore della compagnia filodrammatica o del complesso dilettantistico costituito per rappresentazioni occasionali.

     Ove le rappresentazioni teatrali siano promosse ed allestite per iniziativa di enti, associazioni o comitati, le domande devono essere sottoscritte dalla persona che ha la rappresentanza legale dell'ente, ovvero la presidenza o la direzione della associazione o del comitato.

     Le domande devono contenere la indicazione del domicilio dell'istante.

 

          Art. 4.

     Con le domande di cui agli articoli 1 e 2 si deve altresì informare l'Amministrazione se il richiedente del nulla osta del film o del lavoro teatrale e l'autore dell'opera in revisione intendano essere uditi dalla Commissione ai sensi dell'art. 4 della legge.

 

          Art. 5.

     Alle domande di cui agli articoli precedenti deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa per la revisione del film o del copione.

     Qualora si chieda la revisione di film esteri deve essere altresì prodotto il documento comprovante il pagamento di eventuali diritti di confine.

 

          Art. 6.

     Il pagamento della tassa dà diritto ad un solo esame in prima istanza ed in grado di appello.

     Qualora si accerti che la lunghezza del film è maggiore di quella denunciata, l'esame è sospeso fino a quando l'interessato non dimostri di avere pagato il supplemento dovuto per i metri di pellicola non denunciati.

 

          Art. 7.

     L'esame dei film e dei lavori teatrali è eseguito secondo l'ordine di ricezione delle domande. E' fatta salva la precedenza ai cinegiornali ai sensi dell'art. 10 della legge.

 

          Art. 8.

     L'attribuzione delle opere da revisionare in prima istanza viene effettuata secondo un programma di lavoro che, di volta in volta, viene portato a conoscenza delle Commissioni a cura del segretario di ciascuna di esse. L'avviso di convocazione deve essere comunicato a cura dei segretari delle sezioni in tempo utile, a ciascun membro della Sezione interessata, previ accordi col presidente della medesima.

     Qualora il richiedente del nulla osta o l'autore dell'opera in revisione abbia chiesto, ai sensi dell'art. 4 della legge, di essere udito, il segretario della Commissione comunica l'avviso di convocazione anche al richiedente curando che di tale comunicazione sia conservata in atti la relativa documentazione.

     La detta comunicazione dovrà pervenire all'interessato almeno tre giorni prima del giorno fissato per la convocazione.

     Le deliberazioni sono valide quando all'adunanza è presente la maggioranza dei componenti, compreso il presidente. Esse vengono adottate a maggioranza assoluta di voti, prevalendo il voto del presidente in caso di parità.

     Il segretario provvede alla compilazione del verbale delle adunanze della Commissione nel quale deve essere fatta menzione, ove richiesto, dei voti contrari al parere espresso e delle astensioni.

     I pareri della Commissione redatti per iscritto e con le firme del presidente, dei membri presenti e del segretario, vengono raccolti in appositi registri.

     E' obbligatoria la motivazione quando la Commissione si pronunci per il divieto della rappresentazione del film o per l'esclusione dei minori dalla visione del film o dell'opera teatrale.

     La Commissione può sospendere l'espressione del parere invitando il richiedente a sopprimere o a modificare singole scene o sequenze o battute.

 

          Art. 9.

     Debbono ritenersi in ogni caso vietate ai minori le opere cinematografiche e teatrali che, pur non costituendo offesa al buon costume ai sensi dell'art. 6 della legge:

     contengano battute o gesti volgari;

     indulgano a comportamenti amorali;

     contengano scene erotiche o di violenza verso uomini o animali, o relative ad operazioni chirurgiche od a fenomeni ipnotici o medianici se rappresentate in forma particolarmente impressionante, o riguardanti l'uso di sostanze stupefacenti;

     fomentino l'odio o la vendetta;

     presentino crimini in forma tale da indurre all'imitazione od il suicidio in forma suggestiva.

     Alla determinazione del diverso limite di età la Commissione provvede tenendo conto della gravità e della insistenza degli elementi indicati nel comma precedente.

