§ 88.2.6 - Legge 16 maggio 1947, n. 379.
Ordinamento dell'industria cinematografica nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:16/05/1947
Numero:379


Sommario
Art. 1.      L'esercizio dell'attività di produzione di films è libero
Art. 2.      E' istituito alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Ufficio centrale per la cinematografia
Art. 3.      Sono considerati nazionali, agli effetti della presente legge, i films prodotti in versione originale italiana o in più versioni, di cui una italiana, che siano stati [...]
Art. 4.      Per ogni film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri presentato all'Ufficio centrale per la cinematografia per il nulla osta di proiezione in pubblico, dopo [...]
Art. 5.      E' concesso a favore dei films nazionali a carattere documentario di lunghezza superiore ai 250 metri ed inferiore ai 2000 metri presentati all'Ufficio centrale per la [...]
Art. 6.      Un fondo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano stati proiettati films nazionali, è devoluto annualmente per la concessione di [...]
Art. 7.      A decorrere dal 1° gennaio 1947, gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare 20 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, in tutti gli spettacoli [...]
Art. 8.      Il programma di ciascun spettacolo dovrà comprendere la proiezione di almeno un film a corto metraggio (documentario o attualità) di produzione nazionale
Art. 9.      Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con [...]
Art. 10.      La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge
Art. 11.      La partecipazione del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è aumentata di [...]
Art. 12.      Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia è istituita presso l'Ufficio centrale per la cinematografia una Commissione consultiva [...]
Art. 13.      Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 4, 5 e 7 è istituito un Comitato tecnico nominato dal Presidente del Consiglio dei [...]
Art. 14.      Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei films e per l'esportazione è concesso dall'Ufficio centrale per la cinematografia, previa revisione dei films stessi da [...]
Art. 15.      Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge
Art. 16.      Con successivo decreto saranno stabilite le norme relative al personale dell'Ufficio centrale per la cinematografia
Art. 17.      Restano in vigore le norme del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente legge
Art. 18.      Fino al 30 giugno 1948 i films nazionali di attualità continueranno ad avere il contributo pari al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i films [...]


§ 88.2.6 - Legge 16 maggio 1947, n. 379. [1]

Ordinamento dell'industria cinematografica nazionale.

(G.U. 30 maggio 1947, n. 122)

 

 

     Art. 1.

     L'esercizio dell'attività di produzione di films è libero.

     Le imprese produttrici debbono denunciare tempestivamente l'inizio di lavorazione dei films all'Ufficio centrale per la cinematografia, di cui al seguente art. 2, fornendo tutti gli elementi necessari per l'accertamento della nazionalità del film.

 

          Art. 2.

     E' istituito alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Ufficio centrale per la cinematografia.

     L'Ufficio centrale per la cinematografia, valendosi dell'assistenza della Commissione consultiva, di cui all'art. 12:

     a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;

     b) accerta la nazionalità dei films;

     c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;

     d) esercita le attribuzioni demandate allo Stato dalle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche;

     e) esercita la vigilanza sugli enti, le attività e le manifestazioni cinematografiche aventi carattere di interesse pubblico;

     f) esercita le attribuzioni demandate dalla presente legge da altre leggi.

     Hanno sede presso l'Ufficio centrale per la cinematografia le Commissioni previste dalla presente legge, nonchè la Commissione tecnica per l'esame delle domande di costruzione e di apertura di nuove sale cinematografiche, di cui alla legge 30 novembre 1939, numero 2100.

 

          Art. 3.

     Sono considerati nazionali, agli effetti della presente legge, i films prodotti in versione originale italiana o in più versioni, di cui una italiana, che siano stati girati prevalentemente in Italia con personale artistico e tecnico in prevalenza italiano, da imprese appartenenti a cittadini italiani, o, se trattasi di società, quando queste hanno la sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte delle loro attività.

     In via eccezionale potranno essere considerati nazionali, ai soli fini dell'art. 7, ed esclusi i contributi di cui agli artt. 4 e 5, i films prodotti in Italia da case italiane in regime di compartecipazione artistica, tecnica e finanziaria con le case estere, quando la realizzazione di detti films sia riconosciuta, di volta in volta, di interesse nazionale, ai fini economici ed artistici da parte dell'Ufficio centrale per la cinematografia, sentito il parere del Comitato tecnico, di cui al successivo art. 13.

