§ 88.2.1d - Legge 19 dicembre 1958, n. 1082.
Proroga del termine stabilito dall'art. 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:19/12/1958
Numero:1082


Sommario
Art. 1.      Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 897, scadenti il 31 [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 88.2.1d - Legge 19 dicembre 1958, n. 1082.

Proroga del termine stabilito dall'art. 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni.

(G.U. 27 dicembre 1958, n. 311).

 

 

     Art. 1.

     Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 897, scadenti il 31 dicembre 1958, continuano ad applicarsi fino alla emanazione di nuove norme sulla revisione dei film, e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1959.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.