 

          Art. 10.

     Il nulla osta per la proiezione del film o per la rappresentazione dell'opera teatrale di cui all'art. 12 della legge è rilasciato dal Ministero senza o con il divieto di visione ai minori su conforme parere della Commissione, salvo il caso previsto dall'ultimo comma degli articoli 6 e 7.

     In caso di non approvazione dell'intera opera o di una parte scenica o dialogata, agli atti del Ministero viene conservata l'opera o la parte non approvata.

     L'interessato può ottenere duplicati del nulla osta del film o dell'opera teatrale o del provvedimento di ammissione al lavoro teatrale dei minori degli anni 18 ai sensi dell'art. 11 della legge.

     Nell'ipotesi di nulla osta di film, l'interessato deve esibire moduli conformi all'allegato B) del presente regolamento.

 

          Art. 11.

     Le opere che non hanno ottenuto il nulla osta possono, in seguito a sostituzione del titolo e di parti sceniche o dialogate, essere presentate a nuovo esame, purché le sostituzioni apportate assicurino in termini inequivoci che si tratta di edizione diversa da quella già revisionata.

     In tal caso, le domande di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento devono essere altresì corredate da una particolareggiata descrizione delle scene, didascalie e dei dialoghi soppressi, aggiunti o modificati e, nell'ipotesi di revisione di film, dalla ricevuta attestante che è stato rinnovato il pagamento della tassa di revisione.

 

          Art. 12.

     Per proporre ricorso alla Commissione di secondo grado ai sensi della legge, l'interessato deve presentare istanza motivata al Ministero.

     Nell'istanza devono essere indicati gli estremi della comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta o di esclusione dei minori.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 4 e 8.

     Alla istanza riguardante la revisione dei lavori teatrali devono essere allegati sei esemplari dell'opera.

     Il Ministro per il turismo e lo spettacolo designa come componenti la Commissione di secondo grado le due sezioni della Commissione di primo grado che seguono immediatamente nell'ordine quella da cui è stato espresso il parere in prima istanza, intendendosi come successiva all'ultima sezione la prima. La disposizione non si applica qualora sussistano particolari impedimenti che non consentano l'osservanza della procedura suesposta.

 

          Art. 13.

     Colui che ha ottenuto il nulla osta per la proiezione del film o la rappresentazione dell'opera teatrale ovvero il provvedimento di ammissione al lavoro teatrale dei minori degli anni 18 di cui all'art. 11 della legge, ha obbligo di assicurarsi che ogni esemplare, in tutte le sue parti, comunque ceduto per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia conforme a quello per il quale il nulla osta o il provvedimento fu concesso.

     Resta salvo l'obbligo previsto dall'art. 135, primo comma, del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

          Art. 14.

     Il nulla osta del film o dell'opera teatrale di cui all'art. 12 della legge ed il provvedimento di ammissione ai lavori teatrali dei minori degli anni 18 devono essere esibiti dagli interessati ad ogni richiesta delle persone preposte alla vigilanza ai sensi degli articoli 135, capoverso, 146 e 147 del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

     Insieme al nulla osta dell'opera teatrale di cui all'art. 12 della legge ed al provvedimento di ammissione ai lavori teatrali dei minori degli anni 18 deve essere esibito un esemplare del copione contrassegnato su ogni pagina con il timbro a secco del Ministero.

 

          Art. 15.

     Gli esemplari dei film destinati all'esportazione devono essere accompagnati dal modulo, di cui al modello allegato C al presente regolamento, da esibirsi a richiesta della dogana.

     Colui che ha ottenuto il nulla osta per l'esportazione del film deve garantire che gli esemplari da esportare sono identici a quello approvato ai sensi dell'art. 1 della legge.

     L'Amministrazione ha facoltà di apporre sigilli sugli involucri degli esemplari dei film destinati al controllo doganale. Dell'apposizione dei sigilli è fatta menzione nel modulo indicato nel primo comma.

 

     Allegati

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203, con la decorrenza ivi prevista.