     La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dall'Ufficio centrale per la cinematografia, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni nei luoghi di lavorazione. A tale fine i funzionari dell'Ufficio centrale per la cinematografia, all'uopo incaricati, avranno libero accesso negli stabilimenti e in ogni altro luogo di lavorazione dei films.

 

          Art. 4.

     Per ogni film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri presentato all'Ufficio centrale per la cinematografia per il nulla osta di proiezione in pubblico, dopo l'entrata in vigore della presente legge, e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche italiane si effettui prima del 31 dicembre 1949, è concesso al produttore un contributo pari al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico.

     Una ulteriore quota del 6 per cento dell'introito suddetto e per lo stesso periodo di tempo verrà assegnata a titolo di premio ai films che ne siano riconosciuti meritevoli per il loro valore culturale ed artistico dal Comitato tecnico di cui al successivo art. 13.

     Le quote previste dai comma precedenti sono ridotte alla metà se il film nazionale venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro film di lunghezza superiore ai 2000 metri. Sono ridotte del 40 per cento se venga proiettato con l'aggiunta di un avanspettacolo teatrale.

     L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

     Per le modalità di pagamento dei contributi suddetti valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237.

 

          Art. 5.

     E' concesso a favore dei films nazionali a carattere documentario di lunghezza superiore ai 250 metri ed inferiore ai 2000 metri presentati all'Ufficio centrale per la cinematografia per il nulla osta di proiezione in pubblico entro i limiti di tempo previsti dal precedente art. 4 un contributo pari al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i films suddetti sono stati proiettati, per un periodo di anni quattro dalla prima proiezione in pubblico.

     Il contributo suddetto è concesso alle imprese produttrici soltanto per i films documentari, regolarmente iscritti nel registro cinematografico, che ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato tecnico di cui al successivo art. 13.

     E' concesso, altresì, a favore del produttori di films nazionali di attualità di lunghezza superiore ai 150 metri un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i films stessi sono stati proiettati, per un periodo di sei mesi dalla prima proiezione in pubblico.

     Per l'accertamento della nazionalità dei films di attualità valgono le norme di cui al precedente art. 3. Non potrà tuttavia essere considerata nazionale l'edizione italiana di giornali di attualità prodotti all'estero di case cinematografiche estere, anche se contengono avvenimenti girati in Italia nella lunghezza prevista per i films di attualità nazionale. In nessun caso potranno essere considerati nazionali i films di attualità che portano la stessa marca di produzione di case cinematografiche estere.

 

          Art. 6.

     Un fondo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano stati proiettati films nazionali, è devoluto annualmente per la concessione di sovvenzioni a favore di manifestazioni o iniziative inerenti allo sviluppo artistico e culturale del cinema, nonchè alle relazioni per l'incremento degli scambi cinematografici con l'estero.

     Le sovvenzioni suddette potranno essere concesse, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 12, soltanto a favore delle manifestazioni cinematografiche debitamente autorizzate dall'Ufficio centrale per la cinematografia ed organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria, o culturali, allo scopo di documentare i progressi tecnici ed artistici dell'attività cinematografica e di promuoverne lo sviluppo.

     Sul fondo suddetto potranno essere concesse, inoltre, sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo la diffusione e il perfezionamento tecnico ed artistico della cinematografia mediante ricerche, studi, esperimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici, nonchè la previdenza ed assistenza ai lavoratori del cinema.

 

          Art. 7.

     A decorrere dal 1° gennaio 1947, gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare 20 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di films riconosciuti nazionali ai sensi dell'art. 3 della presente legge e di lunghezza superiore ai 2000 metri. Detto periodo deve comprendere, per i cinematografi ad attività continuativa, due domeniche. Per i locali ad attività saltuaria il numero delle giornate di spettacolo riservate alla proiezione di films nazionali viene proporzionalmente ridotto.

     Eguale trattamento viene riservato ai films nazionali documentari o di attualità che siano ammessi al beneficio di cui al precedente art. 5.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva, potrà essere variato, di anno in anno, il numero delle giornate da riservare ai films nazionali, in relazione alla variazione della quantità e qualità della produzione cinematografica nazionale dell'anno.

     L'Ufficio centrale per la cinematografia, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al seguente art. 13, escluderà dal beneficio di cui al presente articolo i films sforniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica, artistica e commerciale.

 

          Art. 8.

     Il programma di ciascun spettacolo dovrà comprendere la proiezione di almeno un film a corto metraggio (documentario o attualità) di produzione nazionale.

 

          Art. 9.

     Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei films proiettati e della rispettiva nazionalità.

 

          Art. 10.

     La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

     Per la infrazione alle norme contenute negli articoli 7, 8 e 9, si applica l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 in relazione alla gravità dell'infrazione ed all'importanza del locale. Nei casi di recidiva, potrà altresì essere disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, salvo l'obbligo da parte dell'esercente di reintegrare nei trimestri successivi le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione dei films nazionali.

     Durante il periodo di chiusura l'esercente è tenuto a corrispondere le normali retribuzioni al personale addetto alle sale.

 

          Art. 11.

     La partecipazione del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è aumentata di ulteriori 150 milioni di lire, da versarsi in tre rate annuali di lire 50 milioni ciascuna, a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47.

     La Banca nazionale del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale delle assicurazioni sono autorizzati ad aumentare, anche in deroga ai propri statuti, la quota di partecipazione al fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico nella misura di 50 milioni per ciascuno, da versarsi in tre rate eguali annuali, a decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1946-47.

     La Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è autorizzata a concedere mutui per l'impianto di sale cinematografiche per la proiezione di films a passo ridotto nelle località sprovviste di cinematografi.

 

          Art. 12.

     Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia è istituita presso l'Ufficio centrale per la cinematografia una Commissione consultiva nominata dal Presidente del Consiglio del Ministri, e composta:

     1) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

     2) dal capo dell'Ufficio centrale per la cinematografia;

     3) da tre rappresentanti degli industriali cinematografici designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, una per ciascuna delle seguenti categorie: produzione di films, noleggio, esercizio di sale cinematografiche;

     4) da tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia designati dalla relativa organizzazione sindacale;

     5) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.

     Un impiegato di gruppo A di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario.

 

          Art. 13.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 4, 5 e 7 è istituito un Comitato tecnico nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composto:

     1) dal capo dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;

     2) da un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

     3) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

     4) da due rappresentanti dei lavoratori del cinema designati dalla relativa organizzazione sindacale;

     5) da un rappresentante degli industriali cinematografici designato dall'organizzazione sindacale dei produttori di films;

     6) da un rappresentante dei gestori di sale cinematografiche designato dalla relativa organizzazione sindacale;

     7) da un rappresentante della categoria del critici cinematografici designato annualmente dalla Federazione italiana della stampa.

     Quest'ultimo ha voto consultivo.

     Il Comitato tecnico decide a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     Il Comitato dura in carica due anni.

 

          Art. 14.

     Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei films e per l'esportazione è concesso dall'Ufficio centrale per la cinematografia, previa revisione dei films stessi da parte di speciali Commissioni di primo e secondo grado, secondo le norme del regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

     E' in facoltà del produttore di sottoporre la sceneggiatura alla preventiva approvazione dell'Ufficio centrale per la cinematografia.

     Le Commissioni di primo grado per la revisione cinematografica sono cosi composte:

     a) da un funzionario dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;

     b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

     c) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

     La Commissione di revisione cinematografica di secondo grado è composta:

     a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, dal capo dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;

     b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

     c) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

     Le Commissioni suddette sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 15.

     Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 16.

     Con successivo decreto saranno stabilite le norme relative al personale dell'Ufficio centrale per la cinematografia.

 

          Art. 17.

     Restano in vigore le norme del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente legge.

     Per l'attuazione di quanto previsto nell'art. 6 comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678, valgono le norme della presente legge.

 

     Disposizione transitoria

          Art. 18.

     Fino al 30 giugno 1948 i films nazionali di attualità continueranno ad avere il contributo pari al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i films suddetti saranno stati proiettati, per un periodo di non oltre sei mesi dalla prima proiezione in pubblico, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678.

 


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.